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Solo un risarcimento danni per chi viola le norme nella Pubblica Amministrazione
Diverso trattamento tra aziende private e pubbliche
La questione sollevata dal Tribunale di Pisa
(Corte costituzionale – sentenza 89/2003)


In materia di lavoro subordinato ciò che vale per le aziende private non vale per la pubblica amministrazione. Infatti se le aziende violano le norme sul lavoro a termine, il rapporto di lavoro con il dipendente si trasforma a tempo indeterminato; se la medesima violazione è posta in essere dalla Pubblica Amministrazione non si avrà alcuna trasformazione del rapporto di lavoro ma soltanto il diritto per il dipendente al risarcimento dei danni. Respinta dalla Corte Costituzionale con sentenza 89/03 l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’articolo 36 comma 2 del decreto legislativo 30 Marzo 2001 n. 165 sollevata dal Tribunale di Pisa che aveva rilevato una disparità di trattamento tra i dipendenti delle aziende private e quelle della pubblica amministrazione. Il Giudice delle Leggi motiva il rigetto partendo dal presupposto che il lavoro alle dipendenze dei privati non sia assimilabile a quello con la pubblica amministrazione. Il rapporto di lavoro che viene ad instaurarsi con le amministrazioni pubbliche trova il suo fondamento nel concorso (garanzia di imparzialità).
Pertanto, nei casi in cui la pubblica amministrazione violi le norme in materia di lavoro, il dipendente avrà diritto al risarcimento dei danni e non alla trasformazione dl rapporto a tempo indeterminato come avviene per i dipendenti delle aziende private.