|
|
Statuto
Regolamento nazionale
Regolamento regionale
Statuto della Gilda degli Insegnanti
![]()
download
Art. 1 - E' costituita la libera Associazione denominata "GILDA NAZIONALE
DEI COMITATI DI BASE DEGLI INSEGNANTI", con sede in Roma, indipendente ed
autonoma da partiti politici, sindacati o gruppi di qualsiasi natura.
Art. 2 - L'Associazione si prefigge di rappresentare e tutelare sul piano
professionale, sindacale e culturale gli insegnanti della scuola pubblica
italiana di ogni ordine e grado, nonché di stipulare contratti collettivi di
lavoro. L'Associazione potrà anche svolgere senza fini di lucro ogni attività a
favore dei propri iscritti
Art. 3 - Possono aderire all'Associazione gli insegnanti della scuola
pubblica di ogni ordine e grado.
Art. 4 - L'adesione all'Associazione avviene attraverso il versamento di
una quota sociale il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea Nazionale dei
Delegati.
Art. 5 - Gli associati possono costituire Gilde a tutti i livelli
territoriali, in relazione alla conformazione del sistema scolastico.
Art. 6 - Organi dell'Associazione sono:
a) L’Assemblea provinciale
b) La Direzione provinciale
c) Il Coordinatore provinciale
d) Il Coordinatore Regionale
e) L’Assemblea nazionale dei delegati provinciali
f) La Direzione Nazionale
g) Il Coordinatore Nazionale
Art. 7 - L'Assemblea Nazionale e' l'organo sovrano dell'Associazione ne
stabilisce la linea politica e le forme organizzative.
E' l'unico organismo che può approvare la piattaforma contrattuale della GILDA e
definire posizioni rispetto ad argomenti che riguardino la politica scolastica
nazionale.
E' l'organismo che approva e autorizza la firma del contrattoscuola.
E' sempre compito dell'Assemblea Nazionale deliberare sulla percentuale
(comunque non inferiore ad un quarto) della quota di adesione che spetta alla
Tesoreria Nazionale.
Approva il bilancio.
Art. 8 - Gli organi associativi durano in carica due anni.
Tutti gli organi Provinciali e le eventuali altre strutture territoriali,
funzionano secondo regolamenti autonomamente definiti, comunque coerenti con lo
Statuto nazionale.
Gli incarichi di dirigenti provinciali, regionali e nazionali sono incompatibili
con cariche in partiti politici, associazioni con fini sindacali, sindacati.
Art. 9 - In tutti gli organismi associativi l'elezione avviene con il
sistema del voto limitato, similmente a quanto avviene per l’elezione della
Direzione Nazionale. Non è mai consentito esprimere preferenze in numero pari a
quello degli eligendi. Quando si tratta di persone il voto è segreto. Nessun
organismo associativo può deliberare su argomenti che non siano stati posti
preventivamente all'ordine del giorno e portati a conoscenza degli aventi
diritto all’atto della convocazione.
All’interno dell’associazione è garantita a tutti gli iscritti la più ampia
libertà di espressione. Gli organi provinciali e regionali dell’Associazione
sono tenuti a concorrere all’attuazione delle iniziative democraticamente
deliberate dagli organi nazionali.
Art. 10 - Collegio nazionale dei probiviri.
Il collegio nazionale dei probiviri, eletto dall'assemblea nazionale fra gli
iscritti all'associazione, è il massimo organo di garanzia dell'associazione, ed
è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Funziona sempre con la presenza
di tre membri tra effettivi e supplenti. I membri del Collegio sono eletti dall'
A.N. con la maggioranza dei 2/3 dei votanti. Le assemblee provinciali eleggono
il Collegio provinciale dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno un Presidente. Al Collegio
Nazionale dei Probiviri spetta il giudizio, previo ricorso, sulla conformità
allo statuto degli atti adottati dagli organi dell’Associazione. Esso esamina e
compone altresì le controversie che dovessero insorgere tra organi
dell’associazione. Le decisioni sono inappellabili. Il Collegio deve riunirsi
entro 30 giorni dalla richiesta.Il Collegio Nazionale dei probiviri è competente
a giudicare le infrazioni disciplinari degli iscritti che ricoprano cariche
nazionali, sia all’interno dell’Associazione, sia quali rappresentanti della
stessa in organismi esterni. Il Collegio Nazionale funge anche da organo di
appello avverso le decisioni dei collegi provinciali. Il Collegio, ricevuto un
ricorso, deve invitare immediatamente le parti interessate ad inviare le proprie
controdeduzioni entro il termine di trenta giorni. Il Collegio deve emettere la
propria decisione entro 90 giorni dalla prima riunione. La carica di membro del
Collegio è incompatibile con qualsiasi altro incarico dirigenziale
nell’associazione. Le misure disciplinari, commisurate alla gravità
dell’infrazione, sono: il richiamo; la deplorazione; la sospensione da ogni
attività fino a dodici mesi; l’espulsione dall’Associazione.
