
Ricorsi e contestazione: la
rivolta dei docenti precari
di Antimo Di Geronimo
Precari sì, ma solo se dipendenti pubblici
I precari della scuola pubblica, anche se ottengono il rinnovo dell'incarico per
diversi anni, non hanno diritto a passare automaticamente di ruolo. Per contro,
i lavoratori del settore privato, se ottengono il proseguimento dell'incarico,
dopo 20 o 30 giorni, maturano il diritto ad essere assunti a tempo
indeterminato.
E' questa una delle conseguenze più vistose della mancata armonizzazione delle
norme che regolano il lavoro nel settore pubblico e in quello privato. Ed è
anche uno dei motivi fondamentali del permanere di una serie di condizioni, che
hanno determinato la mancata soluzione del problema del precariato. Dunque, una
questione ancora aperta, che, in questi giorni, si è arricchita di ulteriori
elementi di contenzioso a causa della riapertura delle graduatorie permanenti:
gli elenchi nei quali vengono inseriti i docenti precari in attesa di incarico.
Ecco, in dettaglio, i vari aspetti della questione.
Cosa dice la legge
"Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di
contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno
negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza
dei predetti termini".
Così l'articolo 5, comma 2, del d.l.n. 368 del 6 sett. 2001, regola la
successione dei contratti individuali di lavoro. Tale norma, però, non trova
applicazione nel settore pubblico. Ciò per effetto del disposto del 2° comma,
dell'articolo 36, del d.l. n.165 del 30 marzo 2001, che così dispone: "In
ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o
l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può
comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le
medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e
sanzione".
Diritti a scartamento ridotto
In altre parole, se nel settore privato un lavoratore presta servizio per 20 o
30 giorni oltre il termine stabilito nel contratto, matura il diritto alla
trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo
indeterminato. Per contro, se ciò avviene nel settore pubblico, tale diritto non
sussiste. Questo stato di cose ha contribuito, peraltro, ad ingigantire il
fenomeno deteriore del precariato. Un fenomeno che, tra l'altro, ha determinato
l'insorgenza di una sorta di "sottoproletariato accademico", che vive,
costantemente, con l'angoscia di rimanere senza lavoro. E non è tutto. I
fortunati che, riescono ad ottenere i cosiddetti incarichi annuali, anche se ciò
accade per molti anni di seguito, non solo non hanno diritto a passare di ruolo,
ma non maturano nemmeno le maggiorazioni retributive dovute all'anzianità di
servizio.
Tale situazione, peraltro, ha suscitato, nel tempo, azioni di protesta a vari
livelli, che negli ultimi anni si sono spostate prevalentemente sul fronte dei
ricorsi.
Alle tradizionali forme di protesta politica, infatti, si sono aggiunte anche
molte azioni in sede amministrativa e giurisdizionale, direttamente collegate ad
aspetti particolari della questione.
La questione dei 30 punti alle Ssis
L'ultima contestazione, in ordine di tempo, è quella che riguarda la
maggiorazione di punteggio per l'inserimento nelle graduatorie permanenti,
attribuita ai precari abilitati presso le Scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario (Ssis).
La novità è stata introdotta dal d.i. prot.n.11304/DM del 4 giugno 2001, che,
all'articolo 8, ha attribuito "un punteggio aggiuntivo rispetto a quello
spettante per l'abilitazione conseguita, pari a trenta punti" a tutti coloro
che conseguono l'abilitazione presso le Ssis. Una norma che, peraltro, risale
alla passata legislatura e che l'attuale dicastero ha inteso fare propria,
mediante l'emanazione del d.m. n.11, del 12 febbraio 2002, che ha recepito tale
disposto senza introdurre alcuna modifica.
Le rivendicazioni dei ‘sissini’
Va detto subito che il riconoscimento della maggiorazione di punteggio è stata
frutto di una dura battaglia degli studenti delle Ssis. Una battaglia che è
stata condotta, in primo luogo, per ottenere il riconoscimento del valore
abilitante dei titoli, attribuito solo dopo che gli studenti erano giunti ad una
tale esasperazione da minacciare la richiesta di restituzione delle tasse di
frequenza ai corsi. Va detto, inoltre, che il riconoscimento è arrivato 10 anni
dopo l'istituzione delle scuole di specializzazione. La legge istitutiva,
infatti, porta la data del 19 novembre 1990 (n.341, art.4, comma 2) , mentre il
relativo provvedimento di attuazione è stato emanato il 28 agosto 2000 (d.i. n.
240) convertito con modificazioni dalla legge n. 306 del 27 ott. 2000).
Insomma, una strada difficile e tutta in salita.
