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Art.
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Disposizioni in materia di graduatorie permanenti
1. Al fine di assicurare che la valutazione dei titoli per l’inserimento
nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, come modificato
dall’articolo 1, comma 6 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive
modificazioni e integrazioni, relative all’insegnamento nelle scuole
secondarie, risponda a criteri di uniformità e coerenza, realizzando
condizioni di equità di trattamento tra i diversi aspiranti, i criteri di
valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti iscritti nell’ultimo
scaglione delle graduatorie medesime sono così modificati e integrati:
a) il punteggio attribuito ai titoli di accesso alle graduatorie
permanenti, relativo al voto conseguito nei concorsi per titoli ed esami,
o negli esami anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o nelle
abilitazioni conseguite a conclusione dei corsi delle scuole di
specializzazione per l’insegnamento secondario (S.I.S.S.) o nelle
abilitazioni e idoneità all’insegnamento conseguite in uno dei Paesi
dell’U.E. e riconosciute ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE e
92/51 CEE, viene ridotto di due terzi;
b) ai titoli di accesso diversi dal diploma di specializzazione per
‘insegnamento secondario (S.I.S.S.) è attribuito un punteggio aggiuntivo
pari alla metà del punteggio previsto per un anno di servizio specifico
nelle scuole statali o paritarie; per il diploma di specializzazione per
l’insegnamento secondario (S.I.S.S.) è attribuito il punteggio aggiuntivo
assegnato ai sensi dell’articolo 8 del decreto 4 giugno 2001, dei
Ministri della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca
scientifica, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 155 del 6 luglio 2001,
adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 6-ter ai sensi dell’art. 8
del decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito con modificazioni
dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306;
c) per il master universitario rilasciato al termine di un corso almeno
biennale viene attribuito un punteggio pari a quello attribuito per una
seconda laurea.
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ART. 1
Disposizioni in materia di graduatorie permanenti
1. A decorrere dall’anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di
cui all’articolo 401 del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono rideterminate,
limitatamente all’ultimo scaglione previsto dall’art. 1, comma 1, lettera
b), del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni
dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla tabella allegata alla
presente legge. Sono valutabili, dando luogo all’attribuzione del
punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta tabella.
2. Con la stessa decorrenza di cui al
comma 1, l’articolo 401, comma 3, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, non si
applica relativamente alla valutazione dei titoli ai fini dell’inserimento
nell’ultimo scaglione delle graduatorie permanenti e dell’aggiornamento
del punteggio per coloro che vi siano già iscritti.
3.
L’abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione
all’insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai
fini dell’inserimento nell’ultimo scaglione delle graduatorie permanenti
di cui al comma 1.
4. A decorrere
dall’anno scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti e le integrazioni delle
graduatorie permanenti, per la graduatoria base e per tutti gli scaglioni,
sono effettuati con cadenza biennale.
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ART. 2
Disposizioni specifiche per il conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento
Gli insegnanti di
scuola secondaria in possesso del diploma di specializzazione per il
sostegno degli alunni disabili conseguito ai sensi del decreto del
Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998 pubblicato nella
gazzetta ufficiale, serie generale, n. 131 del 7 giugno
1999 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 970,
che siano privi di qualsiasi diploma di abilitazione all’insegnamento
nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di
laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto
superiore per le industrie artistiche, idoneo per l’accesso ad una delle
classi di concorso di cui al decreto 30 gennaio 1998 n. 39 del Ministro
della pubblica istruzione, pubblicato ne bollettino ufficiale del
Ministero della pubblica istruzione parte I n. 11-12 del 12-19 marzo 1998,
e successive modificazioni, nonché del requisito di almeno 360 gg. di
servizio sul sostegno, maturati nel quadriennio 1° settembre 1999 31
agosto 2003, sono ammessi, per l’anno accademico 2003/04, anche in
soprannumero, al secondo anno di corso delle scuole di specializzazione
all’insegnamento secondario,
previo riconoscimento dei crediti didattici, al fine dell’iscrizione per
l’anno scolastico 2004/2005 nelle graduatorie permanenti di cui
all’articolo 1 comma 1.
2. Gli insegnamenti forniti dai diplomi rilasciati dai conservatori di
musica o istituti musicali pareggiati, nonché degli ultimi requisiti di
cui al comma 1, sono ammessi, per l’anno accademico 2003/2004, anche in
soprannumero, all’ultimo anno dei corsi di didattica della musica presso i
Conservatori.
3. Agli stessi fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti, gli
insegnanti di scuola materna ed elementare, in possesso del diploma di
specializzazione per il sostegno e del requisito di servizio di 360 gg.
Previsto dallo stesso articolo, sono ammessi, per l’anno accademico
2003/2004, anche in soprannumero, al terzo anno del corso di laurea della
Facoltà di Scienze della formazione primaria, con specifici debiti
formativi stabiliti dai singoli Atenei, sulla base dei titoli culturali e
professionali posseduti da ciascun insegnante.
