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E’ l’effetto delle sentenze del Tar Lazio
Se l’ordinanza è nulla la graduatoria non vale
Il vuoto normativo deve essere colmato
Consiglio di Stato 30/2003

L’annullamento di un atto amministrativo generale rende non validi anche i provvedimenti formati sulla base delle disposizioni contenute nell’atto generale annullato. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con una sentenza depositata l’8 gennaio 2003. La decisione è stata emessa in fase di regolamento di competenza e afferma la competenza del Tar Lazio anche quando vengono impugnati, contestualmente, atti formati dall’amministrazione periferica.


In buona sostanza, il supremo collegio amministravo ha riaffermato la valenza erga omnes delle sentenze costitutive di annullamento del Tar Lazio in ordine a decreti, ordinanze ecc, che travolgono anche i provvedimenti formati a valle. Come, per esempio, le graduatorie dei concorsi.


L’annullamento di un atto generale, infatti, crea un vuoto normativo che , necessariamente, deve essere colmato dall’amministrazione mediante la riformulazione dell’atto annullato e il rifacimento di tutti i provvedimenti susseguenti. La questione era stata posta perché una docente, esclusa da un concorso, aveva impugnato il provvedimento di esclusione e l’ordinanza di indizione davanti al Tar della Sicilia.