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Indennità di disoccupazione: circolare Inps 87/2005
L’art. 13, comma 2, lett. A) del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, prevede l’aumento a 7 mesi
dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali a favore dei
lavoratori con età anagrafica inferiore a 50 anni e a 10 mesi a favore dei
lavoratori con età anagrafica pari o superiore a 50 anni. Detto aumento riguarda
i trattamenti ordinari di disoccupazione in pagamento dall’1/4/2005 al
31/12/2006.
L’Inps con circolare 8 luglio 2005 n. 87 precisa che tale norma ha elevato anche
la percentuale di commisurazione dell’indennità alla retribuzione che per il
suddetto periodo sarà calcolata nel modo seguente:
a) lavoratori con età inferiore a 50 anni: per i primi sei mesi è fissata al 50%
e per il settimo mese al 30%;
b) lavoratori con età pari o superiore a 50 anni: per i primi sei mesi è fissata
al 50%, per i tre mesi successivi al 40% e per il decimo mese al 30%.
Infine, si ricorda che, ai fini della fruizione dell’indennità ordinaria di
disoccupazione con requisiti normali, gli interessati debbono possedere almeno
due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria antecedenti la data
di cessazione del rapporto di lavoro.
Durante tutto il periodo di percezione dell’indennità ordinaria di
disoccupazione (210 ovvero 300 giornate) spetta l’assegno al nucleo familiare
secondo la vigente normativa. La contribuzione figurativa spetta, invece, nel
limite massimo di sei mesi, per i lavoratori con età anagrafica inferiore a 50
anni, e di nove mesi per i lavoratori con età anagrafica pari o superiore a 50
anni; per il settimo mese e per il decimo mese non può essere, quindi,
riconosciuta tale contribuzione.
In allegato la circolare INPS.
Dipartimento Precari Gilda Foggia
3 agosto 2005
Circolare Inps 8
luglio 2005 n. 87