COMUNICATO SUL RICORSO GILDA AL TAR LAZIO
 

La Gilda degli Insegnanti comunica che il ricorso, promosso avverso il decreto direttoriale che prevedeva l’attribuzione dell’illegittimo punteggio aggiuntivo alle SSIS, è stato regolarmente e tempestivamnte introitato presso il Tar Lazio, Sede di Roma.

Il Centro Consulenza Nazionale di Foggia, con il patrocinio dagli avv.ti Tommaso de Grandis e Gianfranco Marzocco, ha consentito che 780 precari di 34 province di tutte le parti d’Italia, venissero tutelati e difesi da questa grave ed immotivata sperequazione.  

COMUNICAZIONE ALLE PROVINCE DI 

Ascoli Piceno, Arezzo, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Bologna,Catania, Chieti, Firenze, Foggia, Forlì, Latina, Macerata, Messina, Napoli, Novara, Nuoro, Padova, Perugia, Pordenone, Reggio Emilia, Roma, Ragusa, Sassari, Taranto, Teramo, Teramo, Treviso, Trieste, Udine, Vercelli, Venezia, Vicenza.  

OGGETTO: RICORSO AVVERSO IL DECRETO DIRETTORIALE n.11/2002

Con il ricorso in questione si è chiesto il solo annullamento della parte del Decreto Direttoriale del 12.02.2002, n.11 e della c.m. del 19.02.2002 n.17 in cui viene prospettata l’illegittima attribuzione dei 30 punti aggiuntivi per coloro che hanno frequentato le Scuole di Specializzazione all’Insegnamento Secondario.

Tra le motivazioni, a supporto delle doglianze dei ricorrenti, sono state eccepite la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione e della L. 124/99, nella misura in cui sono stati disattesi i principi di eguaglianza, di imparzialità e di accesso ai pubblici uffici in condizioni di parità.

Le impugnate disposizioni violano, infatti, in un solo tempo, più disposizioni di legge.

Nello stesso ordinamento giuridico, infatti, non è pensabile che possano convivere abilitazioni di serie A, ovvero privilegiate, a cui vengono riconosciuti ben 30 punti, e quelle di serie B, ovvero maltrattate, a cui tale punteggio non viene riconosciuto.

La discriminazione è, lapidariamente ingiusta ed, al contempo, assolutamente illegittima ed immotivata, soprattutto perché presente in spregio dei precitati fondamentali principi costituzionali e delle vigenti norme di legge che regolamentano la materia. 

Nelle more di una decisione del Tar del Lazio, sollecitata in via definitiva anche dai ricorrenti del ricorso in questione, si prospetta il seguente percorso:

ogni ricorrente dovrà impugnare 

AUTONOMAMENTE ED INDIVIDUALMENTE” 

dianti al TAR competente, le rispettive graduatorie provinciali permanenti definitive, entro e non oltre 60 gg. dalla pubblicazione delle stesse.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al: Centro di Consulenza Nazionale di Foggia