Art. 11 - Revisori dei conti
Il Collegio Nazionale dei revisori dei conti, eletto dall'assemblea nazionale
fra gli iscritti vigila sugli atti amministrativi e contabili dell'Associazione,
accompagna con una propria relazione il bilancio annuale ed è composto da 3
membri effettivi e 2 supplenti. Funziona sempre con la presenza di 3 membri fra
effettivi e supplenti".
Art. 12 - E' compito dell'Assemblea Provinciale eleggere i membri della
Direzione Provinciale e nominare i delegati per l'Assemblea Nazionale.
Art.13 - La Direzione Nazionale delibera in merito alle iniziative di
attuazione della linea politica espressa dall'Assemblea Nazionale e alla
gestione politica e organizzativa dell'Associazione, di cui coordina, a livello
nazionale, le attività.
Art. 14 - L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano dell'Associazione.
a) E' costituita dai delegati designati dalle province in proporzione al numero
degli iscritti.
b) E' valida in presenza del 50%+1 degli aventi diritto.
c) Si dota di un Regolamento di Attuazione dello Statuto.
d) Delibera sulle piattaforme rivendicative e autorizza la stipula degli accordi
contrattuali.
e) Stabilisce la linea politica e le modalità organizzative e funzionali
dell'Associazione.
f) Elegge il Coordinatore nazionale, la Direzione Nazionale, Il Collegio dei
Probiviri e quello dei Revisori dei Conti.
Art. 15 - Il Coordinatore Nazionale, obbligatoriamente docente in
servizio, attua la politica dell’Associazione, coordina le attività
organizzative e quelle amministrative, secondo i deliberati dell’Assemblea
Nazionale.
Presiede la Direzione Nazionale. E’ il garante del rispetto delle norme interne
e della corretta interpretazione dei deliberati dell’Assemblea nazionale.
Al Coordinatore Nazionale è attribuita anche la funzione di Rappresentante
legale e processuale.
Art. 16 - Ad un membro dell'Associazione è attribuita la funzione di
Tesoriere Nazionale, che è tenuto a fare una relazione annuale di bilancio nel
corso di una Assemblea Nazionale ordinaria. Il tesoriere ha cura delle attività
patrimoniali e amministrative.
Art. 17 - Il Coordinatore regionale e la Delegazione trattante sono
eletti in un'Assemblea costituita dai delegati delle province all'Assemblea
nazionale.
L'Assemblea adotta uno specifico regolamento.
All'Assemblea regionale partecipano i delegati delle province in regola con gli
adempimenti statutari e regolamentari relativi all'elezione degli organismi
provinciali, tale regolarità è certificata dal Coordinatore Nazionale cui
vengono inviate copie dei verbali.
Ogni provincia regolarmente costituita deve essere rappresentata da almeno un
membro nella Delegazione Regionale trattante.
Il Coordinatore regionale e la delegazione regionale trattante, rappresentano
l'Associazione nei confronti dell'Amministrazione pubblica regionale, in
rapporto alle competenze scolastiche che ad essa verranno attribuite.
Art. 18 - E' compito dell'Assemblea Provinciale eleggere i membri della
Direzione Provinciale e nominare i delegati per l'Assemblea Nazionale.
L’Assemblea elegge altresì i collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti
provinciali.
