Home | Novità del sito | Community | Ricerca | Utility | Archivio | Contatti |                    

 

 

Statuto
Regolamento nazionale
Regolamento regionale

Regolamento provinciale
 

Statuto della Gilda degli Insegnanti
 
download


Art. 1 - E' costituita la libera Associazione denominata "GILDA NAZIONALE DEI COMITATI DI BASE DEGLI INSEGNANTI", con sede in Roma, indipendente ed autonoma da partiti politici, sindacati o gruppi di qualsiasi natura.

Art. 2 - L'Associazione si prefigge di rappresentare e tutelare sul piano professionale, sindacale e culturale gli insegnanti della scuola pubblica italiana di ogni ordine e grado, nonché di stipulare contratti collettivi di lavoro. L'Associazione potrà anche svolgere senza fini di lucro ogni attività a favore dei propri iscritti

Art. 3 - Possono aderire all'Associazione gli insegnanti della scuola pubblica di ogni ordine e grado.

Art. 4 - L'adesione all'Associazione avviene attraverso il versamento di una quota sociale il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea Nazionale dei Delegati.

Art. 5 - Gli associati possono costituire Gilde a tutti i livelli territoriali, in relazione alla conformazione del sistema scolastico.

Art. 6 - Organi dell'Associazione sono:

a) L’Assemblea provinciale
b) La Direzione provinciale
c) Il Coordinatore provinciale
d) Il Coordinatore Regionale
e) L’Assemblea nazionale dei delegati provinciali
f) La Direzione Nazionale
g) Il Coordinatore Nazionale

Art. 7 - L'Assemblea Nazionale e' l'organo sovrano dell'Associazione ne stabilisce la linea politica e le forme organizzative.
E' l'unico organismo che può approvare la piattaforma contrattuale della GILDA e definire posizioni rispetto ad argomenti che riguardino la politica scolastica nazionale.
E' l'organismo che approva e autorizza la firma del contrattoscuola.
E' sempre compito dell'Assemblea Nazionale deliberare sulla percentuale (comunque non inferiore ad un quarto) della quota di adesione che spetta alla Tesoreria Nazionale.
Approva il bilancio.

Art. 8 - Gli organi associativi durano in carica due anni.
Tutti gli organi Provinciali e le eventuali altre strutture territoriali, funzionano secondo regolamenti autonomamente definiti, comunque coerenti con lo Statuto nazionale.
Gli incarichi di dirigenti provinciali, regionali e nazionali sono incompatibili con cariche in partiti politici, associazioni con fini sindacali, sindacati.

Art. 9 - In tutti gli organismi associativi l'elezione avviene con il sistema del voto limitato, similmente a quanto avviene per l’elezione della Direzione Nazionale. Non è mai consentito esprimere preferenze in numero pari a quello degli eligendi. Quando si tratta di persone il voto è segreto. Nessun organismo associativo può deliberare su argomenti che non siano stati posti preventivamente all'ordine del giorno e portati a conoscenza degli aventi diritto all’atto della convocazione.
All’interno dell’associazione è garantita a tutti gli iscritti la più ampia libertà di espressione. Gli organi provinciali e regionali dell’Associazione sono tenuti a concorrere all’attuazione delle iniziative democraticamente deliberate dagli organi nazionali.

