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A seguito di numerose segnalazioni pervenuteci da parte di molti colleghi a tempo determinato, si richiama l'attenzione sull'art.6 del D.Lgs 368/2001 emanato in attuazione della direttiva 1999/70/CE dell'Unione Europea relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e pubblicato nella G.U. 235/01, che sancisce il "principio di non discriminazione", a parità di qualifica, degli assunti a tempo determinato rispetto al personale a tempo indeterminato, per quanto riguarda le ferie, la tredicesima, il trattamento di fine rapporto ed ogni altro trattamento in proporzione al periodo lavorativo, purchè compatibile con il contratto a termine.

 

26 marzo 2003

[a cura di Franco Capacchione]