La Direzione Provinciale, presieduta da un Coordinatore provinciale, rende
esecutive le decisioni dell'Assemblea Provinciale. La Direzione provinciale deve
eleggere un Tesoriere. Il Coordinatore Provinciale ha la rappresentanza
processuale e legale dell’Associazione, viene eletto con modalità definite nei
regolamenti provinciali.
Art.19 - L'Associazione si informa sul principio proporzionale della
rappresentanza ed è regolata dai principi di revocabilità immediata e di durata
limitata nel tempo di qualsiasi incarico. Tutti gli incarichi elettivi sono
esenti da compensi e indennità.
Art. 20 - Il patrimonio della Gilda è costituito:
a) dai beni immobili e mobili che diverranno proprietà dell'Associazione
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate sono costituite:
a) dalle quote d'iscrizione;
b) dall'utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni e attività a
favore degli iscritti;
c) da ogni altra entrata che concorra all'incremento dell'attivo sociale.
Salvo diversa disposizione di legge, è fatto divieto di distribuire utili, fondi
di riserva o avanzi di gestione ai soci in modo diretto o indiretto. In caso di
scioglimento dell'associazione il patrimonio sociale sarà devoluto ad altre
associazioni o enti con fini di pubblica utilità, con le modalità stabilite
dall'assemblea Nazionale, sentiti gli eventuali organismi competenti per legge.
Le quote sociali sono in ogni caso intrasmissibili. I rendiconti finanziari
vengono redatti annualmente.
Art. 21 - Sia le piattaforme rivendicative che la stipulazione di accordi
contrattuali saranno sottoposti alla più ampia consultazione di base.
Art. 22 - Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea
Nazionale con votazione a maggioranza qualificata di due terzi (2/3).
Art. 23 - L'Associazione può essere sciolta con delibera dell'Assemblea
Nazionale in seguito a referendum che abbia riportato il voto favorevole dei tre
quarti (3/4) degli Associati.
Art. 24 - Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa rinvio
alle norme di Legge vigenti.
REGOLAMENTO
ATTUATIVO DELLO STATUTO NAZIONALE
![]()
download
Art. 1 - STRUTTURE PROVINCIALI DELL'ASSOCIAZIONE
Le Province, per avere diritto ad essere rappresentate nella Assemblea Nazionale
devono eleggere una Direzione Provinciale, un Coordinatore Provinciale e un
Tesoriere, nonché provvedere alle iscrizioni nelle forme stabilite a livello
nazionale. Possono iscrivere colleghi in quiescenza, che potranno svolgere
qualsiasi incarico, salvo quella di Coordinatore Provinciale. Le Assemblee
Provinciali potranno essere di delegati o di iscritti, e si doteranno di
Regolamenti autonomi conformi allo spirito di quelli nazionali. L'Assemblea
provinciale dei delegati può essere composta o da delegati eletti dagli iscritti
nelle singole scuole, o da delegati eletti dagli iscritti residenti in
articolazioni territoriali predefinite, secondo il principio di proporzionalità
sancito dallo Statuto.
Non è ammesso il voto per delega nelle Assemblea Provinciali degli Iscritti. E’
inoltre obbligo, per le Direzioni Provinciali, redigere annualmente bilancio
consuntivo che è a disposizione di tutti i soci, entro il primo trimestre
dell’anno successivo.
Art. 2 - STRUTTURE REGIONALI
L'avvio della procedura di costituzione della struttura regionale avverrà, per
la prima volta, a cura della provincia con maggior numero di iscritti. Fatte
salve, comunque, le specificità delle province autonome di Trento e Bolzano.
Le spese di funzionamento delle strutture regionali sono suddivise tra le
province in proporzione al numero degli iscritti.
Art. 3 - L'ASSEMBLEA NAZIONALE
1) L’AN è costituita dai delegati di ogni provincia. I voti (in ragione di uno
ogni 50 iscritti) attribuiti ad ogni provincia sono accertati in base agli
ultimi dati disponibili forniti dal Ministero del Tesoro. Fanno altresì parte di
diritto dell’A.N. il Coordinatore Nazionale, i membri della Direzione Nazionale
in carica e i membri Gilda del CNPI. Ciascuno di essi ha diritto ad un voto.Non
è previsto procedere ad accorpamenti interprovinciali nella definizione dei
voti”.