Art. 10 - Collegio nazionale dei probiviri.
Il collegio nazionale dei probiviri, eletto dall'assemblea nazionale fra gli iscritti all'associazione, è il massimo organo di garanzia dell'associazione, ed è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Funziona sempre con la presenza di tre membri tra effettivi e supplenti. I membri del Collegio sono eletti dall' A.N. con la maggioranza dei 2/3 dei votanti. Le assemblee provinciali eleggono il Collegio provinciale dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno un Presidente. Al Collegio Nazionale dei Probiviri spetta il giudizio, previo ricorso, sulla conformità allo statuto degli atti adottati dagli organi dell’Associazione. Esso esamina e compone altresì le controversie che dovessero insorgere tra organi dell’associazione. Le decisioni sono inappellabili. Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dalla richiesta.Il Collegio Nazionale dei probiviri è competente a giudicare le infrazioni disciplinari degli iscritti che ricoprano cariche nazionali, sia all’interno dell’Associazione, sia quali rappresentanti della stessa in organismi esterni. Il Collegio Nazionale funge anche da organo di appello avverso le decisioni dei collegi provinciali. Il Collegio, ricevuto un ricorso, deve invitare immediatamente le parti interessate ad inviare le proprie controdeduzioni entro il termine di trenta giorni. Il Collegio deve emettere la propria decisione entro 90 giorni dalla prima riunione. La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altro incarico dirigenziale nell’associazione. Le misure disciplinari, commisurate alla gravità dell’infrazione, sono: il richiamo; la deplorazione; la sospensione da ogni attività fino a dodici mesi; l’espulsione dall’Associazione.

Art. 11 - Revisori dei conti
Il Collegio Nazionale dei revisori dei conti, eletto dall'assemblea nazionale fra gli iscritti vigila sugli atti amministrativi e contabili dell'Associazione, accompagna con una propria relazione il bilancio annuale ed è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Funziona sempre con la presenza di 3 membri fra effettivi e supplenti".

Art. 12 - E' compito dell'Assemblea Provinciale eleggere i membri della Direzione Provinciale e nominare i delegati per l'Assemblea Nazionale.

Art.13 - La Direzione Nazionale delibera in merito alle iniziative di attuazione della linea politica espressa dall'Assemblea Nazionale e alla gestione politica e organizzativa dell'Associazione, di cui coordina, a livello nazionale, le attività.

Art. 14 - L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano dell'Associazione.
a) E' costituita dai delegati designati dalle province in proporzione al numero degli iscritti.
b) E' valida in presenza del 50%+1 degli aventi diritto.
c) Si dota di un Regolamento di Attuazione dello Statuto.
d) Delibera sulle piattaforme rivendicative e autorizza la stipula degli accordi contrattuali.
e) Stabilisce la linea politica e le modalità organizzative e funzionali dell'Associazione.
f) Elegge il Coordinatore nazionale, la Direzione Nazionale, Il Collegio dei Probiviri e quello dei Revisori dei Conti.

Art. 15 - Il Coordinatore Nazionale, obbligatoriamente docente in servizio, attua la politica dell’Associazione, coordina le attività organizzative e quelle amministrative, secondo i deliberati dell’Assemblea Nazionale.
Presiede la Direzione Nazionale. E’ il garante del rispetto delle norme interne e della corretta interpretazione dei deliberati dell’Assemblea nazionale.
Al Coordinatore Nazionale è attribuita anche la funzione di Rappresentante legale e processuale.

Art. 16 - Ad un membro dell'Associazione è attribuita la funzione di Tesoriere Nazionale, che è tenuto a fare una relazione annuale di bilancio nel corso di una Assemblea Nazionale ordinaria. Il tesoriere ha cura delle attività patrimoniali e amministrative.

Art. 17 - Il Coordinatore regionale e la Delegazione trattante sono eletti in un'Assemblea costituita dai delegati delle province all'Assemblea nazionale.
L'Assemblea adotta uno specifico regolamento.
All'Assemblea regionale partecipano i delegati delle province in regola con gli adempimenti statutari e regolamentari relativi all'elezione degli organismi provinciali, tale regolarità è certificata dal Coordinatore Nazionale cui vengono inviate copie dei verbali.
Ogni provincia regolarmente costituita deve essere rappresentata da almeno un membro nella Delegazione Regionale trattante.
Il Coordinatore regionale e la delegazione regionale trattante, rappresentano l'Associazione nei confronti dell'Amministrazione pubblica regionale, in rapporto alle competenze scolastiche che ad essa verranno attribuite.

