I precari che intendono chiedere l'indennità di disoccupazione hanno tempo fino al 31 marzo 2002 per presentare la domanda alla sede Inps competente per territorio.
Il diritto al beneficio può essere fatto valere dai precari che nel 2001 hanno lavorato almeno per 78 settimane. Il periodo è comprensivo di ferie, permessi, riposi compensativi, astensione facoltativa dal lavoro per maternità e tutti gli altri periodi coperti da contribuzione. Si tratta di un orientamento che è intervenuto a seguito di alcune pronunce della Cassazione che hanno affermato il principio della possibilità di far valere anche i periodi non effettivamente lavorati, purché coperti da contribuzione. Le indicazioni riguardanti tali periodi sono contenute in una circolare dell'Inps del 1998, tuttora vigente.
Circolare Inps 273/98
Oggetto: Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti di cui alla legge n. 160/1988 [1] . Nuovi criteri.
Sommario: Nuovi criteri in materia di indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti riguardanti la determinazione del requisito delle 78 giornate di lavoro.
Con
circolare n. 139 del 20 giugno 1988 sono state fornite, al punto c, istruzioni
per il riconoscimento del diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione
con requisiti ridotti ed è stato stabilito che, ai fini dell'accertamento del
possesso da parte degli interessati del requisito delle 78 giornate di lavoro
effettivamente prestato, dovevano essere prese in considerazione soltanto
quelle di effettivo svolgimento di attività lavorativa escludendo le giornate
di assenza per ferie, per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio o per
altra causa.
Tale criterio, seguito costantemente dall'istituto, ha formato oggetto di
numerose sentenze della corte di cassazione che si è peraltro pronunciata in
maniera difforme all'interpretazione data dall'INPS.
La suprema corte infatti, a cominciare dalle sentenze nn. 4676 e 4677 del 13
maggio 1994, ha affermato che non è dubitabile - dovendo aversi riguardo
all'intera durata del rapporto - che giornate utili ai fini dell'acquisizione
del beneficio di cui si controverte siano non soltanto quelle effettivamente
lavorate ma anche quelle comunque interne a un periodo complessivamente
lavorato e per le quali sussista obbligo di contribuzione.
Il principio è stato confermato con le sentenze n. 12262 del 27 novembre 1995
e n. 9059 del 17 ottobre 1996.
Tale problematica ha formato oggetto di un attento ed approfondito esame anche
da parte del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai
lavoratori dipendenti, che nell'assumere le decisioni di propria competenza
sui provvedimenti di sospensione di decisioni dei comitati provinciali, ha
deliberato in modo conforme al principio affermato dalla corte di cassazione.
Tenuto conto di quanto sopra - ed avuto altresì riguardo alle numerosissime,
analoghe, sentenze della magistratura di merito - si è ritenuto di dover
modificare il criterio indicato nella circolare n. 139/1988 e di riconoscere
il diritto a fruire dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti
ridotti anche a quei lavoratori che facciano valere 78 giornate di lavoro
tenendo conto, oltre che delle giornate di lavoro effettivamente prestate,
anche di quelle relative ad assenze per festività, ferie, riposi ordinari e
compensativi, periodi di maternità e di malattia e situazioni assimilabili,
purché retribuite, coperte di contribuzione obbligatoria e comunque relative
ad un periodo complessivamente considerato come lavorativo.
Tale nuovo criterio peraltro deve essere applicato ai soli fini
dell'accertamento del diritto alla prestazione e non anche per determinare il
numero delle giornate da indennizzare; ciò in quanto i lavoratori hanno titolo
ad essere indennizzati per un numero di giornate pari a quelle effettivamente
lavorate.
In attuazione di tali disposizioni le domande di indennità di disoccupazione
con requisiti ridotti presentate entro il 31 marzo 1998, con riferimento
all'attività lavorativa svolta nel 1997, e respinte in applicazione del
principio contenuto nella più volte citata circolare n. 139/1988, dovranno
essere riesaminate d'ufficio e definite alla luce dei nuovi criteri.
Per le domande presentate con riferimento agli anni precedenti, si potrà
procedere al riesame soltanto su istanza dell'interessato e sempre che non sia
già intervenuta la relativa decadenza.
A tale riguardo i direttori delle sedi sono invitati a prendere immediati
contatti con gli enti di patronato che operano localmente allo scopo di dare
la più ampia diffusione possibile ai contenuti della presente circolare.
IL DIRETTORE
GENERALE
F.TO TRIZZINO
Note
[1] E' la legge che ha convertito il decreto-legge 86/88 recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.