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Maternità, retribuzione anche per i contratti a tempo determinato

Le lavoratrici madri assunte a tempo determinato dalle amministrazioni dello Stato hanno diritto a percepire l’indennità di maternità, anche se al momento del conferimento di una eventuale supplenza si trovano nel periodo di astensione obbligatoria di cui all'art. 4, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Lo dispone l’ordinanza n. 337 della Corte costituzionale depositata il 7/11/2003 e pubblicata sulla G.U. del 12/11/2003.

I fatti. Un’insegnante aveva ottenuto il conferimento di un incarico annuale di supplenza per l'anno scolastico 1990-1991 a decorrere dal 20 dicembre 1990, ma, avendo partorito il 16 novembre 1990, all'atto di conferimento della supplenza si trovava nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e quindi, pur avendo accettato l’incarico, si trovava nell’impossibilità di assumere servizio. All'insegnante non veniva riconosciuta l'indennità di maternità, sulla base dell’art.7, ultimo comma, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 11, che dispone che la nomina di personale incaricato o supplente che non può assumere servizio in base a vigenti norme di legge, ha effetto a soli fini giuridici ma non anche economici.

Il TAR del Lazio, investito della questione, ribadiva l'applicabilità al caso concreto del suddetto art.7, ultimo comma, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677 ma, nello stesso tempo, ne rilevava la sospetta incostituzionalità, sia nei confronti del principio di uguaglianza di fronte alla legge, sancito dall’articolo 3 della Costituzione, sia nei confronti del diritto ad una giusta retribuzione sancito dell’articolo 36 della Costituzione. Per queste ragioni rimetteva la questione di costituzionalità alla Corte Costituzionale.

La Corte, con l'ordinanza 337/2003, taglia la testa al toro. Le norme che il TAR riteneva di dover applicare al caso concreto sono state superate e quindi non si applicano più. In particolare l'art. 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modifiche dall'art. 1, comma 1, della legge 1° giugno 1991, n. 166, ha stabilito che il trattamento economico previsto dagli artt. 15, primo comma, e 17 della legge n. 1204 del 1971 – oggi trasfusi negli artt. 22 e 24 del testo unico approvato col decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 – si applica anche alle lavoratrici madri assunte a tempo determinato dalle amministrazioni dello Stato, che quindi hanno pieno diritto all'indennità di maternità.

Tra, l'altro, fa notare la Corte, già alcune sentenze del Consiglio di Stato avevano non solo confermato questa impostazione, ma ne avevano anche chiaramente sottolineato il valore retroattivo, valido dunque anche per i processi in corso.

20 dicembre 2003

  Il testo dell'Ordinanza