Art. 18 - E' compito dell'Assemblea Provinciale eleggere i membri della Direzione Provinciale e nominare i delegati per l'Assemblea Nazionale. L’Assemblea elegge altresì i collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti provinciali.
La Direzione Provinciale, presieduta da un Coordinatore provinciale, rende esecutive le decisioni dell'Assemblea Provinciale. La Direzione provinciale deve eleggere un Tesoriere. Il Coordinatore Provinciale ha la rappresentanza processuale e legale dell’Associazione, viene eletto con modalità definite nei regolamenti provinciali.

Art.19 - L'Associazione si informa sul principio proporzionale della rappresentanza ed è regolata dai principi di revocabilità immediata e di durata limitata nel tempo di qualsiasi incarico. Tutti gli incarichi elettivi sono esenti da compensi e indennità.

Art. 20 - Il patrimonio della Gilda è costituito:
a) dai beni immobili e mobili che diverranno proprietà dell'Associazione
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite:
a) dalle quote d'iscrizione;
b) dall'utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni e attività a favore degli iscritti;
c) da ogni altra entrata che concorra all'incremento dell'attivo sociale.
Salvo diversa disposizione di legge, è fatto divieto di distribuire utili, fondi di riserva o avanzi di gestione ai soci in modo diretto o indiretto. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sociale sarà devoluto ad altre associazioni o enti con fini di pubblica utilità, con le modalità stabilite dall'assemblea Nazionale, sentiti gli eventuali organismi competenti per legge. Le quote sociali sono in ogni caso intrasmissibili. I rendiconti finanziari vengono redatti annualmente.

Art. 21 - Sia le piattaforme rivendicative che la stipulazione di accordi contrattuali saranno sottoposti alla più ampia consultazione di base.

Art. 22 - Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea Nazionale con votazione a maggioranza qualificata di due terzi (2/3).

Art. 23 - L'Associazione può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Nazionale in seguito a referendum che abbia riportato il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli Associati.

Art. 24 - Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme di Legge vigenti.

 


 

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO NAZIONALE
 
download

 


Art. 1 - STRUTTURE PROVINCIALI DELL'ASSOCIAZIONE
Le Province, per avere diritto ad essere rappresentate nella Assemblea Nazionale devono eleggere una Direzione Provinciale, un Coordinatore Provinciale e un Tesoriere, nonché provvedere alle iscrizioni nelle forme stabilite a livello nazionale. Possono iscrivere colleghi in quiescenza, che potranno svolgere qualsiasi incarico, salvo quella di Coordinatore Provinciale. Le Assemblee Provinciali potranno essere di delegati o di iscritti, e si doteranno di Regolamenti autonomi conformi allo spirito di quelli nazionali. L'Assemblea provinciale dei delegati può essere composta o da delegati eletti dagli iscritti nelle singole scuole, o da delegati eletti dagli iscritti residenti in articolazioni territoriali predefinite, secondo il principio di proporzionalità sancito dallo Statuto.
Non è ammesso il voto per delega nelle Assemblea Provinciali degli Iscritti. E’ inoltre obbligo, per le Direzioni Provinciali, redigere annualmente bilancio consuntivo che è a disposizione di tutti i soci, entro il primo trimestre dell’anno successivo.

Art. 2 - STRUTTURE REGIONALI
L'avvio della procedura di costituzione della struttura regionale avverrà, per la prima volta, a cura della provincia con maggior numero di iscritti. Fatte salve, comunque, le specificità delle province autonome di Trento e Bolzano.
Le spese di funzionamento delle strutture regionali sono suddivise tra le province in proporzione al numero degli iscritti.