2) L'Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria tre volte l'anno:
Novembre, Marzo e Maggio. In via straordinaria e' convocata su richiesta di
almeno un terzo dei delegati nazionali o su richiesta di almeno un terzo dei
componenti la Direzione Nazionale, previa approvazione della maggioranza della
Direzione stessa (cfr Capo III).
3) L'Assemblea Nazionale e' presieduta da tre delegati eletti di volta in volta.
4) L'Assemblea Nazionale delibera sempre a maggioranza semplice degli aventi
diritto al voto, salvo per l'approvazione di modifiche statutarie e per la
definizione del quoziente di proporzionalità' che determina la composizione
dell'Assemblea stessa; in questi ultimi casi la maggioranza richiesta e' di 2/3
degli aventi diritto al voto.
5) L’Assemblea nazionale di Maggio, ogni due anni, ha valore di Congresso,
elegge gli organi statutari, il Collegio dei Probiviri e quello dei Revisori dei
Conti. Il Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti sono eletti con
votazione nella quale sia possibile esprimere non più di 3 preferenze sui 5 da
eleggere. I 3 che risulteranno con maggior numero di voti saranno i membri
effettivi , il 4° e il 5° saranno membri supplenti. Nei 60 gg. Precedenti, su
comunicazione del Coordinatore Nazionale, si svolgono Assemblee Congressuali
provinciali che eleggono gli organismi statutari provinciali per il biennio e i
delegati provinciali all’assemblea nazionale. All’inizio dell’Assemblea
nazionale congressuale, una commissione nominata dalla Direzione Nazionale
procede alla verifica della legittimità di partecipazione al Congresso stesso.
Annualmente l’Assemblea Nazionale di Maggio decide l’attribuzione degli esoneri
sindacali.Congressi Straordinari sono convocati su richiesta dei due terzi della
DN o del 50% + 1 dei voti dell’assemblea nazionale
6) All’inizio dei suoi lavori l’Assemblea Nazionale approva, su proposta della
D.N. , il regolamento in base al quale essi si dovranno svolgere.
Art. 4 - ELEZIONI DELLA DIREZIONE NAZIONALE
L’elezione della Direzione Nazionale, da parte dell’Assemblea Nazionale, si
articola in due fasi:1° fase – l’Assemblea Nazionale elegge il Coordinatore
Nazionale, che e’ membro di diritto della Direzione Nazionale;2° fase –
l’Assemblea Nazionale elegge i quattordici restanti membri della Direzione
Nazionale con votazione nella quale sono esprimibili non più di dieci
preferenze.
Art. 5 - DIREZIONE NAZIONALE
La Direzione Nazionale è l’organo politico dell’Associazione ed è dotata di
tutti i poteri non specificamente attribuiti ad altri organi dell’Associazione.
La DN, convocata di norma, una volta al mese, è presieduta dal Coordinatore
Nazionale e da un Segretario verbalizzatore. Elegge al suo interno un tesoriere
nazionale, una Delegazione Politica e un vice coordinatore facente funzioni.Coordinatore
e Vice coordinatore sono membri di diritto della Delegazione Politica.La DN è
delegata a condurre le trattative contrattuali nazionali.
Art. 6 - DELEGAZIONE POLITICA
La delegazione politica, costituita da tre membri eletti dalla DN, più il
Coordinatore nazionale e il vice coordinatore, è l’organismo di gestione
politica in incontri ristretti a livello istituzionale.
Art. 7 - INCARICHI INDIVIDUALI
La DN dopo aver individuato settori nazionali di lavoro, ne nomina i
responsabili affidando loro specifiche funzioni.
Art. 8 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
“Il Collegio elegge nel proprio ambito un presidente. I membri del Collegio,
iscritti in servizio o in quiescenza, non possono ricoprire altri incarichi
nell’Associazione.Nelle province con un numero di iscritti superiore a 150, si
procede all’elezione di Collegi provinciali dei revisori dei conti, con modalità
analoghe a quelle previste per il Collegio nazionale”.