I ricorsi contro la maggiorazione del
punteggio
Resta il fatto che la maggiorazione di punteggio è giunta come una doccia
fredda sulla testa di quei docenti precari che, invece, hanno conseguito
l'abilitazione all'insegnamento con i concorsi. Tanto più che all'epoca in cui i
concorsi sono stati banditi e si sono svolti, nessuno poteva immaginare che i
diplomi Ssis avrebbero potuto dare luogo al vantaggio della maggiorazione di
punteggio. La legge n.341 del 1990, infatti, non prevede tale vantaggio che, per
contro, è frutto di un provvedimento legislativo emanato, addirittura, 11 anni
dopo (d.i. del 4 giugno 2001). In buona sostanza, dunque, i diretti interessati
lamentano il fatto che gli ultimi governi hanno cambiato le regole del gioco
mentre si stava ancora giocando. Di qui il proliferare di azioni legali, tutt'ora
in corso e i cui esiti permangono incerti.
Dubbi sulla giurisidizione
I canali prescelti per le azioni di protesta sono di vario tipo. C'è chi ha
optato per il tradizionale ricorso al Tar del Lazio, sperando in una sospensiva
in tempi brevi. C'è chi, invece, sta percorrendo la via amministrativa del
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Infine, vi è anche un
discreto numero di precari che ha optato per il ricorso al Giudice del lavoro.
D'altra parte, la giurisprudenza non è concorde nel ritenere competente il
Giudice amministrativo su questioni che riguardano le graduatorie (Cass. SU n.1203/2000)
e, nel dubbio, i precari interessati stanno percorrendo tutte le strade
possibili.
Tre fasce al posto di quattro
In ogni caso, se la magistratura dovesse accogliere i ricorsi, non sarebbe
la prima volta che l'Amministrazione sarebbe costretta a rifare tutto da capo.
L'anno scorso, infatti, per effetto di 2 sentenze costitutive di annullamento,
pronunciate dal Tar del Lazio, i decreti istitutivi delle graduatorie
permanenti hanno subito una modifica, che ha comportato la sparizione della
quarta fascia e la confluenza di tutti i precari nella terza fascia: unica
sopravvissuta alla mannaia del Giudice amministrativo.
Le rivendicazioni dei precari delle private
La protesta dalla quale erano nati i ricorsi, che hanno portato alla
cancellazione della quarta fascia, non riguardava solo il problema della fasce,
ma anche quello del dimezzamento del punteggio di servizio per i precari che
avevano lavorato nelle scuole private.
Un problema che è stato in parte risolto con un'interpretazione autentica della
normativa che regola la questione. Interpretazione che è stata fornita
direttamente dal legislatore, con il d.l. n.255 del 3 lug. 2001. Il testo
normativo, infatti, conferma la valutazione dimezzata per le scuole private in
generale, ma attribuisce il punteggio intero alle scuole private che abbiano
ottenuto il riconoscimento della parità, fermo restando che, in ogni caso, il
punteggio intero non può essere attribuito per i servizi prestati prima del 1°
settembre 2000. Ciò per effetto del disposto della legge n. 62 del 10 marzo
2000, il testo normativo che ha istituito la parità scolastica.
Il Consiglio di Stato sui servizi nelle
private
La situazione ha indotto il Consiglio di Stato a porre la parola ‘fine’ alla
diatriba che oppone, da sempre, i precari delle private all'amministrazione. Il
supremo collegio amministrativo, infatti, ha emesso di recente ben 4 sentenze (n.1101/2002;
n.1102/2002;
n.1103/2002;
n.1104/2002), con le quali ha
ribadito la liceità del dimezzamento del punteggio, con la sola eccezione dei
servizi prestati nelle scuole private paritarie, servizi che possono essere
fatti valere solo dal 1° settembre 2000.
La Consulta deciderà sui licenziamenti
Vi è infine un'ultima questione, riguardante la licenziabilità dei supplenti
che ottengono la proroga dell'incarico. E’ la questione con cui abbiamo aperto
questo intervento. Ebbene, anche su questa vicenda vi è un ricorso pendente. La
delicatezza della questione ha indotto il giudice che se ne sta occupando a
rimettere
gli atti alla Corte
costituzionale.
Secondo il giudice rimettente, infatti, la norma che consente di trattare i
dipendenti pubblici diversamente dai lavoratori del settore privato potrebbe
essere addirittura incostituzionale. La discussione della questione di
legittimità costituzionale è stata fissata per il 7 maggio 2002. In quella data,
dunque, il Giudice delle leggi dovrebbe far sentire, ancora una volta, la sua
autorevole voce, che dovrebbe fornire una parola definitiva sull'intera
questione.
Nel frattempo, come al solito, i docenti precari dovranno rimanere con il fiato
sospeso.