Massima Importanza

Prego tutti voi di prestare la massima attenzione a quello che mi appresto a scrivere perché se le cose si svolgeranno in un certo modo, siamo arrivati ad una sorta di rivoluzione copernicana del problema del precariato scolastico.

Come ho già scritto altre volte in rete, il CIP già da tempo ha avviato in alcune province diversi ricorsi atti a stabilizzare il rapporto di lavoro dei docenti precari assunti ripetutamente a tempo determinato in barba alla legge 230/62 che limita a due il numero di contratti a tempo determinato che un datore di lavoro può siglare con lo stesso lavoratore; tale legge prevede infatti la trasformazione automatica del contratto di lavoro da determinato ad indeterminato qualora si procedesse ad una terza stipula di contratti a tempo determinato.

Saprete sicuramente che nei nostri confronti tale legge, con il bene placet dei sindacati firmatari, viene regolarmente disapplicata.

La linea di tutti i ricorsi presentati era ovviamente quella di sottolineare la contraddizione di uno stato che deliberatamente non rispetta le proprie leggi alla luce anche della privatizzazione, a partire del 1994, di tutti i contratti di lavoro dell'amministrazione pubblica.

Un giudice del lavoro di fronte a queste cause ha tre possibili scelte:

1) respingere le istanze presentate

2) accettare le istanze e chiedere l'immediata assunzione a tempo determinato dei ricorrenti ( e solo dei ricorrenti )

3) rinviare il tutto presso la Corte Costituzionale in quanto ritiene che ci siano gli estremi dell'incostituzionalità nel comportamento dell'amministrazione pubblica  nei confronti dei suoi dipendenti. 

Caso 1)

Ovviamente la prima possibilità è quella a noi più sfavorevole ed è quella più facile per un giudice del lavoro che non voglia andare incontro a grane più grandi di lui. Questo è successo ad esempio a Bergamo dove, secondo me a causa di un ricorso impostato male ( basato sulla differenziazione tra il trattamento di una docente italiana con una pari docente della comunità europea ), il giudice del lavoro ha dichiarato infondate le richieste fatte e ha respinto il ricorso. Tale risposta ha avuto ripercussioni negative anche a Padova dove, dopo iniziali tentennamenti e segni di apertura nei nostri confronti, il giudice del lavoro si è rifatto alla sentenza di Bergamo, che casualmente gli era arrivata sulla scrivania, per respingere il ricorso ( a proposito chiedo ai padovani se hanno la sentenza scritta ). Questo è anche accaduto ad uno dei ricorsi di Cuneo ( ne abbiamo presentati tre diversi ) dove il giudice in poco più di un mese ha liquidato tutto senza approfondire il problema e ha emesso una sentenza con motivazioni deboli e facilmente impugnabili ( cosa che probabilmente faremo ).

Ad Udine il giudice del lavoro non se l'è sentita di darci ragione fino in fondo, ma ha chiesto l'istituzione di un comitato tecnico per la valutazione dei danni economici che i precari ricorrenti hanno avuto nel corso degli anni per la mancata corresponsione degli scatti di anzianità e per la mancata indennità di licenziamento.

In una delle altre cause di Cuneo, il giudice del lavoro si è dimostrato molto interessato e ha chiesto tre mesi di tempo per approfondire il problema  e per emettere una sentenza che, a dire del mio avvocato alla luce delle due udienze finora fatte, potrebbe riservarci sorprese positive. Vedremo.

Anche a Novara si spera in un prossimo esito positivo. 

Caso 2

Finora nessun giudice del lavoro ha emesso sentenze in tal senso. Se ciò avvenisse, il risultato sarebbe l'immediata assunzione a tempo indeterminato dei soli ricorrenti e chiaramente rappresenterebbe un precedente utile per tutte le altre cause simili che si farebbero in altre parti d'Italia. 

caso 3 )  ( LEGGERE CON LA MASSIMA ATTENZIONE ) 

Il caso 3 è forse il caso più interessante ed era uno degli obiettivi che i vari direttivi CIP si erano prefissati nel corso del loro operato. Il rinvio presso la Corte Costituzionale rappresenta infatti un fatto estremamente importante e capitale per i precari della scuola. Un'eventuale sentenza positiva della Corte Costituzionale aprirebbe di fatto la strada ad una effettiva e reale ope legis per tutti i precari con tre contratti a tempo determinato con lo stesso provveditore.