Art. 9 – VARIE
1) E' fatto obbligo a chiunque sia eletto ad incarichi all'interno della
Associazione di rinnovare la propria adesione entro il 30 settembre di ogni
anno, ad evitare discontinuita' fra il momento di iscrizione e l'esplicazione
dell'incarico stesso.
2) L'Assemblea Nazionale determina, ogni anno, con votazione a maggioranza
semplice, il numero degli esoneri a tempo pieno da concedere a personale A.T.A.
che svolga funzioni di segreteria nelle sedi dell'Associazione.
REGOLAMENTO GILDA
Art. 1 - È costituita l’Assemblea Regionale della Gilda degli Insegnanti della PUGLIA., con sede nei locali della Gilda di Bari.
Art. 2 - L’Assemblea Regionale è composta dai Delegati Regionali,
rappresentanti designati da ciascuna Gilda provinciale in numero proporzionale
alla quantità degli iscritti.
I Delegati Regionali esprimono una rappresentatività pari a non meno di 50
iscritti.
Art. 3 - L’Assemblea Regionale rappresenta la Gilda nei rapporti con
l’Amministrazione e con le Istituzioni a livello regionale, formazione compresa.
Tale adempimento viene soddisfatto per il tramite di un organo ristretto
denominato Delegazione Trattante.
Art. 4 - L’Assemblea Regionale si riunisce periodicamente in occasione di
incontri o di trattative, comunque non meno di tre volte all’anno, su invito del
Coordinatore Regionale, su richiesta, fatta al medesimo Coordinatore, di almeno
un terzo dei suoi componenti o di una provincia.
Art. 5 - I Delegati Regionali sono designati da ogni Gilda provinciale,
contemporaneamente, ogni due anni, con criteri autonomi, anche di surroga o di
sostituzione, fissati nel regolamento delle singole province.
Ogni singolo Delegato può rappresentare un massimo di cinque deleghe (50x5=250
iscritti).
Non è ammessa la surroga di delegati appartenenti a province diverse da quella
di residenza.
Ciascuna Gilda provinciale notifica al Coordinatore Regionale la composizione
della propria Delegazione Regionale. Eventuali variazioni vanno tempestivamente
comunicate al Coordinatore Regionale che ne dà informazione all’Assemblea
Regionale.
Art. 6 - Il Coordinatore Regionale viene eletto, in prima votazione a
maggioranza qualificata e in seconda a maggioranza assoluta, dai Delegati
Regionali in base alle deleghe rappresentate, a scrutinio segreto e con una sola
preferenza.
Successivamente con le medesime modalità viene eletto il Vicecoordinatore
Regionale, che ha compiti di collaborazione con il Coordinatore e di
sostituzione in caso di impedimento temporaneo.
Il Coordinatore e il Vicecoordinatore Regionali durano in carica due anni.
Non possono ricoprire la carica di Coordinatore Regionale i Coordinatori
Provinciali o coloro che ricoprono cariche nazionali.
Qualora dovessero sorgere gravi problemi all’interno dell’Assemblea Regionale,
per cui venisse a trovarsi nell’impossibilità di operare, il Coordinatore
Nazionale, sospeso l’organismo, nomina un Commissario Regionale con l’incarico
di risolvere detti problemi nel più breve tempo possibile.
Art. 7 - Il Coordinatore Regionale rappresenta ufficialmente l’Assemblea
Regionale, con responsabilità legali e processuali a livello regionale.
Sottoscrive contratti o accordi, sempre in seguito al parere vincolante
dell’Assemblea.
Prende contatti con gli organismi Istituzionali.
In occasione di trattative decentrate regionali, il Coordinatore Regionale,
raccolto preventivamente l’eventuale materiale informativo, provvede a
notificarlo via Fax o per posta elettronica a ciascuna Gilda provinciale,
convocando, nel contempo, attraverso essa, i Delegati all’Assemblea Regionale
con un congruo anticipo, di norma almeno dieci giorni prima dell’avvio delle
trattative.
Tutte le convocazioni avvengono, di norma, per fax o per posta elettronica a
ciascuna Gilda provinciale con almeno cinque giorni di anticipo.
