
Punteggio
pieno per le supplenze nelle paritarie
Una sentenza del Consiglio di Stato che chiude a favore del ministro un
pesante contenzioso sui precari della scuola: le supplenze prestate nelle scuole
paritarie valgono come quelle prestate nelle scuole statali e danno
diritto quindi a punteggi uguali. La sentenza 1102/2002 (
http://www.tuttoscuola.com/ts_news_44-5.doc )
ha quindi riconosciuto legittima e costituzionale la norma inserita l'estate
scorsa dal ministro Moratti nel decreto legge n. 255/3.7.2001 di unificazione
degli scaglioni per le graduatorie permanenti dei docenti, riconoscendo
pari dignità al servizio prestato nelle scuole paritarie. Facendo riferimento
alla portata innovativa della legge di parità scolastica (n. 62 del 10 marzo
2000), approvata dal Parlamento l'anno prima, il ministro aveva previsto che i
servizi di docenza prestati nel nuovo regime paritario dal 1° settembre
2000 venissero valutati con uguale punteggio sia per supplenti di scuola
statale sia per quelli di scuola paritaria (in precedenza il punteggio vale la
metà). I sindacati avevano organizzato numerosi ricorsi, impugnando la legge
per presunta illegittimità costituzionale, in quanto trattava in modo uguale
situazioni di supplenza originate da condizioni diverse (nella scuola statale
nomine attraverso graduatorie; nella scuola paritaria nomine per chiamata
diretta).
Si apre però ora un'altra questione collegata: il servizio prestato dai
docenti in scuola paritaria, una volta entrati nei ruoli statali, verrà
riconosciuto interamente come servizio preruolo ai fini della ricostruzione di
carriera (come già avveniva per i docenti di scuole elementari parificate)
oppure non ha nessun riconoscimento?
25 marzo 2002