Si capisce quindi che questo è un percorso di notevole interesse che dobbiamo perseguire fino in fondo.

Dico questo perché la settimana scorsa il giudice del lavoro di Torino HA DECISO DI RIMETTERE GLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE CHE DOVRA' QUINDI PRONUNCIARSI IN MERITO ALLA COSTITUZIONALITA' DEL TRATTAMENTO PREVISTO NEI NOSTRI CONFRONTI DAL NOSTRO CONTRATTO DI LAVORO NELL'ARTICOLO IN CUI AFFERMA CHE IN NESSUN MODO IL NOSTRO CONTRATTO POSSA TRASFORMARSI A TEMPO INDETERMINATO. 

E' chiaro quindi che questo rappresenta un passo importante per tutti noi ed in particolare per coloro che non rientrano nel ristretto numero di docenti immessi in ruolo quest'anno e che rischiano quindi di dover rimandare alle calende greche la loro sistemazione effettiva. 

A questo punto ci troviamo di fronte ad una svolta che potrebbe essere epocale e quindi mi rivolgo a tutti voi in modo che possiate partecipare attivamente a tutto questo.

Infatti per patrocinare una causa preso la Corte Costituzionale occorre, ovviamente, sostenere delle spese legali.

In questo caso l'avvocato che ha seguito il caso finora ha detto che il costo di tale patrocinio si aggira intorno ai

QUINDICI MILIONI ( £ 15.000.000 ) il che non è poco. 

I precari della prima ora si ricorderanno che quattro anni fa lanciammo una sottoscrizione nazionale per comperare una mezza pagina del corriere della sera e che raccogliemmo a tale scopo più di trenta milioni. 

Oggi dobbiamo fare lo stesso, io a nome del CIP-AN lancio una sottoscrizione nazionale per il raggiungimento della cifra necessaria per sostenere i costi legali e per il varo di una campagna informativa con la quale rivendicare la bontà delle nostre richieste. Dovrebbe essere evidente infatti che il rinvio alla Corte Costituzionale della nostra situazione, rappresenta un veicolo importante tramite il quale denunciare tutti i soprusi subiti, il che diventa ancor più importante se pensiamo che quest'anno si deve discutere la parte legislativa del nostro contratto di lavoro. 

Questo appello è lanciato non solo ai CIP provinciali esistenti, ma anche ai singoli precari presenti in rete e a dieci loro conoscenti.

Supponendo infatti che sui 350 iscritti in rete siano 200 i docenti non iscritti al CIP ( proiezione più che attendibile ) e che questi 200 decidano di iscriversi al CIP si avrebbe una cifra pari a £ 60.000 * 200 = £ 12.000.000 

Se poi ognuno di questi convincesse qualche altro collega a fare altrettanto, tutti i problemi economici si supererebbero in un attimo. 

Io comunque come presidente del CIP Cuneo fin d'ora dichiaro la disponibilità di Cuneo a versare £ 2.000.000 per la prosecuzione delle procedure legali.

Chiedo ovviamente agli altri CIP ufficiali di dichiarare la cifra che sono disposti a versare in tal senso. 

A tal fine rimetto in rete gli estremi bancari del nostro conto nazionale intestato al CIP-AN: 

Banca di Roma
Agenzia n° 158

c/c 918/39
CAB 3380
ABI 3002 

Per incentivare, se ce ne fosse bisogno, il vostro intervento, vi informo che la Corte Costituzionale si è già interessata della legge 230/62 e ne ha difeso strenuamente la bontà di tali norme.

Se ricordate infatti, i radicali hanno raccolto le firme per abrogare diverse parti della legge n° 230 del 18 aprile 1962, la quale disciplina i contratti a tempo determinato. L’art 1 di tale legge dice esplicitamente che “ Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate”. Segue una serie di casistiche che consentono l’utilizzo di contratti a tempo determinato. Ad esempio l’utilizzo dei contratti a tempo determinato è consentito: 

a)      quando  ciò sia richiesto dalla speciale natura dell’attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima

b)      quando l’assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione

c)      quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario ed occasionale

d)      per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazione, da quelle normalmente impiegate e limitatamente alle fasi complementari od integrative per le quali non vi sia continuità di impiego nell’ambito dell’azienda

e)      nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi

f)        quando l’assunzione venga effettuata da aziende di trasporto aereo ecc… 

Il referendum proponeva di eliminare tutte queste limitazioni in modo da liberalizzare al massimo il contratto a tempo determinato.