Art. 3 - L'ASSEMBLEA NAZIONALE
1) L’AN è costituita dai delegati di ogni provincia. I voti (in ragione di uno ogni 50 iscritti) attribuiti ad ogni provincia sono accertati in base agli ultimi dati disponibili forniti dal Ministero del Tesoro. Fanno altresì parte di diritto dell’A.N. il Coordinatore Nazionale, i membri della Direzione Nazionale in carica e i membri Gilda del CNPI. Ciascuno di essi ha diritto ad un voto.Non è previsto procedere ad accorpamenti interprovinciali nella definizione dei voti”.
2) L'Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria tre volte l'anno: Novembre, Marzo e Maggio. In via straordinaria e' convocata su richiesta di almeno un terzo dei delegati nazionali o su richiesta di almeno un terzo dei componenti la Direzione Nazionale, previa approvazione della maggioranza della Direzione stessa (cfr Capo III).
3) L'Assemblea Nazionale e' presieduta da tre delegati eletti di volta in volta.
4) L'Assemblea Nazionale delibera sempre a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto, salvo per l'approvazione di modifiche statutarie e per la definizione del quoziente di proporzionalità' che determina la composizione dell'Assemblea stessa; in questi ultimi casi la maggioranza richiesta e' di 2/3 degli aventi diritto al voto.
5) L’Assemblea nazionale di Maggio, ogni due anni, ha valore di Congresso, elegge gli organi statutari, il Collegio dei Probiviri e quello dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti sono eletti con votazione nella quale sia possibile esprimere non più di 3 preferenze sui 5 da eleggere. I 3 che risulteranno con maggior numero di voti saranno i membri effettivi , il 4° e il 5° saranno membri supplenti. Nei 60 gg. Precedenti, su comunicazione del Coordinatore Nazionale, si svolgono Assemblee Congressuali provinciali che eleggono gli organismi statutari provinciali per il biennio e i delegati provinciali all’assemblea nazionale. All’inizio dell’Assemblea nazionale congressuale, una commissione nominata dalla Direzione Nazionale procede alla verifica della legittimità di partecipazione al Congresso stesso. Annualmente l’Assemblea Nazionale di Maggio decide l’attribuzione degli esoneri sindacali.Congressi Straordinari sono convocati su richiesta dei due terzi della DN o del 50% + 1 dei voti dell’assemblea nazionale
6) All’inizio dei suoi lavori l’Assemblea Nazionale approva, su proposta della D.N. , il regolamento in base al quale essi si dovranno svolgere.

Art. 4 - ELEZIONI DELLA DIREZIONE NAZIONALE
L’elezione della Direzione Nazionale, da parte dell’Assemblea Nazionale, si articola in due fasi:1° fase – l’Assemblea Nazionale elegge il Coordinatore Nazionale, che e’ membro di diritto della Direzione Nazionale;2° fase – l’Assemblea Nazionale elegge i quattordici restanti membri della Direzione Nazionale con votazione nella quale sono esprimibili non più di dieci preferenze.

Art. 5 - DIREZIONE NAZIONALE
La Direzione Nazionale è l’organo politico dell’Associazione ed è dotata di tutti i poteri non specificamente attribuiti ad altri organi dell’Associazione. La DN, convocata di norma, una volta al mese, è presieduta dal Coordinatore Nazionale e da un Segretario verbalizzatore. Elegge al suo interno un tesoriere nazionale, una Delegazione Politica e un vice coordinatore facente funzioni.Coordinatore e Vice coordinatore sono membri di diritto della Delegazione Politica.La DN è delegata a condurre le trattative contrattuali nazionali.

Art. 6 - DELEGAZIONE POLITICA
La delegazione politica, costituita da tre membri eletti dalla DN, più il Coordinatore nazionale e il vice coordinatore, è l’organismo di gestione politica in incontri ristretti a livello istituzionale.

Art. 7 - INCARICHI INDIVIDUALI
La DN dopo aver individuato settori nazionali di lavoro, ne nomina i responsabili affidando loro specifiche funzioni.

Art. 8 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
“Il Collegio elegge nel proprio ambito un presidente. I membri del Collegio, iscritti in servizio o in quiescenza, non possono ricoprire altri incarichi nell’Associazione.Nelle province con un numero di iscritti superiore a 150, si procede all’elezione di Collegi provinciali dei revisori dei conti, con modalità analoghe a quelle previste per il Collegio nazionale”.

