Corte costituzionale - Ordinanza 251/2002
 

Dichiarato inammissibile il ricorso promosso dal CIP Torino sulla questione della legittimità costituzionale del licenziamento dei precari al termine della supplenza.

punto elenco Il testo dell'ordinanza della Corte costituzionale

Di seguito il commento del Coordinamento precari e disoccupati della scuola di Venezia:

 

RICORSO CIP TORINO

Il 7 maggio u.s. presso la Corte Costituzionale si era avuta l'udienza relativa alla legittimità costituzionale dell'obbligo di licenziare i precari al termine della supplenza. Si è conosciuto ora il pronunciamento: la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Torino in merito alla trasformazione del contratto a termine in tempo indeterminato. La Consulta non chiude tuttavia la vicenda perché si limita ad asserire che l'ordinanza di rimessione non motiva sufficientemente.

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal giudice del lavoro di Torino, con un'ordinanza che porta la data del 22 gennaio 2001, e che deriva da un ricorso presentato da alcuni docenti precari, che lamentano la disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e lavoratori del settore privato. Questi ultimi, infatti, dopo un certo periodo di servizio, maturano automaticamente il diritto a ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, cosa che, invece, non esiste nel settore pubblico. Di qui la presentazione del ricorso, che poggia sul fatto che il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici è stato già da parecchi anni assoggettato al diritto privato.

15 giugno 2002