In caso di urgenza è ammessa la convocazione per fonogramma.
Art. 8 - La Delegazione Trattante ha compiti di gestione delle
trattative, delle informative o, più in generale, dei rapporti con le
Istituzioni regionali.
Sono membri di diritto della Delegazione Trattante il Coordinatore, il
Vicecoordinatore Regionale e i coordinatori provinciali o loro delegati scelti
tra i membri della delegazione provinciale o tra quelli della direzione
provinciale.
Art. 9 - L’Assemblea Regionale si costituisce in presenza del 50% delle
deleghe più una.
Le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza dei delegati presenti.
Resta fermo il criterio di media ponderata che attribuisce valore al voto del
delegato in pari misura rispetto alla percentuale di rappresentatività espressa
a mezzo deleghe.
Art. 10 - Ciascuna Gilda provinciale provvede alle spese necessarie alla
partecipazione della propria Delegazione Regionale alle assemblee e alle
trattative o agli incontri regionali, ad eccezione della Gilda del capoluogo
regionale a cui carico sono le spese di ospitalità dell’organismo, del materiale
e del supporto tecnico necessario.
Art. 11 - Il regolamento può essere modificato a maggioranza qualificata
delle deleghe in prima votazione, a maggioranza assoluta in seconda votazione.
Art. 12 - Per tutto ciò che non è stabilito in questo Regolamento
Regionale si rinvia alle norme nazionali e, in mancanza di queste, alla
legislazione vigente.
Approvato nell’Assemblea regionale della Puglia, a Bari, il 16 novembre 2001
REGOLAMENTO
DELLA GILDA DEGLI INSEGNANTI
DI FOGGIA
Art. 1
Iscritti alla Gilda degli Insegnanti
Fanno parte della Gilda della provincia di Foggia, tutti gli iscritti con delega e con ccp pari alla quota annuale fissata dall’Assemblea Nazionale, compreso i docenti in quiescenza.
Art. 2
Assemblea provinciale
L’Assemblea provinciale è regolarmente costituita dagli aventi diritto di cui
all’art.1, rilevati dall’elenco interno alla sede provinciale aggiornato al mese
precedente alla data del congresso.
L’Assemblea è regolarmente costituita in presenza della maggioranza assoluta
degli iscritti, così come risultano rilevati e aggiornati nel predetto elenco,
in prima convocazione e della maggioranza semplice in seconda convocazione.
L’anzidetta maggioranza può essere espressa anche dai delegati nel limite 5
deleghe per delegato.
Le deleghe devono essere debitamente controfirmate su una fotocopia della carta
di identità del delegante.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti sia fisicamente sia per
delega.
L’Assemblea viene convocata, almeno una volta all’anno, in via ordinaria per
approvare documenti di indirizzo politico ed ogni due anni per il rinnovo delle
cariche direttive prima della convocazione dell’Assemblea Nazionale.
La Direzione provinciale uscente provvede a convocare l’Assemblea provinciale
entro il mese di Aprile ad anni alterni, tramite affissione, almeno venti giorni
prima della data stabilita, all’Albo della sede.
Inoltre può essere effettuata tramite comunicazione personale, per posta, anche
elettronica, per fax o per via telefonica, con almeno cinque giorni di anticipo
e comunque si garantirà la massima diffusione.
Art. 3
Compiti dell’assemblea provinciale
L’Assemblea stabilisce le linee di indirizzo politiche ed organizzative in
ambito provinciale.
Essa elegge ogni due anni la Direzione provinciale, il collegio dei Revisori dei
Conti e il Collegio dei Probiviri.
La votazione per la Direzione provinciale avviene a scrutinio segreto. Può
essere espresso un numero massimo di preferenze pari a 2/3 dei membri da
eleggere.
Art. 4
Assemblea provinciale straordinaria
L’Assemblea viene convocata, in via straordinaria, per dimissioni contemporanee
di metà dei componenti il Direttivo provinciale ovvero su richiesta di due terzi
dei componenti la Direzione provinciale.
La convocazione viene fatta a cura della Direzione provinciale in carica, con le
medesime modalità della convocazione dell’assemblea provinciale ordinaria.