Art. 9 – VARIE
1) E' fatto obbligo a chiunque sia eletto ad incarichi all'interno della Associazione di rinnovare la propria adesione entro il 30 settembre di ogni anno, ad evitare discontinuita' fra il momento di iscrizione e l'esplicazione dell'incarico stesso.
2) L'Assemblea Nazionale determina, ogni anno, con votazione a maggioranza semplice, il numero degli esoneri a tempo pieno da concedere a personale A.T.A. che svolga funzioni di segreteria nelle sedi dell'Associazione.

 



REGOLAMENTO GILDA

REGIONE PUGLIA
 

download

 

Art. 1 - È costituita l’Assemblea Regionale della Gilda degli Insegnanti della PUGLIA., con sede nei locali della Gilda di Bari.


Art. 2 - L’Assemblea Regionale è composta dai Delegati Regionali, rappresentanti designati da ciascuna Gilda provinciale in numero proporzionale alla quantità degli iscritti.  
I Delegati Regionali esprimono una rappresentatività pari a non meno di 50 iscritti.


Art. 3 - L’Assemblea Regionale rappresenta la Gilda nei rapporti con l’Amministrazione e con le Istituzioni a livello regionale, formazione compresa.
Tale adempimento viene soddisfatto per il tramite di un organo ristretto denominato Delegazione Trattante.


Art. 4 - L’Assemblea Regionale si riunisce periodicamente in occasione di incontri o di trattative, comunque non meno di tre volte all’anno, su invito del Coordinatore Regionale, su richiesta, fatta al medesimo Coordinatore, di almeno un terzo dei suoi componenti o di una provincia.


Art. 5 - I Delegati Regionali sono designati da ogni Gilda provinciale, contemporaneamente, ogni due anni, con criteri autonomi, anche di surroga o di sostituzione, fissati nel regolamento delle singole province.
Ogni singolo Delegato può rappresentare un massimo di cinque deleghe (50x5=250 iscritti).
Non è ammessa la surroga di delegati appartenenti a province diverse da quella di residenza.
Ciascuna Gilda provinciale notifica al Coordinatore Regionale la composizione della propria Delegazione Regionale. Eventuali variazioni vanno tempestivamente comunicate al Coordinatore Regionale che ne dà informazione all’Assemblea Regionale.


Art. 6 - Il Coordinatore Regionale viene eletto, in prima votazione a maggioranza qualificata e in seconda a maggioranza assoluta, dai Delegati Regionali in base alle deleghe rappresentate, a scrutinio segreto e con una sola preferenza.
Successivamente con le medesime modalità viene eletto il Vicecoordinatore Regionale, che ha compiti di collaborazione con il Coordinatore e di sostituzione in caso di impedimento temporaneo.
Il Coordinatore e il Vicecoordinatore Regionali durano in carica due anni.
Non possono ricoprire la carica di Coordinatore Regionale i Coordinatori Provinciali o coloro che ricoprono cariche nazionali.
Qualora dovessero sorgere gravi problemi all’interno dell’Assemblea Regionale, per cui venisse a trovarsi nell’impossibilità di operare, il Coordinatore Nazionale, sospeso l’organismo, nomina un Commissario Regionale con l’incarico di risolvere detti problemi nel più breve tempo possibile.


Art. 7 - Il Coordinatore Regionale rappresenta ufficialmente l’Assemblea Regionale, con responsabilità legali e processuali a livello regionale.
Sottoscrive contratti o accordi, sempre in seguito al parere vincolante dell’Assemblea.
Prende contatti con gli organismi Istituzionali.
In occasione di trattative decentrate regionali, il Coordinatore Regionale, raccolto preventivamente l’eventuale materiale informativo, provvede a notificarlo via Fax o per posta elettronica a ciascuna Gilda provinciale, convocando, nel contempo, attraverso essa, i Delegati all’Assemblea Regionale con un congruo anticipo, di norma almeno dieci giorni prima dell’avvio delle trattative.
Tutte le convocazioni avvengono, di norma, per fax o per posta elettronica a ciascuna Gilda provinciale con almeno cinque giorni di anticipo.
In caso di urgenza è ammessa la convocazione per fonogramma.


