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Graduatorie permanenti , puntualizzazioni a cura di
Franco Capacchione
1. Tutte le abilitazioni SSIS, ad esclusione delle biennali, comportano in
ciascuna classe di concorso, diretta o corrispondente, di nuova acquisizione,
oltre agli eventuali punteggi aggiuntivi ed alla valutazione dei servizi,
militare compreso, l'attribuzione dei 6 punti spettanti a ciascuna abilitazione.
2. A parte le supervalutazioni, non è consentito superare i 12 punti nelle
scuole statali e paritarie dal 2000/01, neanche col servizio militare che, di
conseguenza, deve essere attribuito ad altra classe di concorso.
3. Nelle scuole legalmente riconosciute e nelle attuali paritarie fino al
1999/2000, il tetto massimo non valicabile, né col militare, né con gli esami di
stato, se la nomina corrisponde a quella di "membro interno", è di 6 punti. Si
possono, invece, sommare i 2 punti relativi agli esami in questione, nel caso di
conferimento di nomina quale "membro esterno" da parte del Provveditorato o CSA.
4. Le abilitazioni SSIS biennali escludono la valutazione non solo di qualsiasi
servizio d'insegnamento, ma anche del militare.
5. Alle classi di concorso rientranti negli ambiti disciplinari da 1 a 6, non va
attribuito il punto aggiuntivo per l'altra abilitazione, ma a ciascuna di esse
spettano, sempre e comunque, i 6 punti relativi all'abilitazione.
6. Le abilitazioni e gli altri titoli conseguiti nei Paesi dell'UE devono essere
necessariamente dichiarati equipollenti ai corrispondenti titoli italiani. Tali
abilitazioni possono essere valutate come titolo d'accesso, esclusivamente in
assenza di analoga abilitazione "italiana", oppure se il punteggio è più
favorevole, altrimenti vanno valutate come altri titoli.