Corte costituzionale - Ordinanza 251/2002
Dichiarato inammissibile il ricorso promosso dal CIP Torino sulla questione della legittimità costituzionale del licenziamento dei precari al termine della supplenza.
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Il testo dell'ordinanza della Corte costituzionale |
Di seguito il commento del Coordinamento precari e disoccupati della scuola di Venezia:
RICORSO CIP TORINO
Il 7 maggio u.s. presso la Corte Costituzionale si era avuta l'udienza relativa
alla legittimità costituzionale dell'obbligo di licenziare i precari al termine
della supplenza. Si è conosciuto ora il pronunciamento: la Corte costituzionale
ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata dal
Tribunale di Torino in merito alla trasformazione del contratto a termine in
tempo indeterminato. La Consulta non chiude tuttavia la vicenda perché si limita
ad asserire che l'ordinanza di rimessione non motiva sufficientemente.
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal giudice del
lavoro di Torino, con un'ordinanza che porta la data del 22 gennaio 2001, e che
deriva da un ricorso presentato da alcuni docenti precari, che lamentano la
disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e lavoratori del settore
privato. Questi ultimi, infatti, dopo un certo periodo di servizio, maturano
automaticamente il diritto a ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo determinato a tempo indeterminato, cosa che, invece, non esiste nel
settore pubblico. Di qui la presentazione del ricorso, che poggia sul fatto che
il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici è stato già da parecchi anni
assoggettato al diritto privato.
15 giugno 2002