Art. 8 - La Delegazione Trattante ha compiti di gestione delle trattative, delle informative o, più in generale, dei rapporti con le Istituzioni regionali.
Sono membri di diritto della Delegazione Trattante il Coordinatore, il Vicecoordinatore Regionale e i coordinatori provinciali o loro delegati scelti tra i membri della delegazione provinciale o tra quelli della direzione provinciale.


Art. 9 - L’Assemblea Regionale si costituisce in presenza del 50% delle deleghe più una.
Le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza dei delegati presenti.
Resta fermo il criterio di media ponderata che attribuisce valore al voto del delegato in pari misura rispetto alla percentuale di rappresentatività espressa a mezzo deleghe.


Art. 10 - Ciascuna Gilda provinciale provvede alle spese necessarie alla partecipazione della propria Delegazione Regionale alle assemblee e alle trattative o agli incontri regionali, ad eccezione della Gilda del capoluogo regionale a cui carico sono le spese di ospitalità dell’organismo, del materiale e del supporto tecnico necessario.


Art. 11 - Il regolamento può essere modificato a maggioranza qualificata delle deleghe in prima votazione, a maggioranza assoluta in seconda votazione.


Art. 12 - Per tutto ciò che non è stabilito in questo Regolamento Regionale si rinvia alle norme nazionali e, in mancanza di queste, alla legislazione vigente.

Approvato nell’Assemblea regionale della Puglia, a Bari, il 16 novembre 2001

 



REGOLAMENTO
DELLA GILDA DEGLI INSEGNANTI
DI FOGGIA

 

download

 

 

Art. 1
Iscritti alla Gilda degli Insegnanti

 

Fanno parte della Gilda della provincia di Foggia, tutti gli iscritti con delega e con ccp pari alla quota annuale fissata dall’Assemblea Nazionale, compreso i docenti in quiescenza.


Art. 2
Assemblea provinciale


L’Assemblea provinciale è regolarmente costituita dagli aventi diritto di cui all’art.1, rilevati dall’elenco interno alla sede provinciale aggiornato al mese precedente alla data del congresso.
L’Assemblea è regolarmente costituita in presenza della maggioranza assoluta degli iscritti, così come risultano rilevati e aggiornati nel predetto elenco, in prima convocazione e della maggioranza semplice in seconda convocazione.
L’anzidetta maggioranza può essere espressa anche dai delegati nel limite 5 deleghe per delegato.
Le deleghe devono essere debitamente controfirmate su una fotocopia della carta di identità del delegante.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti sia fisicamente sia per delega.
L’Assemblea viene convocata, almeno una volta all’anno, in via ordinaria per approvare documenti di indirizzo politico ed ogni due anni per il rinnovo delle cariche direttive prima della convocazione dell’Assemblea Nazionale.
La Direzione provinciale uscente provvede a convocare l’Assemblea provinciale entro il mese di Aprile ad anni alterni, tramite affissione, almeno venti giorni prima della data stabilita, all’Albo della sede.
Inoltre può essere effettuata tramite comunicazione personale, per posta, anche elettronica, per fax o per via telefonica, con almeno cinque giorni di anticipo e comunque si garantirà la massima diffusione.


Art. 3
Compiti dell’assemblea provinciale


L’Assemblea stabilisce le linee di indirizzo politiche ed organizzative in ambito provinciale.
Essa elegge ogni due anni la Direzione provinciale, il collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri.
La votazione per la Direzione provinciale avviene a scrutinio segreto. Può essere espresso un numero massimo di preferenze pari a 2/3 dei membri da eleggere.


Art. 4
Assemblea provinciale straordinaria


L’Assemblea viene convocata, in via straordinaria, per dimissioni contemporanee di metà dei componenti il Direttivo provinciale ovvero su richiesta di due terzi dei componenti la Direzione provinciale.
La convocazione viene fatta a cura della Direzione provinciale in carica, con le medesime modalità della convocazione dell’assemblea provinciale ordinaria.
La convocazione viene eseguita con la medesima prassi prevista per le convocazioni ordinarie.
L’Assemblea straordinaria delibera con le maggioranze previste dall’Assemblea ordinaria.


