Punteggio pieno per le supplenze nelle paritarie

Una sentenza del Consiglio di Stato che chiude a favore  del  ministro un pesante contenzioso sui precari della scuola: le supplenze prestate nelle scuole paritarie  valgono  come  quelle  prestate  nelle  scuole statali e danno diritto quindi a punteggi uguali. La sentenza 1102/2002 ( http://www.tuttoscuola.com/ts_news_44-5.doc  )
ha quindi riconosciuto legittima e costituzionale  la  norma  inserita l'estate scorsa dal ministro Moratti nel decreto legge n. 255/3.7.2001 di unificazione degli scaglioni  per  le  graduatorie  permanenti  dei docenti, riconoscendo pari dignità al servizio prestato nelle  scuole paritarie. Facendo riferimento alla portata innovativa  della  legge  di  parità scolastica (n. 62 del 10 marzo 2000), approvata dal Parlamento  l'anno prima, il ministro aveva previsto che i servizi  di  docenza  prestati nel nuovo regime paritario dal 1° settembre  2000  venissero  valutati con uguale punteggio sia per  supplenti  di  scuola  statale  sia  per quelli di scuola paritaria (in precedenza il punteggio vale la metà). I sindacati avevano organizzato numerosi ricorsi, impugnando la  legge per presunta illegittimità costituzionale, in quanto trattava in modo uguale situazioni di supplenza originate da condizioni diverse  (nella scuola statale nomine attraverso graduatorie; nella  scuola  paritaria nomine per chiamata diretta).
Si apre però ora un'altra questione collegata: il  servizio  prestato dai docenti in scuola paritaria, una volta entrati nei ruoli  statali, verrà riconosciuto interamente come servizio preruolo ai fini  della ricostruzione di carriera (come già avveniva per i docenti di  scuole elementari parificate) oppure non ha nessun riconoscimento?

25 marzo 2002