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Ordinanza di Pisa: i supplenti licenziabili alla Consulta

Un' altra ordinanza che mette in discussione la legittimità costituzionale delle disposizioni che consentono alla amministrazione scolastica di licenziare i supplenti (art. 36 del decreto legislativo 165/2001). A sollevare la questione di legittimità costituzionale, è, questa volta, il giudice del Lavoro di Pisa, con l' ordinanza del 7/08/2002.
Il tutto nonostante la Corte costituzionale abbia già rigettato una analoga ordinanza del giudice monocratico di Torino, con l' ordinanza n° 215/2002. Secondo il giudice di Pisa, infatti, l' ordinanza di rigetto non sarebbe stata emessa perché la questione risulterebbe infondata. Quanto, invece, perché il magistrato di Torino non avrebbe adeguatamente motivato l' ordinanza di rimessione, tenendo "nella dovuta considerazione la normativa speciale che regolava la materia"
Non solo. Sempre secondo il giudice rimettente, la normativa speciale che prevede la possibilità di licenziare i supplenti, in forza della contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, sarebbe stata tacitamente abrogata dalla normativa pattizia che non lo prevede.
E dunque dovrebbe trovare piena applicazione la legge 230 (art. 2, comma 2) del 1962 (15 gg per i contratti inferiori a 6 mesi, 30 gg per gli altri).
Tanto più che, anche se le norme dovessero risultare ancora in vigore, "la disparità di trattamento e la irrazionalità si avrebbe in ogni modo avuto riguardo al diverso regime delle conseguenze, poiché nell' impiego privato, alla dichiarazione di nullità della clausola oppositiva del termine segue la ricostruzione del rapporto come a tempo indeterminato, mentre nel pubblico impiego (privatizzato) segue la più blanda sanzione di sanzione del risarcimento del danno (per altro di non chiara consistenza, posto che, vigente il rapporto a termine, nessun danno patrimoniale sembra potersi configurare)".
Insomma la disparità di trattamento sembra palese e la norma non compatibile con i principi sanciti dalla nostra carta costituzionale.
In particolare, con il principio di uguaglianza (art.3) e il principio di buona amministrazione (art. 97).

1 ottobre 2002