
Ordinanza di Pisa:
i supplenti licenziabili alla Consulta
Un' altra ordinanza che mette in discussione la legittimità costituzionale delle
disposizioni che consentono alla amministrazione scolastica di licenziare i
supplenti (art. 36 del decreto legislativo 165/2001). A sollevare la questione
di legittimità costituzionale, è, questa volta, il giudice del Lavoro di Pisa,
con l'
ordinanza del 7/08/2002.
Il tutto nonostante la Corte costituzionale abbia già rigettato una analoga
ordinanza del giudice monocratico di Torino, con l' ordinanza n° 215/2002.
Secondo il giudice di Pisa, infatti, l' ordinanza di rigetto non sarebbe stata
emessa perché la questione risulterebbe infondata. Quanto, invece, perché il
magistrato di Torino non avrebbe adeguatamente motivato l' ordinanza di
rimessione, tenendo "nella dovuta considerazione la normativa speciale che
regolava la materia"
Non solo. Sempre secondo il giudice rimettente, la normativa speciale che
prevede la possibilità di licenziare i supplenti, in forza della
contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, sarebbe
stata tacitamente abrogata dalla normativa pattizia che non lo prevede.
E dunque dovrebbe trovare piena applicazione la legge 230 (art. 2, comma 2) del
1962 (15 gg per i contratti inferiori a 6 mesi, 30 gg per gli altri).
Tanto più che, anche se le norme dovessero risultare ancora in vigore, "la
disparità di trattamento e la irrazionalità si avrebbe in ogni modo avuto
riguardo al diverso regime delle conseguenze, poiché nell' impiego privato, alla
dichiarazione di nullità della clausola oppositiva del termine segue la
ricostruzione del rapporto come a tempo indeterminato, mentre nel pubblico
impiego (privatizzato) segue la più blanda sanzione di sanzione del risarcimento
del danno (per altro di non chiara consistenza, posto che, vigente il rapporto a
termine, nessun danno patrimoniale sembra potersi configurare)".
Insomma la disparità di trattamento sembra palese e la norma non compatibile con
i principi sanciti dalla nostra carta costituzionale.
In particolare, con il principio di uguaglianza (art.3) e il principio di buona
amministrazione (art. 97).
1 ottobre 2002