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E’ l’effetto delle
sentenze del Tar Lazio
Se l’ordinanza è nulla la graduatoria non vale
Il vuoto normativo deve essere colmato
Consiglio di Stato 30/2003
L’annullamento di un atto amministrativo generale rende non validi anche i
provvedimenti formati sulla base delle disposizioni contenute nell’atto generale
annullato. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con una sentenza depositata
l’8 gennaio 2003. La decisione è stata emessa in fase di regolamento di
competenza e afferma la competenza del Tar Lazio anche quando vengono impugnati,
contestualmente, atti formati dall’amministrazione periferica.
In buona sostanza, il supremo collegio amministravo ha riaffermato la valenza
erga omnes delle sentenze costitutive di annullamento del Tar Lazio in ordine a
decreti, ordinanze ecc, che travolgono anche i provvedimenti formati a valle.
Come, per esempio, le graduatorie dei concorsi.
L’annullamento di un atto generale, infatti, crea un vuoto normativo che ,
necessariamente, deve essere colmato dall’amministrazione mediante la
riformulazione dell’atto annullato e il rifacimento di tutti i provvedimenti
susseguenti. La questione era stata posta perché una docente, esclusa da un
concorso, aveva impugnato il provvedimento di esclusione e l’ordinanza di
indizione davanti al Tar della Sicilia.