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Il diritto ai riposi decorre dalla data d’ingresso nella famiglia del bambino e dura un anno
Diritto all’allattamento anche ai genitori adottivi
La questione è stata posta dal Tribunale di Trieste
(Corte costituzionale – Sentenza 104/2003)


I genitori adottivi e affidatari avranno la possibilità di avvalersi dei riposi giornalieri per l’allattamento anche se il bambino ha superato l’anno di età. E’ stato dichiarato incostituzionale l’articolo 45 comma 1 del decreto legislativo 26 Marzo 2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità. La Corte ha infatti rilevato che la norma in questione si poneva in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione laddove limitava il diritto ai riposi giornalieri per l’allattamento al primo anno di vita (in senso biologico) del bambino, escludendo dalla fruizione di tale diritto i genitori che avessero ricevuto in adozione o affidamento un bambino di età superiore all’anno. Per effetto della pronuncia, il diritto ai riposi giornalieri sussiste quale che sia l’età del minore, rilevando la data di ingresso effettiva nella famiglia: il diritto pertanto ai riposi decorre dalla data di ingresso nella famiglia e dura un anno. La ratio della decisione deve essere intesa avendo riguardo alla funzione dei permessi giornalieri, i quali sono diretti non solo a soddisfare le esigenze fisiologiche del bambino ma anche a facilitare, attraverso il contatto con i genitori, lo sviluppo della personalità.