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TAR EMILIA-ROMAGNA E FASCE GP
Con Ordinanza n. 9
del 2003, il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna,
Bologna, Sezione Seconda, visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953,
accogliendo alcuni ricorsi ha ritenuto "rilevante e non manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 7, del D.L.
3.7.2001 n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno
scolastico 2001-2001) convertito in legge 20.8.2001 n. 333, con riferimento agli
artt. 3 e 97 Costituzione, nella parte in cui si dispone che i docenti già
inseriti nella terza e quarta fascia ai sensi del D. Min. Pubbl. Istruz. n.
123/2000 confluiscono in un unico scaglione e che sono fatte salve le nomine in
ruolo già conferite nei casi in cui gli interessati non siano più in posizione
utile ai fini delle nomine stesse".
Sulla base di questa motivazione il Tar ha sospeso il giudizio di merito in
attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di
costituzionalità sollevata e ha disposto la rimessione degli atti alla stessa
Corte che dovrà pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'articolo.
16 marzo 2003
[Fonte: Coordinamento Precari Venezia]