C.M n. 17
Prot. n. 710
Roma, 19 febbraio 2002
Oggetto: D.D.G. 12 febbraio 2002 - Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo
Si comunica che nella G.U. - IV
Serie Speciale - n. 14 del 19 febbraio 2002 è stato pubblicato il
D.D.G. del 12 febbraio 2002,
concernente l'oggetto. Sono allegati al decreto la tabella di valutazione dei
titoli, di cui al D.M. n.11 del 12 febbraio 2002, e i modelli 1,2,3 di domanda.
L'intero carteggio è, altresì, disponibile sul sito INTERNET e sulla rete
INTRANET del Ministero, corredato dai nuovi codici delle scuole e dagli
indirizzi dei Centri Servizi Amministrativi, cui inviare le domande.
Nel richiamare le precisazioni già fornite con C.M. n. 174 del 28 giugno 2000,
in occasione della prima integrazione delle graduatorie permanenti, si ritiene
utile puntualizzare le peculiarità della nuova normativa.
Possono beneficiare della riapertura dei termini della procedura concorsuale,
oltre ai docenti idonei dei concorsi ordinari, il personale docente ed
educativo, che ha conseguito l'idoneità o l'abilitazione con le sessioni
riservate, indette ai sensi della legge n. 124/99 e della legge n. 306/2000, gli
abilitati presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.),
purché sostengano gli esami di Stato entro la data del 31 maggio 2002. A questi
ultimi sono attribuiti 30 punti aggiuntivi per le abilitazioni conseguite, con
esclusione, pertanto, delle abilitazioni dichiarate corrispondenti, ai sensi
della tabella A/2, allegata al D.M. n. 39/1998. Relativamente alle abilitazioni
conseguite per una pluralità di classi di concorso, alle condizioni previste
dall'art. 7, comma 1, del Regolamento adottato con D.M. 4 giugno 2001, n. 268 e
debitamente certificate dalle S.S.I.S., i 30 punti vanno attribuiti a tutte le
abilitazioni.
Possono partecipare alla procedura, inoltre i cittadini comunitari, ai quali sia
stato riconosciuto il valore abilitante dei propri titoli professionali
stranieri, ai sensi della direttiva 89/48 CEE e 92/51 CEE. Ad essi sarà
attribuito un punteggio forfettario di 24 punti. Non può presentare domanda di
nuovo inserimento, invece, il personale educativo risultato idoneo nei concorsi
ordinari, banditi nel 2000, in quanto detti concorsi non si concludono su tutto
il territorio nazionale entro la predetta data del 31 maggio 2002 e, pertanto,
ai sensi del disposto, di cui all'art. 4 del Regolamento adottato con D.M. n.
123/2000, tale personale potrà partecipare alla procedura in parola dal prossimo
anno scolastico.
Per la prima volta sono istituite distinte graduatorie per gli insegnamenti
impartiti nelle scuole speciali per non vedenti e sordomuti, nelle Province ove
sono presenti tali istituzioni. Si precisa, al riguardo che, per motivi tecnici,
tali graduatorie debbono essere gestite manualmente dai rispettivi Centri
Servizi Amministrativi. Il S.I.M.P.I. ha disposto la revisione delle graduatorie
esistenti, depennando da ciascuna di esse, oltre ai nominativi di coloro che
sono stati immessi in ruolo, o che hanno rinunciato alla nomina, in ciascuna
provincia per la medesima disciplina, anche su posti di sostegno, il personale
che alla data del 1° settembre 2002 avrà compiuto 65 anni d'età.
Nelle suddette graduatorie sono elencati tutti gli aventi titolo con il
punteggio "totale" già acquisito, senza l'indicazione della riserva e/o
precedenze soggette a scadenza. Tale punteggio potrà essere aggiornato sulla
base dei nuovi titoli, conseguiti dopo la data del 22 giugno 2000, o anche
acquisiti in precedenza, ma non presentati, senza alcuna possibilità, facendo
salve le eventuali rettifiche di errori materiali e quelle conseguenti a
decisioni di ricorsi, di modificare il punteggio già attribuito da parte dei
Centri Servizi Amministrativi.
Si richiama, inoltre, l'attenzione sul contenuto della nota 5) della tabella di
valutazione dei titoli, che preclude la valutazione delle abilitazioni o
idoneità conseguite in violazione delle disposizioni contenute nelle OO.MM. nn.
153/99, 33/2000 e 1/2001. Non sempre, infatti, sono stati disposti i
provvedimenti di esclusione o annullamento nei confronti di coloro che avevano
già conseguito un'altra abilitazione o idoneità per la medesima disciplina o nei
confronti dei beneficiari dell'O.M. n. 1/2001, anche per altri insegnamenti o
attività.
Si ritiene, quindi, opportuno che, qualora non si sia già provveduto, si
depennino dagli elenchi provinciali degli idonei e abilitati con le sessioni
riservate, i nominativi di coloro che vi sono illegittimamente inclusi e che non
abbiano prodotto ricorso. In presenza, peraltro, di ricorso gerarchico o
giurisdizionale avverso tali provvedimenti, le SS.LL. indicheranno nei suddetti
elenchi, a fianco dei nominativi, l'inclusione con riserva. A tal fine è stato
predisposto, nel modulo di domanda, un riquadro in cui gli interessati debbono
dichiarare la loro posizione con riserva.
I docenti di strumento musicale nella scuola media, già inclusi nella prima
fascia della graduatoria permanente, i quali chiedono il trasferimento della
propria posizione in altre province, saranno inseriti in coda a coloro che sono
già inclusi nella corrispondente prima fascia della provincia di trasferimento.
Si precisa, inoltre, che beneficiano della nuova inclusione, con l'inserimento
nella seconda fascia della graduatoria permanente, oltre ai docenti abilitati
per la classe 77/A con l'O.M. n. 1/2001, i docenti inclusi negli elenchi
prioritari ed aggiuntivi, di cui al D.M. 13 febbraio 1996, in possesso
dell'abilitazione in educazione musicale nella scuola media, conseguita
antecedentemente all'emanazione della legge n. 124/99 e i docenti abilitati in
educazione musicale nella scuola media con 360 giorni di servizio nello
strumento musicale, alla data del 27 aprile 2000.
Si chiarisce, infine, che per le nomine su posti di sostegno nelle scuole
secondarie superiori, (con esclusione delle scuole speciali), il punteggio per
il servizio sarà attribuito per una sola graduatoria, a scelta del candidato,
tra quelle comprese nella specifica area, nella quale è stato prestato il
servizio.
In deroga a quanto sopra chiarito, per le classi di concorso 41/A e LII/C, ora
soppresse, è possibile aggiornare il punteggio per le nomine su posti di
sostegno, valutando i servizi prestati anche in altre aree. Non è consentito,
comunque, presentare domanda di nuova inclusione per tali classi di concorso.
Per le graduatorie permanenti delle classi di concorso, istituite con D.M. n.334/94
- cl. 76/A e cl. 71/A - il servizio prestato su posti di sostegno,
rispettivamente nella cl. 75/A e 26/A, antecedentemente all'a.s. 95/96, non può
essere valutato come servizio utile ai fini della nomina nella cl. 76/A e nella
71/A, ma in una qualunque altra graduatoria compresa nell'area disciplinare 3.
Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.
IL DIRETTORE GENERALE
Antonio ZUCARO
http://www.istruzione.it/news/2002/prot710_02.shtml