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Il diritto ai
riposi decorre dalla data d’ingresso nella famiglia del bambino e dura un anno
Diritto all’allattamento anche ai genitori adottivi
La questione è stata posta dal Tribunale di Trieste
(Corte
costituzionale – Sentenza 104/2003)
I genitori adottivi e affidatari avranno la possibilità di avvalersi dei riposi
giornalieri per l’allattamento anche se il bambino ha superato l’anno di età. E’
stato dichiarato incostituzionale l’articolo 45 comma 1 del decreto legislativo
26 Marzo 2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità. La
Corte ha infatti rilevato che la norma in questione si poneva in contrasto con
l’articolo 3 della Costituzione laddove limitava il diritto ai riposi
giornalieri per l’allattamento al primo anno di vita (in senso biologico) del
bambino, escludendo dalla fruizione di tale diritto i genitori che avessero
ricevuto in adozione o affidamento un bambino di età superiore all’anno. Per
effetto della pronuncia, il diritto ai riposi giornalieri sussiste quale che sia
l’età del minore, rilevando la data di ingresso effettiva nella famiglia: il
diritto pertanto ai riposi decorre dalla data di ingresso nella famiglia e dura
un anno. La ratio della decisione deve essere intesa avendo riguardo alla
funzione dei permessi giornalieri, i quali sono diretti non solo a soddisfare le
esigenze fisiologiche del bambino ma anche a facilitare, attraverso il contatto
con i genitori, lo sviluppo della personalità.