Ricorsi e contestazione: la rivolta dei docenti precari

di Antimo Di Geronimo

 

Precari sì, ma solo se dipendenti pubblici
I precari della scuola pubblica, anche se ottengono il rinnovo dell'incarico per diversi anni, non hanno diritto a passare automaticamente di ruolo. Per contro, i lavoratori del settore privato, se ottengono il proseguimento dell'incarico, dopo 20 o 30 giorni, maturano il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato.
E' questa una delle conseguenze più vistose della mancata armonizzazione delle norme che regolano il lavoro nel settore pubblico e in quello privato. Ed è anche uno dei motivi fondamentali del permanere di una serie di condizioni, che hanno determinato la mancata soluzione del problema del precariato. Dunque, una questione ancora aperta, che, in questi giorni, si è arricchita di ulteriori elementi di contenzioso a causa della riapertura delle graduatorie permanenti: gli elenchi nei quali vengono inseriti i docenti precari in attesa di incarico.
Ecco, in dettaglio, i vari aspetti della questione.

Cosa dice la legge
"Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini".
Così l'articolo 5, comma 2, del d.l.n. 368 del 6 sett. 2001, regola la successione dei contratti individuali di lavoro. Tale norma, però, non trova applicazione nel settore pubblico. Ciò per effetto del disposto del 2° comma, dell'articolo 36, del d.l. n.165 del 30 marzo 2001, che così dispone: "In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione".

Diritti a scartamento ridotto
In altre parole, se nel settore privato un lavoratore presta servizio per 20 o 30 giorni oltre il termine stabilito nel contratto, matura il diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Per contro, se ciò avviene nel settore pubblico, tale diritto non sussiste. Questo stato di cose ha contribuito, peraltro, ad ingigantire il fenomeno deteriore del precariato. Un fenomeno che, tra l'altro, ha determinato l'insorgenza di una sorta di "sottoproletariato accademico", che vive, costantemente, con l'angoscia di rimanere senza lavoro. E non è tutto. I fortunati che, riescono ad ottenere i cosiddetti incarichi annuali, anche se ciò accade per molti anni di seguito, non solo non hanno diritto a passare di ruolo, ma non maturano nemmeno le maggiorazioni retributive dovute all'anzianità di servizio.
Tale situazione, peraltro, ha suscitato, nel tempo, azioni di protesta a vari livelli, che negli ultimi anni si sono spostate prevalentemente sul fronte dei ricorsi.
Alle tradizionali forme di protesta politica, infatti, si sono aggiunte anche molte azioni in sede amministrativa e giurisdizionale, direttamente collegate ad aspetti particolari della questione.

La questione dei 30 punti alle Ssis
L'ultima contestazione, in ordine di tempo, è quella che riguarda la maggiorazione di punteggio per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, attribuita ai precari abilitati presso le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (Ssis).
La novità è stata introdotta dal d.i. prot.n.11304/DM del 4 giugno 2001, che, all'articolo 8, ha attribuito "un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita, pari a trenta punti" a tutti coloro che conseguono l'abilitazione presso le Ssis. Una norma che, peraltro, risale alla passata legislatura e che l'attuale dicastero ha inteso fare propria, mediante l'emanazione del d.m. n.11, del 12 febbraio 2002, che ha recepito tale disposto senza introdurre alcuna modifica.

Le rivendicazioni dei ‘sissini’
Va detto subito che il riconoscimento della maggiorazione di punteggio è stata frutto di una dura battaglia degli studenti delle Ssis. Una battaglia che è stata condotta, in primo luogo, per ottenere il riconoscimento del valore abilitante dei titoli, attribuito solo dopo che gli studenti erano giunti ad una tale esasperazione da minacciare la richiesta di restituzione delle tasse di frequenza ai corsi. Va detto, inoltre, che il riconoscimento è arrivato 10 anni dopo l'istituzione delle scuole di specializzazione. La legge istitutiva, infatti, porta la data del 19 novembre 1990 (n.341, art.4, comma 2) , mentre il relativo provvedimento di attuazione è stato emanato il 28 agosto 2000 (d.i. n. 240) convertito con modificazioni dalla legge n. 306 del 27 ott. 2000).
Insomma, una strada difficile e tutta in salita.

