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Il personale scolastico assunto a tempo indeterminato dal 31 dicembre 2001 non avrà più la buonuscita. Il beneficio sarà sostituito dal trattamento di fine rapporto, che ha, ormai, soppiantato la vecchia liquidazione. I supplenti, invece, hanno diritto alla liquidazione del Tfr già per i servizi prestati dal 30 maggio 1999. Il termine massimo per liquidare le relative spettanze è di 105 giorni. Sono queste alcune delle indicazioni più importanti contenute in una circolare emanata dall'Inpdap, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto scorso.
Tutto ciò che c'è da sapere sul trattamento di
fine rapporto in una circolare.
E' l'ultimo provvedimento sul Tfr emanato dall'Inpdap, che ha fatto chiarezza
sull'intera disciplina che, a tutt'oggi, non ha ancora ottenuto piena
attuazione.
La riscossione del Tfr, in molte parti d'Italia, resta ancora una sorta di
lotteria, che viene vinta solo da pochi fortunati.
In ogni caso i termini per la liquidazione sono perentori: 105 giorni per i
contratti che si risolvono per "cause naturali" e 180 giorni per licenziamenti e
dimissioni.
Termini rimasti, evidentemente, solo sulla carta. Specie se si pensa che le
scuole dovrebbero provvedere alla compilazione e all'inoltro all'Inpdap del
modulo per la liquidazione delle spettanze entro appena 15 giorni.
Ad ogni buon conto, secondo quanto riportato nella circolare dell'ente
previdenziale, il Ministero dell'Istruzione dovrebbe fornire, a breve, alle
scuole le indicazioni per svolgere gli adempienti a carico delle segreterie. E
dovrebbe essere imminente anche la pubblicazione e la diffusione del nuovo
modulo tfr/1 (il modello da compilare e trasmettere all'Inpdap) nel quale
dovrebbe essere riportato anche un riquadro, che dovrà essere compilato
direttamente dal lavoratore interessato.
E nel frattempo maturano gli interessi di mora per l'esercito dei supplenti che,
fino ad ora, non ha ancora ricevuto nulla e che dovranno essere
obbligatoriamente versati all'atto della liquidazione del Tfr.
5 settembre 2002