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La mancata fruizione va indicata nella domanda
Supplenti, ferie monetizzabili
Vale anche se sono state negate
Circolare Ragioneria dello Stato 17/2003

I supplenti che non abbiano fruito delle ferie durante lo svolgimento dell’incarico, hanno diritto al compenso sostitutivo. Lo ha precisato la Ragioneria generale dello Stato, con una circolare emanata il 25 marzo scorso. Il compenso va liquidato dopo la cessazione del servizio e deriva dal fatto che non vi è alcun obbligo, da parte dei supplenti, di fruire obbligatoriamente delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni. La precisazione si è resa necessaria, dopo che molti uffici provinciali avevano rivolto quesiti all’amministrazione centrale.