I ricorsi contro la maggiorazione del punteggio
Resta il fatto che la maggiorazione di punteggio è giunta come una doccia fredda sulla testa di quei docenti precari che, invece, hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento con i concorsi. Tanto più che all'epoca in cui i concorsi sono stati banditi e si sono svolti, nessuno poteva immaginare che i diplomi Ssis avrebbero potuto dare luogo al vantaggio della maggiorazione di punteggio. La legge n.341 del 1990, infatti, non prevede tale vantaggio che, per contro, è frutto di un provvedimento legislativo emanato, addirittura, 11 anni dopo (d.i. del 4 giugno 2001). In buona sostanza, dunque, i diretti interessati lamentano il fatto che gli ultimi governi hanno cambiato le regole del gioco mentre si stava ancora giocando. Di qui il proliferare di azioni legali, tutt'ora in corso e i cui esiti permangono incerti.

Dubbi sulla giurisidizione
I canali prescelti per le azioni di protesta sono di vario tipo. C'è chi ha optato per il tradizionale ricorso al Tar del Lazio, sperando in una sospensiva in tempi brevi. C'è chi, invece, sta percorrendo la via amministrativa del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Infine, vi è anche un discreto numero di precari che ha optato per il ricorso al Giudice del lavoro.
D'altra parte, la giurisprudenza non è concorde nel ritenere competente il Giudice amministrativo su questioni che riguardano le graduatorie (Cass. SU n.1203/2000) e, nel dubbio, i precari interessati stanno percorrendo tutte le strade possibili.

Tre fasce al posto di quattro
In ogni caso, se la magistratura dovesse accogliere i ricorsi, non sarebbe la prima volta che l'Amministrazione sarebbe costretta a rifare tutto da capo.
L'anno scorso, infatti, per effetto di 2 sentenze costitutive di annullamento, pronunciate dal Tar del Lazio, i decreti istitutivi delle graduatorie permanenti hanno subito una modifica, che ha comportato la sparizione della quarta fascia e la confluenza di tutti i precari nella terza fascia: unica sopravvissuta alla mannaia del Giudice amministrativo.

Le rivendicazioni dei precari delle private
La protesta dalla quale erano nati i ricorsi, che hanno portato alla cancellazione della quarta fascia, non riguardava solo il problema della fasce, ma anche quello del dimezzamento del punteggio di servizio per i precari che avevano lavorato nelle scuole private.
Un problema che è stato in parte risolto con un'interpretazione autentica della normativa che regola la questione. Interpretazione che è stata fornita direttamente dal legislatore, con il d.l. n.255 del 3 lug. 2001. Il testo normativo, infatti, conferma la valutazione dimezzata per le scuole private in generale, ma attribuisce il punteggio intero alle scuole private che abbiano ottenuto il riconoscimento della parità, fermo restando che, in ogni caso, il punteggio intero non può essere attribuito per i servizi prestati prima del 1° settembre 2000. Ciò per effetto del disposto della legge n. 62 del 10 marzo 2000, il testo normativo che ha istituito la parità scolastica.

Il Consiglio di Stato sui servizi nelle private
La situazione ha indotto il Consiglio di Stato a porre la parola ‘fine’ alla diatriba che oppone, da sempre, i precari delle private all'amministrazione. Il supremo collegio amministrativo, infatti, ha emesso di recente ben 4 sentenze (n.1101/2002; n.1102/2002; n.1103/2002; n.1104/2002), con le quali ha ribadito la liceità del dimezzamento del punteggio, con la sola eccezione dei servizi prestati nelle scuole private paritarie, servizi che possono essere fatti valere solo dal 1° settembre 2000.

La Consulta deciderà sui licenziamenti
Vi è infine un'ultima questione, riguardante la licenziabilità dei supplenti che ottengono la proroga dell'incarico. E’ la questione con cui abbiamo aperto questo intervento. Ebbene, anche su questa vicenda vi è un ricorso pendente. La delicatezza della questione ha indotto il giudice che se ne sta occupando a rimettere gli atti alla Corte costituzionale.
Secondo il giudice rimettente, infatti, la norma che consente di trattare i dipendenti pubblici diversamente dai lavoratori del settore privato potrebbe essere addirittura incostituzionale. La discussione della questione di legittimità costituzionale è stata fissata per il 7 maggio 2002. In quella data, dunque, il Giudice delle leggi dovrebbe far sentire, ancora una volta, la sua autorevole voce, che dovrebbe fornire una parola definitiva sull'intera questione.
Nel frattempo, come al solito, i docenti precari dovranno rimanere con il fiato sospeso.