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Insegnanti più qualificati e più giovani nella nuova
scuola
Certezza del posto di lavoro agli aspiranti docenti
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via
definitiva il decreto legislativo in attuazione della legge 53/2003 che
disciplina l'accesso alla professione di docente
Cambia la formazione iniziale dei docenti delle scuole italiane, in linea con le
normative europee che richiedono per la professione di insegnante una formazione
specifica di livello universitario. Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi
in via definitiva, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca, Letizia Moratti, lo schema di decreto legislativo concernente la
definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai
fini dell'accesso all'insegnamento, in attuazione della legge 53/2003.
Il decreto prevede una formazione di pari dignità per i docenti di tutti gli
ordini e gradi di scuola. I percorsi di formazione iniziale dei docenti della
scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo si svolgeranno presso
le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, rispettivamente nei corsi di laurea magistrale e in appositi corsi
accademici di secondo livello.
Avremo insegnanti più qualificati e più giovani, e, attraverso la programmazione
delle ammissioni alle Università, che vale anche come autorizzazione a bandire i
concorsi, verrà data loro certezza del posto di lavoro, mentre nel sistema
precedente si era creata una situazione caratterizzata da aspiranti insegnanti
anche non laureati e in numero sovradimensionato. La nuova disciplina consentirà
progressivamente di risolvere il problema del precariato nelle scuole, perché a
regime sarà possibile insegnare solo con il livello più alto della formazione
universitaria. Per quanto riguarda il precariato storico viene conservato il
reclutamento dalle graduatorie permanenti dei precari storici per il 50% dei
posti da coprire, così come previsto dalla disciplina attuale. Il restante 50%
dei posti verrà coperto per concorso, al quale saranno ammessi esclusivamente
coloro che avranno conseguito i nuovi titoli abilitanti.
L'inizio dei nuovi corsi è previsto dall'anno accademico 2006-2007, per cui i
primi abilitati potranno essere assegnati alle scuole dall'anno scolastico
2008-2009.
Ma ecco, in sintesi, altri punti qualificanti della nuova normativa.
I nuovi percorsi sono programmati dalle Università nella loro autonomia in
conformità a criteri definiti con decreto del Ministro, assicurando
l'approfondimento disciplinare, i contenuti pedagogico-professionali e periodi
di tirocinio nelle scuole, oltre ad eventuali stage all'estero.
I nuovi percorsi formativi sono a numero programmato e sono ripartiti tra le
Università di ciascuna Regione in misura pari al numero dei posti che si prevede
di coprire per concorso nelle scuole statali della Regione stessa, più una
percentuale del 30% per le esigenze complessive del sistema di istruzione. Ai
corsi si accede previa selezione, dopo, aver conseguito la laurea di primo
livello o il diploma accademico di primo livello.
Un ruolo essenziale nella formazione dei docenti hanno i Centri di ateneo o di
interateneo, che verranno realizzati con compiti di organizzazione del tutorato,
svolgimento delle prove d'accesso, coordinamento delle lezioni teoriche con i
laboratori e i tirocini, raccordo con le scuole e con le altre istituzioni
formative del territorio. Tale raccordo verrà assicurato anche da professori
della scuola, comandati presso i Centri con compiti di supervisione e
coordinamento dei tirocini. I Centri realizzeranno specifiche intese con le
scuole o con reti di scuole, con le associazioni professionali e disciplinari,
gli Irre, l'Indire e l'Invalsi per assicurare una migliore integrazione e
sinergia tra i contenuti teorici curati dalle Università e la riflessione sulla
pratica professionale svolta nelle scuole.
Alla fine del corso, contestualmente al conseguimento della laurea magistrale o
del diploma accademico di secondo livello, è previsto un esame di Stato con
valore abilitante.
La programmazione dei posti avviene a cadenza triennale in base a stime
previsionali che tengono conto del numero dei posti di insegnamento, del numero
degli alunni, anche disabili e del turn-over del personale docente. Il Ministero
ripartisce poi anno per anno tra le università funzionanti nelle singole Regioni
un numero di posti pari a quelli che si prevede di coprire nelle scuole della
Regione maggiorato del 30%. La programmazione avviene per decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, che vale anche come autorizzazione a bandire i
successivi concorsi.
Gli abilitati sono assegnati alle scuole della Regione, tenendo conto delle
esigenze delle stesse scuole, per svolgere un periodo di applicazione della
durata di un anno tramite un apposito contratto di inserimento formativo al
lavoro, con assunzione di responsabilità di insegnamento sotto la supervisione
di un tutor e svolgimento di attività formative connesse all'esperienza
didattica, coordinate dal Centro di ateneo, sulla base delle indicazioni del
tutor.
Al termine dell'anno di applicazione ed in seguito a valutazione positiva
espressa dal comitato per la valutazione del servizio, i docenti potranno essere
ammessi al concorso per l'assunzione nelle scuole, già autorizzato in sede di
programmazione.
14 ottobre 2005