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Lavoratori e certificati medici
Pietro Ichino
QUANDO E COME PUÒ ESSERE CONTESTATO IL CERTIFICATO
MEDICO PRESENTATO DAL LAVORATORE
(Estratto da Pietro Ichino, Il contratto di lavoro, vol. III, Milano,
Giuffré, 2003, pp. 98-103; sono omesse le note a pie’ di pagina contenenti la
maggior parte dei riferimenti di giurisprudenza e dottrina)
Secondo l’orientamento giurisprudenziale oggi prevalente, il datore di lavoro
può contestare in giudizio la sussistenza della malattia del lavoratore, o la
sua inidoneità a giustificare l’astensione dal lavoro, anche senza che sia stato
chiesto l’intervento del servizio ispettivo dell’Inps o del Servizio Sanitario
Nazionale (articolo 5 Statuto lavoratori), oppure anche quando il controllo
ispettivo si sia concluso con un referto positivo: l’evidenza o il sospetto
dell’inesistenza dell’infermità può trarsi, infatti, anche da una
inattendibilità intrinseca della certificazione fornita dal lavoratore, oppure
da circostanze diverse da un accertamento sanitario, delle quali il datore di
lavoro sia venuto a conoscenza legittimamente. D’altra parte, la giurisprudenza
è del tutto consolidata nel senso che il certificato del medico curante e il
referto del servizio ispettivo sono pienamente sindacabili da parte del giudice
del lavoro: entrambi i documenti, infatti, non contengono l’accertamento
obbiettivo di un fatto, ma soltanto una valutazione di ordine medico-legale,
come tale non assistita da una presunzione di veridicità, senza necessità di
querela di falso contro i rispettivi estensori, neppure quando essi abbiano
operato in qualità di pubblici ufficiali (Cassazione 5 maggio 2000 n. 5622).
Un tipico motivo di legittimo sospetto può essere costituito dalla coincidenza
dell’inizio della malattia con l’apertura di un procedimento disciplinare a
carico del lavoratore, oppure con la comunicazione del licenziamento o del
trasferimento, con il diniego di un permesso da lui richiesto, o con l’insorgere
di una controversia.
Una causa — assai rilevante sul piano pratico — di inattendibilità intrinseca
della certificazione medica fornita dal lavoratore può essere costituita
dall’incongruenza tra la diagnosi e la prognosi del medico curante; così, ad
esempio, una banale influenza o bronchite non giustifica una prognosi di trenta
giorni: il medico corretto non può in un caso del genere formulare una prognosi
superiore alla settimana o dieci giorni, salvo complicazioni.
L’incongruenza può inoltre manifestarsi tra diagnosi o prognosi e accertamenti
diagnostici disposti dal medico: ad esempio, la prescrizione di trenta giorni di
riposo e cure per lombosciatalgia non è credibile, se il medico non accerta
mediante radiografia o altri esami strumentali un’ernia del disco o altra causa
organica del disturbo denunciato dal lavoratore che induca a prevederne una
durata cosi` lunga; e quando risulti che tali accertamenti diagnostici non siano
stati disposti è doveroso dedurne che il medico stesso non abbia ritenuto in
realtà sussistere una siffatta causa organica e che la prognosi corretta dovesse
essere tutt’al più di qualche giorno di impedimento al lavoro, salvo proroga.
Un’incongruenza può infine risultare fra la diagnosi o la prognosi e la terapia
prescritta ed effettivamente praticata dal lavoratore: ad esempio, una «sindrome
ansioso-depressiva» non può essere di gravità tale da costituire legittimo
impedimento al lavoro per mesi, senza che il medico prescriva terapie
farmacologiche adeguate e/o ricovero del paziente; se dunque la malattia è stata
di fatto curata soltanto con l’assunzione quotidiana di una pillola di
ansiolitico, oppure con il trasferimento del lavoratore in una stazione
balneare, è legittimo dedurne che l’astensione dal lavoro sia ingiustificata.
A sostegno dell’inattendibilità del certificato del medico curante e/o del
referto del servizio ispettivo può trarsi argomento anche dalla tardività della
visita medica rispetto all’inizio della malattia, oppure da risultanze non
sanitarie, quali quelle relative al comportamento del lavoratore durante il
periodo di malattia, la cui conoscenza può essere acquisita dal datore di lavoro
anche mediante indagini svolte da lui stesso direttamente o da persone da lui
incaricate, nel rispetto dei limiti a cui è assoggettata qualsiasi indagine
privata sulla vita e i comportamenti altrui. Così, ad esempio, non può ritenersi
impedito allo svolgimento di normali mansioni d’ufficio per bronchite,
influenza, o lombalgia, un lavoratore che durante la pretesa malattia partecipa
a una battuta di caccia (per un caso di questo genere v. Pretura di Latina 28
febbraio 1974), oppure lavora presso altra azienda (Cassazione, 3 maggio 2001 n.
6236), o comunque svolge attività faticosa che evidenzia il suo stato di buona
salute (Pretura di Torino 19 gennaio 1989); ne´ una lavoratrice che nello stesso
periodo si prostituisce di notte sulla pubblica via (è il caso deciso da Pretura
di Milano 26 giugno 1989).
La legge oggi non obbliga il lavoratore a comunicare al datore la diagnosi,
ovvero la natura dell’impedimento, né tanto meno le terapie praticate per
curarsi. Ma il datore ben può averne acquisito legittimamente la conoscenza; e
può comunque avere maturato sulla base di altri elementi e circostanze il
giustificato sospetto o la convinzione circa l’inesistenza dell’impedimento.
Deve considerarsi in tal caso legittima, anche sulla base del solo sospetto
indotto dalle circostanze e senza che sia stato esperito il controllo previsto
dall’art. 5 St. lav., la contestazione al lavoratore dell’assenza come mancanza
disciplinare, alla quale il lavoratore ha l’onere di rispondere fornendo tutte
le informazioni e i documenti utili a provare la sussistenza e la gravità della
malattia. Quando il lavoratore non adempia questo onere in sede di procedimento
disciplinare, il datore di lavoro convinto del carattere abusivo dell’assenza
ben può adottare il provvedimento disciplinare adeguato, in relazione alla
durata dell’assenza stessa, affrontando il rischio della verifica giudiziale che
può seguirne; in tal caso il lavoratore non può eccepire in giudizio il proprio
diritto alla riservatezza per trincerarsi dietro i certificati medici esibiti,
ma deve fornire l’indicazione della diagnosi, e la prova degli accertamenti
eseguiti in funzione di essa e delle terapie prescritte dal medico ed
effettivamente praticate (Cassazione 27 luglio 1994 n. 6982).
Il comportamento del lavoratore che, simulando la malattia, trae in inganno il
proprio medico inducendolo a certificare una infermità inesistente o più grave
del reale è stato qualificato come falso ideologico in certificato, ex artt. 48
e 480 cod. pen. (Cassazione penale 10 giugno 1999 n. 7468).
5 giugno 2002