Home | Novità del sito | Community | Ricerca | Utility | Archivio | Contatti |                    

 

 

CONFRONTO BOZZE DdL RECLUTAMENTO

Versione del 12/09/2003

Versione del 19/09/2003

Art. 1
Disposizioni in materia di graduatorie permanenti


1. Al fine di assicurare che la valutazione dei titoli per l’inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, come modificato dall’articolo 1, comma 6 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, relative all’insegnamento nelle scuole secondarie, risponda a criteri di uniformità e coerenza, realizzando condizioni di equità di trattamento tra i diversi aspiranti, i criteri di valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti iscritti nell’ultimo scaglione delle graduatorie medesime sono così modificati e integrati:
a) il punteggio attribuito ai titoli di accesso alle graduatorie permanenti, relativo al voto conseguito nei concorsi per titoli ed esami, o negli esami anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o nelle abilitazioni conseguite a conclusione dei corsi delle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (S.I.S.S.) o nelle abilitazioni e idoneità all’insegnamento conseguite in uno dei Paesi dell’U.E. e riconosciute ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE e 92/51 CEE, viene ridotto di due terzi;
b) ai titoli di accesso diversi dal diploma di specializzazione per ‘insegnamento secondario (S.I.S.S.) è attribuito un punteggio aggiuntivo pari alla metà del punteggio previsto per un anno di servizio specifico nelle scuole statali o paritarie; per il diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario (S.I.S.S.) è attribuito il punteggio aggiuntivo assegnato ai sensi dell’articolo 8 del decreto 4 giugno 2001, dei
Ministri della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 155 del 6 luglio 2001, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 6-ter ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306;
c) per il master universitario rilasciato al termine di un corso almeno biennale viene attribuito un punteggio pari a quello attribuito per una seconda laurea.
 

ART. 1
Disposizioni in materia di graduatorie permanenti


1. A decorrere dall’anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono rideterminate, limitatamente all’ultimo scaglione previsto dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla tabella allegata alla presente legge. Sono valutabili, dando luogo all’attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta tabella.

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, l’articolo 401, comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, non si applica relativamente alla valutazione dei titoli ai fini dell’inserimento nell’ultimo scaglione delle graduatorie permanenti e dell’aggiornamento del punteggio per coloro che vi siano già iscritti.

3. L’abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell’inserimento nell’ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.

4. A decorrere dall’anno scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria base e per tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale.

 

ART. 2
Disposizioni specifiche per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento

Gli insegnanti di scuola secondaria in possesso del diploma di specializzazione per il sostegno degli alunni disabili conseguito ai sensi  del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998 pubblicato nella gazzetta ufficiale, serie generale, n. 131 del 7 giugno
1999 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 970, che siano privi di qualsiasi diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche, idoneo per l’accesso ad una delle classi di concorso di cui al decreto 30 gennaio 1998 n. 39 del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato ne bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione parte I n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e  successive modificazioni, nonché del requisito di almeno 360 gg. di servizio sul sostegno, maturati nel quadriennio 1° settembre 1999 31 agosto 2003, sono ammessi, per l’anno accademico 2003/04, anche in soprannumero, al secondo anno di corso delle scuole di specializzazione all’insegnamento secondario,
previo riconoscimento dei crediti didattici, al fine dell’iscrizione per l’anno scolastico 2004/2005 nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 comma 1.
2. Gli insegnamenti forniti dai diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, nonché degli ultimi requisiti di cui al comma 1, sono ammessi, per l’anno accademico 2003/2004, anche in
soprannumero, all’ultimo anno dei corsi di didattica della musica presso i Conservatori.
3. Agli stessi fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti, gli insegnanti di scuola materna ed elementare, in possesso del diploma di specializzazione per il sostegno e del requisito di servizio di 360 gg. Previsto dallo stesso articolo, sono ammessi, per l’anno accademico 2003/2004, anche in soprannumero, al terzo anno del corso di laurea della Facoltà di Scienze della formazione primaria, con specifici debiti formativi stabiliti dai singoli Atenei, sulla base dei titoli culturali e professionali posseduti da ciascun insegnante.
 4. Per l’anno accademico 2003/2004 le università istituiscono, in via eccezionale, nell’ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale riservati ai docenti in possesso del diploma di
specializzazione per il sostegno e di un diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle per il sostegno e di un diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e successive modificazioni, di cui al comma 1, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di qualsiasi abilitazione/idoneità e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 gg. Nel quadriennio 1° settembre 1999 30 agosto 2003; tali corsi sono istituiti al fine di consentire ai predetti docenti il conseguimento del titolo di abilitazione/idoneità all’insegnamento nelle predette classi e l’inserimento dall’anno scolastico 2004/05 nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1, comma 1.
5. Gli insegnanti in possesso dei titoli di laurea o diploma di cui ai commi 1 e 2, nonché del requisito del servizio per almeno 360 giorni maturato nel quadriennio 1° settembre 1999 30 agosto 2003, sono ammessi, con precedenza rispetto ad altri aspiranti, ai corsi delle scuole di specializzazioni per un insegnamento secondario, con valutazione del servizio prestato come credito formativo, nei limiti delle iscrizioni programmate di cui all’articolo 4, comma 2.
6. Ai corsi di specializzazione e di sostegno possono iscriversi esclusivamente coloro che hanno conseguito un’abilitazione all’insegnamento.
 

