Il 7 maggio i giudici si pronunceranno in merito alle norme per i supplenti Licenziamenti dei precari, deciderā la Suprema corte
 

Il 7 maggio la Corte costituzionale deciderā se l'obbligo di licenziare i precari, quando finisce la supplenza, č compatibile con i principi del nostro ordinamento. La questione di legittimitā costituzionale č stata sollevata dal giudice del lavoro di Torino, con un'ordinanza che porta la data del 22 gennaio 2001. E deriva da un ricorso presentato da alcuni docenti precari, che lamentano la disparitā di trattamento tra dipendenti pubblici e lavoratori del settore privato. Questi ultimi, infatti, dopo un certo periodo di servizio, maturano, automaticamente, il diritto a ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Cosa che, invece, non esiste nel settore pubblico. Di qui la presentazione del ricorso, che poggia la domanda sul fatto che il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici č stato assoggettato al diritto privato. E dunque, le norme vigenti nel settore privato dovrebbero prevalere sulla vecchia disciplina, che esclude la possibilitā di stabilizzare il rapporto di lavoro dei supplenti. Una situazione che, a detta dei ricorrenti, sarebbe anche palesemente anticostituzionale.

La pretesa dei docenti precari poggia sul disposto degli artt. 1 e 2 della legge 230 del 18 aprile 1962, che, secondo i diretti interessati, sarebbe direttamente applicabile nei loro confronti, a seguito della cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego, introdotta con la riforma Bassanini. A sostegno della loro tesi, i docenti precari richiamano la parte del testo di riforma che impone alle pubbliche amministrazioni di avvalersi ´delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa'. In particolare, ´i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato (...) in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230'. Sulla base di tale premessa, i ricorrenti deducono la piena applicabilitā ai rapporti di pubblico impiego, a partire dal 30 giugno 1998, della legge 230/62, e in particolare degli artt. 1 e 2, che, per un verso, prevedono che il rapporto di lavoro subordinato sia normalmente a tempo indeterminato e, per l'altro, sanciscono, in presenza di specifici presupposti, la conversione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Applicabilitā espressamente vietata dall'art. 36 del dlgs 29/93, che violerebbe il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Una tesi che ha indotto il giudice a rimettere gli atti alla Corte costituzionale anche in forza di una presunta violazione della direttiva 1999/70/Ce.