Art. 5
Direzione provinciale


La Direzione provinciale viene eletta dall’Assemblea provinciale ogni due anni.
Fanno parte della Direzione provinciale tredici membri eletti dall’Assemblea provinciale ordinaria.
Ogni iscritto alla Gilda di Foggia,iscritto almeno tre mesi prima delle votazioni, può presentare la sua candidatura.
Il Coordinatore provinciale e il Tesoriere provinciale vengono eletti dalla D.P. a scrutinio segreto con un solo voto di preferenza.
Il candidato Coordinatore provinciale non deve rivestire incarichi direttivi o di responsabilità in altre associazioni sindacali e professionali della scuola, nonché in partiti e organizzazioni politiche, né può espletare al contempo incarichi di natura politico-amministrativa pena la decadenza dall’incarico. I candidati alla Direzione non devono avere incarichi in altri sindacati.
Risulteranno eletti i tredici candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze.
In caso di parità di voti sarà considerato eletto il candidato anagraficamente più anziano.
La mancata partecipazione senza preavviso per 3 riunioni consecutive ai lavori della Direzione provinciale comporta la decadenza dalla carica.
Dopo tre assenze consecutive, anche se preavvisate, verrà richiesta comunicazione scritta motivata, in mancanza della quale, trascorsi dieci giorni inutilmente, la decadenza sarà automatica.
I membri decaduti e i membri dimissionari sono surrogati dai primi dei non eletti.
Solo in caso di dimissioni presentate in contemporanea da metà dei membri del direttivo si procederà alla prevista convocazione straordinaria dell'Assemblea provinciale.


Art. 6
Compiti e competenze della Direzione provinciale


La Direzione provinciale attua le delibere assembleari, prepara le riunioni delle assemblee istituzionalmente previste e ne redige l’ordine del giorno, promuove e progetta lo sviluppo dell’associazione, attua le delibere assembleari in materia di indirizzo politico, contrattuale, economico, amministrativo.
Individua ed attribuisce altri incarichi volti ad una migliore efficacia ed efficienza delle politiche scolastiche ai vari livelli.
Tali incarichi potranno essere affidati anche a membri esterni alla Direzione provinciale, docenti in pensione compresi.
La Direzione provinciale, ogni anno entro il 15 Marzo, approva i bilanci consuntivo e preventivo, vista la relazione del Collegio dei Revisori.
La Direzione provinciale designa i delegati per la partecipazione alle Assemblee nazionali, tenuto conto delle disponibilità finanziarie, nomina i delegati in seno al Coordinamento Regionale, nonché per i rapporti con l’esterno e per le contrattazioni decentrate, affida incarichi di responsabilità settoriale e territoriale, affida compiti organizzativi e di cura del contenzioso, regola nel complesso l’apertura della sede e gli oneri d’impegno che ne derivano.
La Direzione provinciale si riunisce di norma una volta al mese e nei casi in cui il Coordinatore ne ravveda la necessità e l’urgenza, ovvero su richiesta di sette membri della direzione stessa.
I membri della Direzione vengono tutti convocati dal Coordinatore con comunicazione dell’o. d. g. per via telefonica, per fax o per posta elettronica almeno con cinque giorni di anticipo, e nei casi di necessità almeno 24 ore prima.
La Direzione è valida solo in presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
La Direzione provinciale delibera a maggioranza (semplice) degli aventi diritto al voto.
I membri della Direzione che non possono partecipare alle riunioni per personali impedimenti devono comunicare al Coordinatore i motivi dell’impedimento (la mancata partecipazione), in caso contrario l’assenza è ingiustificata.


