Home | Novità del sito | Community | Ricerca | Utility | Archivio | Contatti |                    

 

 


 

Convertito in legge il decreto “omnibus”
La scadenza delle nomine è fissata al 25 agosto. Respinti gli altri emendamenti.


Accogliendo le modifiche introdotte alla Camera dei deputati, è stato convertito il decreto-legge n. 136 (ddl n. 2978-B), recante disposizioni urgenti a garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (la seduta è terminata alle ore 19:33).

Respinti tutti gli emendamenti ad esse relativi, l’unico emendamento approvato è stato il n. 8-ter. 10, presentato dal Governo, che sposta ulteriormente il termine delle nomine a tempo determinato e indeterminato dei docenti alla data del 25 agosto.

Di seguito le disposizioni che modificano le leggi n. 333/2001 e n. 143/2004 in materia di graduatorie permanenti del personale docente:

Art. 8-ter. – (Disposizioni relative al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca).

1. Per l’anno scolastico 2004-2005 il termine del 31 luglio di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è fissato al 25 agosto 2004.

Art. 8-nonies. – (Norme di interpretazione autentica).

1. Il punto B.3), lettera b-bis), della tabella di valutazione annessa al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che il servizio prestato nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole. Il punto B.3), lettera h), della tabella di cui al precedente periodo si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri, e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola.

2. L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che la rideterminazione delle graduatorie permanenti dell’ultimo scaglione previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è riferita, per quanto concerne i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati a partire dall’anno scolastico 2003-2004.

Le novità introdotte comportano:

- slittamento della scadenza del 31 luglio al 25 agosto
- limitazione in senso orizzontale all’utilizzo del servizio aspecifico,
- maggiore definizione del servizio in montagna (prestato specificamente nella scuola situata oltre i 600 metri s.l.m. e in un comune montano)
- decorrenza della nuova valutazione dei titoli di servizio a partire solo dal corrente anno scolastico (compresa la supervalutazione per le cd. sedi “disagiate”)

Le GP vedranno il congelamento dei punteggi già posseduti a maggio 2003, con l'aggiunta delle novità solo in relazione al servizio prestato nell’a.s. 2003/2004.

Tornano validi quindi i servizi contemporanei già svolti, la valutazione su più graduatorie, la possibilità di cumulo di più di 12 punti annui, secondo quanto previsto dalla tabella allegata al DD dell'anno scorso.

Rimane impregiudicata la riduzione ad un terzo dei punteggi dei titoli di abilitazione, disposta con la nuova tabella di valutazione allegata alla L. 143/2004, e la valutazione degli altri titoli indicati dalla lettera C della detta nuova tabella.

Lo spirito originario del provvedimento, che, nelle intenzioni di tutti coloro che lo hanno promosso, doveva essere quello di riportare ordine ed equilibrio nelle graduatorie permanenti, in primo luogo per risolvere l'ormai annosa "querelle" tra i precari vincitori di concorso ordinario e riservato e gli specializzati SSIS, risulta in tal modo stravolto.

Rimane l”irragionevolezza” della decorrenza delle nuove regole dall’a.s. 2003/04, praticamente concluso, in luogo del 2004/05. In particolare il persistere delle supervalutazioni delle zone disagiate non risolve in alcun modo assurde e paradossali situazioni di discriminazione che si sono create e si moltiplicheranno: si pensi, ad esempio ai residenti nei comuni di montagna o agli stessi trasferimenti da una provincia “montana” ad una “pianeggiante”

Anche la nuova determinazione delle scuole di montagna non eliminerà i disguidi: i Csa non ancora dispongono dei mezzi necessari per poter sapere se una sede sia effettivamente posta al di sopra dei famosi 600 metri e quindi ci sarà una moltitudine di autocertificazioni non verificabili.


La legge di conversione entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Nel frattempo i CSA potranno già elaborare le graduatorie permanenti del personale docente in coerenza con le modifiche sopra enunciate.


Ennesimo scivolone di questo governo? Improvvisazione di un ministro incompetente? Oramai è chiaro il disegno politico.


La parola ….al TAR, a partire da domani 28 luglio (gli esiti, dati gli accorpamenti dei vari ricorsi connessi presentati, si conosceranno probabilmente verso il fine settimana).

 

Ufficio Stampa Gilda Foggia

28 luglio 2004