ART. 2
Disposizioni speciali per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento


1. Nell’anno accademico 2003-2004, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell’articolo 5 della legge delega 28 marzo 2003, n. 53, le università istituiscono, nell’ambito delle proprie strutture didattiche, e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, corsi speciali di durata annuale, riservati:

a) agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998 pubblicato sulla gazzetta ufficiale, serie generale, n. 131 del 7 giugno 1999 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 970, che siano privi di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche, idoneo per l’accesso ad una delle classi di concorso di cui al decreto 30 gennaio 1998, n. 39 del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione parte I n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e successive modificazioni, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni nel quadriennio 1° settembre 1999-31 agosto 2003;

b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a), privi di abilitazione o di idoneità all’insegnamento, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni nel quadriennio 1° settembre 1999-31 agosto 2003;

c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a) e di un diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e successive modificazioni, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni nel quadriennio 1° settembre 1999-31 agosto 2003;

d) agli insegnanti in possesso dei titoli di laurea o diploma di cui alle lettere a) e b), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel quadriennio 1° settembre 1999-31 agosto 2003.

2. I corsi di cui al comma 1 sono istituiti, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e dei bilanci delle università, per il conseguimento dell’abilitazione o idoneità all’insegnamento e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1, comma 1, sulla base di modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

3. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all’insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nel quadriennio 1° settembre 1999-31 agosto 2003, sono ammessi, per l’anno accademico 2003-2004, anche in soprannumero, all’ultimo anno dei corsi di didattica della musica presso i conservatori secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

4. Il servizio d’insegnamento di cui ai commi 1 e 3 deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso, con il possesso del prescritto titolo di studio.

 

ART. 3
Disposizioni relative ai passaggi di ruolo


1. I passaggi di ruolo alle scuole secondarie sono consentiti nei limiti del 20% dei posti di organico disponibili nelle stesse scuole secondarie.


Il disposto di cui al periodo precedente non può essere derogato in sede di contrattazione collettiva sulla mobilità.

ART. 3
Disposizioni relative ai passaggi di ruolo


1. Con specifico accorso integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria è rideterminato in modo da assicurare la massima disponibilità di posti per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato degli iscritti nelle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1, comma 1, che non siano già titolari di un contratto a tempo indeterminato.
 

ART. 4
Programmazione pluriennale delle assunzioni

1. Il ministero dell’istruzione provvede alle assunzioni dei docenti nei limiti dei posti resi vacanti e disponibili per effetto delle cessazioni dal servizio, sulla base di una programmazione pluriennale formulata di
concerto con i ministri dell’economia e delle finanze e della funzione pubblica.
2. le iscrizioni alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS) sono programmate a livello nazionale, sulla base del fabbisogno in ciascuna Regione, determinato tenendo conto delle previsioni
relative alle cessazioni dal servizio del personale per ciascuna classe di concorso e della consistenza numerica del personale iscritto nelle corrispondenti graduatorie permanenti.
 

ART. 4
Norma di abrogazione


1. All’articolo 2, comma 1, del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, sono soppresse, con effetto dall’anno scolastico 2005-2006, le parole “da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno”.