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Respinto in Senato il sub-emendamento Manzione.
Immissioni in ruolo entro il 20 agosto.
Precari: la nuova tabella di valutazione decorre dall'a.s. 2003-2004
Manzione: governo «ridicolo» e «schizofrenico».
Colpo di scena in Senato: contrariamente alle previsioni dei giorni scorsi,
infatti, nell'odierna seduta di discussione del disegno di legge n. 2978
("Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante
disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della
pubblica amministrazione"), è stato respinto il sub-emendamento del senatore
Manzione, della Margherita, che prevedeva l'applicabilità della nuova tabella di
valutazione allegata al DL 7 aprile 2004 (supervalutazione dei servizi in scuole
montane, nelle piccole isole e nei penitenziari) solo a partire dall'a.s.
2004-2005. E ciò nonostante autorevoli esponenti della maggioranza (il ministro
Giovanardi e lo stesso sottosegretario all'istruzione Aprea) si fossero
dichiarati favorevoli alle posizioni espresse da Manzione. E' stato approvato
invece l'emendamento Asciutti, che prevede la decorrenza dei titoli di servizio
a partire dall'anno scolastico appena concluso.
Si tratta sicuramente di un brutto colpo per molti precari "storici", che negli
anni passati avevano scelto le sedi secondo le vecchie regole e ora corrono il
rischio di trovarsi scavalcati nelle graduatorie permanenti da colleghi con
minore anzianità ma che hanno avuto la "fortuna" di prestare servizio nelle
scuole di montagna. Anche perchè nella nota ministeriale 29/2004 non è stata
prevista la possibilità di integrare il modello 3 (l'elenco delle scuole scelte
dai docenti per le nomine dei presidi) e di adattare quindi le proprie scelte
con le nuove disposizioni che via via si succedevano. E’ questo, tra l'altro,
uno degli aspetti su cui la Gilda ha presentato ricorso al TAR (l'udienza è
prevista il prossimo 28 luglio).
Gli altri emendamenti approvati riguardano la proroga dei termini per le
assunzioni a tempo indeterminato, che slittano al 20 agosto, e la possibilità di
far valere il punteggio non specifico solo nello stesso ordine di scuola in cui
il servizio è stato svolto (materna ed elementare da un lato, scuola media e
scuola superiore dall'altro). Viene infine chiarito che «il servizio valutabile
in misura doppia è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata
in comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri
e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola».
Dure le reazioni del sen. Manzione: «Oggi il governo, nell'Aula del Senato, ha
dimostrato di essere ridicolo». «Desidero inoltre ricordare» continua Manzione
«che recentemente si erano espressi a favore del mio emendamento molti esponenti
della maggioranza e del governo, non ultimi il Ministro Giovanardi e il
Sottosegretario all'Istruzione Aprea. Bene, ora sappiamo che questo governo,
oltre ad essere assolutamente irrispettoso nei confronti dei diritti acquisiti e
dei principi costituzionali, è anche schizofrenico».
Di seguito, il testo degli emendamenti approvati:
8.0.2 (Commissione)
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis. (Disposizioni relative al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca)
1. Per l’anno scolastico 2004-2005 il termine del 31 luglio di cui all’articolo
4, commi 1 e 2 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è fissato al 20 agosto 2004».
8.0.200 (Asciutti)
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis. (Norme di interpretazione autentica)
1. Il punto B.3), lettera b-bis della tabella di valutazione annessa al
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4
giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che il servizio prestato nella
scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo
è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o
di attività; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo
e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a
tali tipi di scuole. Il punto B.3), lettera h della tabella di cui al precedente
periodo si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia è
esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune
classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri e non
anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola».
8.0.201 (Asciutti)
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis. (Norme di interpretazione autentica)
1. L’articolo 1, comma 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con
modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che la
rideterminazione delle graduatorie permanenti dell’ultimo scaglione previsto
dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è riferita, per
quanto concerne i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati a
partire dall’anno scolastico 2003-2004».
13 luglio 2004
Ufficio Stampa Gilda Foggia