Art. 7
Coordinatore provinciale


E’ il garante della corretta applicazione dello Statuto e del regolamento nazionale e provinciale.
E’ il rappresentante legale e processuale della Gilda della provincia di Foggia.
In caso di dimissioni del Coordinatore provinciale non si procede a surroga, ma il membro anagraficamente più anziano della Direzione provinciale svolge le funzioni pro-tempore di Coordinatore e convoca la Direzione provinciale per procedere ad una nuova elezione.
In caso di pensionamento del coordinatore provinciale si adotta la stessa prassi prevista per le dimissioni.


Art. 8
Compiti e competenze del Coordinatore provinciale


Attua le delibere della Direzione provinciale.
Convoca la Direzione provinciale e le Assemblee provinciali.
Cura i rapporti con le altre Gilde provinciali, regionali e nazionali.
Coordina le attività dell’associazione, (quali le assemblee, l’assistenza agli iscritti e il contenzioso).
Cura i rapporti con la Direzione nazionale, con le forze politiche, con le altre componenti sindacali e con la stampa nei limiti del mandato della direzione e in collaborazione con eventuali altri membri designati dalla stessa.
Partecipa alla contrattazione decentrata provinciale, eventualmente insieme ad altri membri designati dalla Direzione provinciale.
Predispone tutti gli elementi utili per una corretta convocazione delle assemblee previste e per una trasparente, corretta e tempestiva informazione utilizzando tutti gli strumenti a disposizione compresi quelli informatici.


Art. 9
Tesoriere provinciale


Il Tesoriere provinciale viene eletto dalla Direzione provinciale all’atto del suo insediamento.
La sua carica termina nel momento in cui la Direzione provinciale eletta si insedia per la prima volta ed elegge il nuovo tesoriere.

.
Art. 10
Compiti e competenze del Tesoriere provinciale


Sulla base degli indirizzi economici e amministrativi della Direzione provinciale, redige il bilancio consuntivo e preventivo, di concerto con il Coordinatore provinciale.
Attua le delibere di spesa della Direzione provinciale e provvede alle spese per il buon funzionamento dell’associazione.
Custodisce nella sede provinciale della Gilda il registro delle entrate e delle uscite e la documentazione relativa.
Cura, dopo averli sottoposti al visto del Coordinatore provinciale, i rimborsi spese a membri designati dalla Direzione provinciale
E’ delegato alla firma con il Coordinatore provinciale, del conto corrente della Gilda provinciale di Foggia.


Art. 11
Collegio dei Revisori dei Conti


Il Collegio provinciale dei Revisori dei Conti, eletto dall’Assemblea provinciale fra gli iscritti, vigila sulla regolarità formale degli atti contabili dell’Associazione, redigendo una propria relazione che accompagna il bilancio annuale.
E’ composto da 3 membri effettivi.
Funziona sempre con la presenza di 3 membri (fra i quali viene eletto un Presidente) tra effettivi e supplenti
I Revisori dei Conti non possono ricoprire altre cariche nell’associazione.
Si candidano con le stesse modalità previste per l’elezione dei membri della Direzione provinciale.


Art.12
Collegio dei Probiviri


Il Collegio provinciale dei Probiviri è eletto dall’Assemblea provinciale fra gli iscritti, è l’organo di garanzia sull’osservanza delle norme statutarie e regolamentari a livello provinciale della Gilda ed è composto di tre membri effettivi.
Funziona sempre con la presenza di 3 membri (fra i quali viene eletto un Presidente) tra effettivi e supplenti.
I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche nell’associazione.
Si candidano con le stesse modalità previste per l’elezione dei membri della Direzione provinciale.


Art. 13
Rappresentanza nei contratti economici con terzi


Ai fini dei contratti economici con terzi, compresi i rapporti di conto corrente postale, rappresentano pro-tempore la Gilda provinciale di Foggia il Coordinatore provinciale e il Tesoriere. Per l’individuazione dei nomi dei responsabili fanno fede i verbali degli organismi che li hanno eletti.


Art. 14
Tutela del regolamento


Questo regolamento può essere modificato dalla Direzione provinciale a maggioranza assoluta.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento si rimanda allo Statuto ed al Regolamento nazionale della Gilda degli Insegnanti.