4. Per l’anno accademico 2003/2004 le università istituiscono, in via
eccezionale, nell’ambito delle proprie strutture didattiche, corsi
speciali di durata annuale riservati ai docenti in possesso del diploma di
specializzazione per il sostegno e di un diploma di maturità afferente
alle classi di concorso comprese nelle tabelle per il sostegno e di un
diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle
tabelle C e D del decreto del Ministro della pubblica istruzione 30
gennaio 1998 n. 39 e successive modificazioni, di cui al comma 1, alle
classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle
quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di
studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano
privi di qualsiasi abilitazione/idoneità e che abbiano prestato servizio
su posti di sostegno per almeno 360 gg. Nel quadriennio 1° settembre 1999
30 agosto 2003; tali corsi sono istituiti al fine di consentire ai
predetti docenti il conseguimento del titolo di abilitazione/idoneità
all’insegnamento nelle predette classi e l’inserimento dall’anno
scolastico 2004/05 nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1,
comma 1.
5. Gli insegnanti in possesso dei titoli di laurea o diploma di cui ai
commi 1 e 2, nonché del requisito del servizio per almeno 360 giorni
maturato nel quadriennio 1° settembre 1999 30 agosto 2003, sono ammessi,
con precedenza rispetto ad altri aspiranti, ai corsi delle scuole di
specializzazioni per un insegnamento secondario, con valutazione del
servizio prestato come credito formativo, nei limiti delle iscrizioni
programmate di cui all’articolo 4, comma 2.
6. Ai corsi di specializzazione e di sostegno possono iscriversi
esclusivamente coloro che hanno conseguito un’abilitazione
all’insegnamento.
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ART. 2
Disposizioni speciali per il
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento
1. Nell’anno accademico 2003-2004, e comunque non oltre la data di entrata
in vigore del decreto legislativo attuativo dell’articolo 5 della legge
delega 28 marzo 2003, n. 53, le università istituiscono, nell’ambito delle
proprie strutture didattiche, e senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato, corsi speciali di durata annuale, riservati:
a) agli insegnanti
di scuola secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno
agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto del Ministro della
pubblica istruzione 24 novembre 1998 pubblicato sulla gazzetta ufficiale,
serie generale, n. 131 del 7 giugno 1999 e del decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 970, che siano privi di abilitazione
all’insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di
un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di
istituto superiore per le industrie artistiche, idoneo per l’accesso ad
una delle classi di concorso di cui al decreto 30 gennaio 1998, n. 39 del
Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nel bollettino ufficiale
del Ministero della pubblica istruzione parte I n. 11-12 del 12-19 marzo
1998, e successive modificazioni, e che abbiano prestato servizio su posti
di sostegno per almeno 360 giorni nel quadriennio 1° settembre 1999-31
agosto 2003;
b) agli insegnanti
di scuola materna ed elementare in possesso della specializzazione per il
sostegno di cui alla lettera a), privi di abilitazione o di idoneità
all’insegnamento, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per
almeno 360 giorni nel quadriennio 1° settembre 1999-31 agosto 2003;
c) agli insegnanti
in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a)
e di un diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese
nelle tabelle C e D del decreto del Ministro della pubblica istruzione 30
gennaio 1998 n. 39 e successive modificazioni, alle classi di concorso
comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il
possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola
secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di
abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio su posti di
sostegno per almeno 360 giorni nel quadriennio 1° settembre 1999-31 agosto
2003;
d) agli insegnanti
in possesso dei titoli di laurea o diploma di cui alle lettere a) e b),
che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio
per almeno 360 giorni nel quadriennio 1° settembre 1999-31 agosto 2003.
2. I corsi di cui
al comma 1 sono istituiti, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato e dei bilanci delle università, per il conseguimento
dell’abilitazione o idoneità all’insegnamento e per il conseguente
inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1, comma 1,
sulla base di modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
3. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di
musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione
all’insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nel
quadriennio 1° settembre 1999-31 agosto 2003, sono ammessi, per l’anno
accademico 2003-2004, anche in soprannumero, all’ultimo anno dei corsi di
didattica della musica presso i conservatori secondo modalità definite con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
4. Il servizio d’insegnamento di cui ai commi 1 e 3 deve essere stato
prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di
concorso, con il possesso del prescritto titolo di studio.
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ART. 4
Programmazione pluriennale delle assunzioni
1. Il ministero
dell’istruzione provvede alle assunzioni dei docenti nei limiti dei posti
resi vacanti e disponibili per effetto delle cessazioni dal servizio,
sulla base di una programmazione pluriennale formulata di
concerto con i ministri dell’economia e delle finanze e della funzione
pubblica.
2. le iscrizioni alle scuole di specializzazione per l’insegnamento
secondario (SSIS) sono programmate a livello nazionale, sulla base del
fabbisogno in ciascuna Regione, determinato tenendo conto delle previsioni
relative alle cessazioni dal servizio del personale per ciascuna classe di
concorso e della consistenza numerica del personale iscritto nelle
corrispondenti graduatorie permanenti.
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ART. 4
Norma di abrogazione
1. All’articolo 2, comma 1, del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, sono
soppresse, con effetto dall’anno scolastico 2005-2006, le parole “da
effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno”.
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