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15.10.2007 | |
| Pagamento supplenze per maternità | ||
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Emanate le prime
istruzioni operative per la liquidazione al personale precario delle
competenze ex comma 5, art. 2, decreto-legge 147/07. Tali pagamenti in particolare riguardano: “…oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente per motivi di maternità”, “…oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola … nominato per supplenze e collocato in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e (oneri relativi) alle indennità di cui all’articolo 17 della citata legge n. 1204 del 1971”. Pertanto le Istituzioni scolastiche non sono più competenti in merito al pagamento di supplenze brevi in sostituzione di personale assente per maternità, in riferimento ai periodi di astensione obbligatoria compreso il congedo di maternità anticipato, nonché a tutti gli emolumenti, sia relativi a supplenze brevi che relativi a indennità di maternità fuori ruolo, del personale collocato in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi della legge n. 1204/1971. In attesa della definizione di una peculiare procedura nel SIDI che consenta la stampa e la contestuale trasmissione informatica, e al fine di garantire il pagamento delle competenze in tempi rapidi, il MPI ha disposto con la nota prot. n. 1977 del 12 ottobre 2007 che le scuole utilizzeranno gli schemi di contratto allegati (Mod. 1a, 1b e 1c) e procederanno alla trasmissione dei dati attraverso la procedura SIMPI utilizzata per la comunicazione dei contratti ex art. 40, legge 449/97, osservando, però gli opportuni adattamenti esposti nelle specifiche indicazioni operative allegate. |