Assunzione invalida se c'è incompatibilità
La retribuzione spetta fino alla data del recesso

(Parere Ufficio legale n.22 del 3.01.2002)

Il docente supplente assunto in presenza di incompatibilità deve essere licenziato. Ciò non di meno, la retribuzione spetta per tutto il periodo antecedente il recesso da parte dell'Amministrazione.
In più, qualora si venga a sapere che il docente non poteva essere assunto perché non si trovava nelle condizioni di poter accettare l'incarico, il contratto individuale di lavoro dovrà ritenersi invalido. E dunque il dirigente scolastico deve necessariamente procedere al licenziamento (recesso unilaterale) del supplente assunto sulla base di presupposti erronei. Per contro, il docente licenziato avrà comunque diritto alla retribuzione relativa alla prestazione effettata (prestazione di fatto) anche se erogata in violazione di legge.
E' quanto si evince da uno studio condotto dal nostro Ufficio legale sulla delicata materia delle assunzioni, che, per effetto dell'attribuzione della dirigenza ai presidi e della privatizzazione del rapporto di lavoro, sta ingenerando equivoci e spunti per il contenzioso.


E' un servizio a cura del Cidog


L'insegnamento di fatto ex art. 2126 c.c. e le incompatibilità
 

Nella scuola non dovrebbero essere numerosi i casi astrattamente sussumibili nelle ipotesi di nullità e di annullabilità del contratto di lavoro, che possono dar vita al rapporto di insegnamento di fatto ex art 2126 del codice civile.
Sicuramente la prestazione di fatto ricorrerà nell'ipotesi di assunzione avvenuta in violazione di norme precettive, nel qual caso il contratto di lavoro sarà radicalmente nullo : ad esempio, mancanza di titolo per l'accesso alla docenza, oppure nel caso di prestazione a part time espletata in assenza di forma scritta del relativo contratto.
Quanto alle fattispecie che rendono annullabile il contratto, occorre preliminarmente osservare che esse, per generale principio del nostro ordinamento giuridico, sono tutte testualmente previste: ossia non è possibile ravvisare altri casi di annullamento del contratto al di fuori di quelli espressamente richiamati dal legislatore. Segnatamente si ha annullabilità del negozio giuridico per vizi del volere e incapacità legale.
Il rapporto di pubblico impiego, rammentiamo, si instaura con contratto di lavoro, preceduto da procedure selettive ( i concorsi) finalizzate unicamente ad individuare i soggetti con i quali stipulare il contratto. E si osserva che,in questa fase, tutte le attività delle procedure concorsuali sono qualificate come atti amministrativi di diritto pubblico e non come atti di gestione disciplinati dal diritto privato.
Riteniamo,a nostro avviso, che, nella scuola, anche le ipotesi di prestazione di lavoro originate da contratto annullabile siano rare. Si avrà annullamento del contratto, ad esempio, quando l'assunzione è avvenuta sull'erronea individuazione del candidato che aveva diritto a stipulare il contratto (come nel caso di erroneo conferimento di supplenza). Potrà annullarsi il contratto anche nell'ipotesi che l'insegnamento sia stato conferito ad un soggetto il quale, agendo con dolo, abbia indotto in errore la P.A. scolastica (es: un concorrente ad una supplenza abbia prodotto falsi documenti e attestazioni). A nostro giudizio, invece, è inimmaginabile che il reclutamento del personale scolastico possa avvenire con violenza morale (altro vizio del volere che inficia il contratto).
Un discorso a parte meritano le incompatibilità che, a nostro parere, incidono sullo svolgimento del rapporto di lavoro e non sul titolo contrattuale da cui esso deriva. Sicché la situazione di incompatibilità non inficia il contratto rendendolo invalido, ma rileva ai fini dello scioglimento del sinallagma: ossia può comportare il licenziamento per giusta causa.
Nel settore scolastico esistono ipotesi per le quali la funzione docente non è cumulabile con altri impieghi o posizioni giuridiche (art.508 D.Lgs. n.297/94).
Il docente che assuma altro impiego deve darne comunicazione all' Amministrazione scolastica. L'assunzione del nuovo impiego pubblico o privato comporta la cessazione di diritto dell'attività lavorativa precedente.
Occorre,tuttavia, sottolineare che il cumulo si avvera,per costante giurisprudenza, non già con il conferimento di altra attività,ma se e quando il secondo impiego è assunto senza rinunciare al primo.Il personale scolastico che contravvenga al richiamato divieto, dapprima verrà diffidato a cessare dalla situazione di incompatibilità, e successivamente, se essa permane,nonostante la diffida, la P.A. avrà il dovere,come detto, di recedere per giusta causa. Inoltre, l'autorità scolastica potrà comunque avviare procedimento disciplinare a carico del personale, sebbene, a seguito di diffida, sia cessata l'incompatibilità.
Ricordiamo,però, che i docenti, previa autorizzazione del dirigente scolastico, possono esercitare la libera professione. La giurisprudenza è,poi, concorde nel consentire al personale della scuola lo svolgimento di attività che costituiscono libera manifestazione di pensiero (attività giornalistica, letteraria, di studio, politica), delle capacità artistiche (scultura, pittura), o di spirito solidaristico (volontariato).
A miglior conoscenza del divieto di cumulo di prestazioni lavorative tracciamo un quadro riassuntivo delle attività che sono compatibili con la funzione docente:

·         incarichi per i quali il dipendente è in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo.

Al contrario sono incompatibili:

Ufficio legale della Gilda di Potenza