L’unica casistica che si può applicare ai docenti precari è la b), ma solo per quanto riguarda le supplenze brevi in sostituzione di personale di ruolo in congedo di malattia.

La legge in questione prevede inoltre che un contratto a tempo determinato può essere rinnovato una sola volta, il che significa che il terzo contratto con lo stesso datore di lavoro deve essere automaticamente a tempo indeterminato.

La Corte risponde ai radicali con  la sentenza n° 41/2000.

La Corte comincia il discorso ricordando le disposizioni legislative che impongono ad un stato membro dell’unione Europea a precisi doveri di ratifica di normative generali di natura comunitaria. Si dice tra l’altro che “dall’abrogazione di tali norme deriverebbe l’esposizione dello Stato Italiano a responsabilità nei confronti delle altre parti contraenti a causa della violazione degli impegni assunti in sede internazionale..”

Detto questo la Corte si chiede se l’abrogazione proposta non vada contro la direttiva del Consiglio dell’Unione Europea del 28 giugno 1999 n° 199/70/CE.

La citata direttiva concerne specificatamente il rapporto di lavoro a tempo determinato e recepisce l’accordo quadro stipulato al riguardo dalle parti sociali.Tali accordo richiede che il termine apposto al contratto di lavoro sia determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico. E nel contempo dispone che gli Stati membri, ove nella loro legislazione non abbiano già una normativa equivalente, debbano, non oltre il 10 luglio 2001, dettarne una diretta ad evitare l’abuso del contratto di lavoro a termine, mediante l’adozione di misure idonee ad individuare le ragioni obbiettive che giustifichino la sua rinnovazione, la durata massima dei contratti successivi, ed il numero di rinnovi possibili; nonché a stabilire quando i contratti a termine debbano considerarsi successivi e quando si convertano in contratto a tempo indeterminato……

“ pertanto non può ritenersi ammissibile un referendum che miri all’abrogazione di una normativa interna, avente contenuto tale da costituire per lo Stato Italiano il soddisfacimento di un preciso obbligo derivante dall’appartenenza all’Unione Europea….

Qualora si consideri la lettera e lo spirito della direttiva in questione, l’ordinamento italiano risulta anticipatamente conformato agli obblighi da essa derivanti. Infatti proprio la legge 230/62 ha da molto tempo assoggettato una serie di misure puntualmente dirette ad evitare l’utilizzo della fattispecie contrattuale del lavoro a tempo determinato per finalità elusive degli obblighi nascenti da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in particolare circondando di garanzie l’ipotesi di proroga o del rinnovo del contratto e precisando i casi in cui il contratto prorogato o rinnovato si debba considerare a tempo indeterminato ( art. 2 della stessa legge ). 

A fronte di tutto ciò l’amministrazione risponde ufficialmente nella sua memoria difensiva che l’art 47 ( se ricordo bene ) del contratto di lavoro del personale docente dice testualmente che in nessun modo il nostro contratto di lavoro può trasformarsi da tempo determinato a tempo indeterminato. Questo per me significa solo che il nostro contratto di lavoro è, come ti ho già detto tempo fa anticostituzionale.

 La legge 230/62, secondo la Corte Costituzionale, è indiscutibile e rappresenta un obbligo per lo stato italiano pena sanzioni da parte della comunità europea.

Se a questo aggiungiamo che la nostra Costituzione non prevede discriminazioni di sorta.... 

AMICI QUESTA E' UN' OCCASIONE CHE NON POSSIAMO LASCIARCI SFUGGIRE; NON VI SI CHIEDE DI ANDARE AD OCCUPARE CHIESE O MINISTERI, MA SOLO DI INVESTIRE QUALCHE DECINA DI EURO NEL VOSTRO FUTURO.

FACCIAMOLO!!!!!

Il Presidente del CIP-AN
Antonio Antonazzo

pulsar@isiline.it