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La mancata
fruizione va indicata nella domanda
Supplenti, ferie monetizzabili
Vale anche se sono state negate
Circolare
Ragioneria dello Stato 17/2003
I supplenti che non abbiano fruito delle ferie durante lo svolgimento
dell’incarico, hanno diritto al compenso sostitutivo. Lo ha precisato la
Ragioneria generale dello Stato, con una circolare emanata il 25 marzo scorso.
Il compenso va liquidato dopo la cessazione del servizio e deriva dal fatto che
non vi è alcun obbligo, da parte dei supplenti, di fruire obbligatoriamente
delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni. La precisazione si è
resa necessaria, dopo che molti uffici provinciali avevano rivolto quesiti
all’amministrazione centrale.