La convocazione viene eseguita con la medesima prassi prevista per le
convocazioni ordinarie.
L’Assemblea straordinaria delibera con le maggioranze previste dall’Assemblea
ordinaria.
Art. 5
Direzione provinciale
La Direzione provinciale viene eletta dall’Assemblea provinciale ogni due anni.
Fanno parte della Direzione provinciale tredici membri eletti dall’Assemblea
provinciale ordinaria.
Ogni iscritto alla Gilda di Foggia,iscritto almeno tre mesi prima delle
votazioni, può presentare la sua candidatura.
Il Coordinatore provinciale e il Tesoriere provinciale vengono eletti dalla D.P.
a scrutinio segreto con un solo voto di preferenza.
Il candidato Coordinatore provinciale non deve rivestire incarichi direttivi o
di responsabilità in altre associazioni sindacali e professionali della scuola,
nonché in partiti e organizzazioni politiche, né può espletare al contempo
incarichi di natura politico-amministrativa pena la decadenza dall’incarico. I
candidati alla Direzione non devono avere incarichi in altri sindacati.
Risulteranno eletti i tredici candidati che avranno riportato il maggior numero
di preferenze.
In caso di parità di voti sarà considerato eletto il candidato anagraficamente
più anziano.
La mancata partecipazione senza preavviso per 3 riunioni consecutive ai lavori
della Direzione provinciale comporta la decadenza dalla carica.
Dopo tre assenze consecutive, anche se preavvisate, verrà richiesta
comunicazione scritta motivata, in mancanza della quale, trascorsi dieci giorni
inutilmente, la decadenza sarà automatica.
I membri decaduti e i membri dimissionari sono surrogati dai primi dei non
eletti.
Solo in caso di dimissioni presentate in contemporanea da metà dei membri del
direttivo si procederà alla prevista convocazione straordinaria dell'Assemblea
provinciale.
Art. 6
Compiti e competenze della Direzione provinciale
La Direzione provinciale attua le delibere assembleari, prepara le riunioni
delle assemblee istituzionalmente previste e ne redige l’ordine del giorno,
promuove e progetta lo sviluppo dell’associazione, attua le delibere assembleari
in materia di indirizzo politico, contrattuale, economico, amministrativo.
Individua ed attribuisce altri incarichi volti ad una migliore efficacia ed
efficienza delle politiche scolastiche ai vari livelli.
Tali incarichi potranno essere affidati anche a membri esterni alla Direzione
provinciale, docenti in pensione compresi.
La Direzione provinciale, ogni anno entro il 15 Marzo, approva i bilanci
consuntivo e preventivo, vista la relazione del Collegio dei Revisori.
La Direzione provinciale designa i delegati per la partecipazione alle Assemblee
nazionali, tenuto conto delle disponibilità finanziarie, nomina i delegati in
seno al Coordinamento Regionale, nonché per i rapporti con l’esterno e per le
contrattazioni decentrate, affida incarichi di responsabilità settoriale e
territoriale, affida compiti organizzativi e di cura del contenzioso, regola nel
complesso l’apertura della sede e gli oneri d’impegno che ne derivano.
La Direzione provinciale si riunisce di norma una volta al mese e nei casi in
cui il Coordinatore ne ravveda la necessità e l’urgenza, ovvero su richiesta di
sette membri della direzione stessa.
I membri della Direzione vengono tutti convocati dal Coordinatore con
comunicazione dell’o. d. g. per via telefonica, per fax o per posta elettronica
almeno con cinque giorni di anticipo, e nei casi di necessità almeno 24 ore
prima.
La Direzione è valida solo in presenza della maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
La Direzione provinciale delibera a maggioranza (semplice) degli aventi diritto
al voto.
I membri della Direzione che non possono partecipare alle riunioni per personali
impedimenti devono comunicare al Coordinatore i motivi dell’impedimento (la
mancata partecipazione), in caso contrario l’assenza è ingiustificata.
Art. 7
Coordinatore provinciale
E’ il garante della corretta applicazione dello Statuto e del regolamento
nazionale e provinciale.
