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Nota INAIL 31 marzo 2003: infortuni docenti
Scheda - A cura di Grazia Perrone
L'INAIL (Istituto
Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) ha pubblicato le
istruzioni operative dalle quali si evidenzia che gli insegnanti che sono
incaricati di taluni servizi, devono essere assicurati contro gli infortuni.
Dalla lettura della nota si evince con chiarezza che gli insegnanti di sostegno,
di educazione fisica ed educazione motoria, insegnanti dei laboratori chimici,
multimediali, tecnici, di fisica, o che utilizzano apparecchi tipo
fotoriproduttori, fotocopiatori, ecc. devono essere assicurati all'INAIL.
Tali tipologie di lavoro rientrano, quindi, a pieno titolo
nell'antinfortunistica e nei concetti giuridici espressi dalle norme di igiene e
sicurezza sul lavoro, ovvero nella Legge 626/94 e successive modifiche e
integrazioni. La copertura assicurativa Inail, che non preclude all’insegnante
che ha sofferto un infortunio o che ha contratto una malattia professionale
invalidante la strada per il riconoscimento della causa di servizio, comporta
alcuni effetti immediati. Che sono i seguenti:
1) I periodi di assenza dal servizio dovuti appunto a infortunio o malattia
professionale non possono essere computati in quelli di malattia previsti dal
contratto e non prevedono le riduzioni di stipendio previste dall’art. 23, comma
8 e dall’art. 25 del CCNL 4 agosto 1995, come modificati rispettivamente
dall’art. 49, lettera D) ed L) del CCNL 26 maggio 1999.
2) Le visite fiscali di controllo non possono essere richieste direttamente dal
dirigente scolastico ma devono essere disposte dall’Inail ed effettuate da
medici dell’istituto.
Grazia Perrone