E’ il rappresentante legale e processuale della Gilda della provincia di Foggia.
In caso di dimissioni del Coordinatore provinciale non si procede a surroga, ma
il membro anagraficamente più anziano della Direzione provinciale svolge le
funzioni pro-tempore di Coordinatore e convoca la Direzione provinciale per
procedere ad una nuova elezione.
In caso di pensionamento del coordinatore provinciale si adotta la stessa prassi
prevista per le dimissioni.
Art. 8
Compiti e competenze del Coordinatore provinciale
Attua le delibere della Direzione provinciale.
Convoca la Direzione provinciale e le Assemblee provinciali.
Cura i rapporti con le altre Gilde provinciali, regionali e nazionali.
Coordina le attività dell’associazione, (quali le assemblee, l’assistenza agli
iscritti e il contenzioso).
Cura i rapporti con la Direzione nazionale, con le forze politiche, con le altre
componenti sindacali e con la stampa nei limiti del mandato della direzione e in
collaborazione con eventuali altri membri designati dalla stessa.
Partecipa alla contrattazione decentrata provinciale, eventualmente insieme ad
altri membri designati dalla Direzione provinciale.
Predispone tutti gli elementi utili per una corretta convocazione delle
assemblee previste e per una trasparente, corretta e tempestiva informazione
utilizzando tutti gli strumenti a disposizione compresi quelli informatici.
Art. 9
Tesoriere provinciale
Il Tesoriere provinciale viene eletto dalla Direzione provinciale all’atto del
suo insediamento.
La sua carica termina nel momento in cui la Direzione provinciale eletta si
insedia per la prima volta ed elegge il nuovo tesoriere.
.
Art. 10
Compiti e competenze del Tesoriere provinciale
Sulla base degli indirizzi economici e amministrativi della Direzione
provinciale, redige il bilancio consuntivo e preventivo, di concerto con il
Coordinatore provinciale.
Attua le delibere di spesa della Direzione provinciale e provvede alle spese per
il buon funzionamento dell’associazione.
Custodisce nella sede provinciale della Gilda il registro delle entrate e delle
uscite e la documentazione relativa.
Cura, dopo averli sottoposti al visto del Coordinatore provinciale, i rimborsi
spese a membri designati dalla Direzione provinciale
E’ delegato alla firma con il Coordinatore provinciale, del conto corrente della
Gilda provinciale di Foggia.
Art. 11
Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio provinciale dei Revisori dei Conti, eletto dall’Assemblea
provinciale fra gli iscritti, vigila sulla regolarità formale degli atti
contabili dell’Associazione, redigendo una propria relazione che accompagna il
bilancio annuale.
E’ composto da 3 membri effettivi.
Funziona sempre con la presenza di 3 membri (fra i quali viene eletto un
Presidente) tra effettivi e supplenti
I Revisori dei Conti non possono ricoprire altre cariche nell’associazione.
Si candidano con le stesse modalità previste per l’elezione dei membri della
Direzione provinciale.
Art.12
Collegio dei Probiviri
Il Collegio provinciale dei Probiviri è eletto dall’Assemblea provinciale fra
gli iscritti, è l’organo di garanzia sull’osservanza delle norme statutarie e
regolamentari a livello provinciale della Gilda ed è composto di tre membri
effettivi.
Funziona sempre con la presenza di 3 membri (fra i quali viene eletto un
Presidente) tra effettivi e supplenti.
I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche
nell’associazione.
Si candidano con le stesse modalità previste per l’elezione dei membri della
Direzione provinciale.
Art. 13
Rappresentanza nei contratti economici con terzi
Ai fini dei contratti economici con terzi, compresi i rapporti di conto corrente
postale, rappresentano pro-tempore la Gilda provinciale di Foggia il
Coordinatore provinciale e il Tesoriere. Per l’individuazione dei nomi dei
responsabili fanno fede i verbali degli organismi che li hanno eletti.
Art. 14
Tutela del regolamento
Questo regolamento può essere modificato dalla Direzione provinciale a
maggioranza assoluta.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento si rimanda
allo Statuto ed al Regolamento nazionale della Gilda degli Insegnanti.