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Convertito in legge il decreto “omnibus”
La scadenza delle nomine è fissata al 25 agosto. Respinti gli altri emendamenti.
Accogliendo le modifiche introdotte alla Camera dei deputati, è stato convertito
il decreto-legge n. 136 (ddl n. 2978-B), recante disposizioni urgenti a
garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (la
seduta è terminata alle ore 19:33).
Respinti tutti gli emendamenti ad esse relativi, l’unico emendamento approvato è
stato il n. 8-ter. 10, presentato dal Governo, che sposta ulteriormente il
termine delle nomine a tempo determinato e indeterminato dei docenti alla data
del 25 agosto.
Di seguito le disposizioni che modificano le leggi n. 333/2001 e n. 143/2004 in
materia di graduatorie permanenti del personale docente:
Art. 8-ter. – (Disposizioni relative al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca).
1. Per l’anno scolastico 2004-2005 il termine del 31 luglio di cui all’articolo
4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è fissato al 25 agosto 2004.
Art. 8-nonies. – (Norme di interpretazione autentica).
1. Il punto B.3), lettera b-bis), della tabella di valutazione annessa al
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che il servizio prestato nella
scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo
è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o
di attività; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo
e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a
tali tipi di scuole. Il punto B.3), lettera h), della tabella di cui al
precedente periodo si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura
doppia è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune
classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri, e non
anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola.
2. L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso
che la rideterminazione delle graduatorie permanenti dell’ultimo scaglione
previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001,
n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è
riferita, per quanto concerne i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli
prestati a partire dall’anno scolastico 2003-2004.
Le novità introdotte comportano:
- slittamento della scadenza del 31 luglio al 25 agosto
- limitazione in senso orizzontale all’utilizzo del servizio aspecifico,
- maggiore definizione del servizio in montagna (prestato specificamente nella
scuola situata oltre i 600 metri s.l.m. e in un comune montano)
- decorrenza della nuova valutazione dei titoli di servizio a partire solo dal
corrente anno scolastico (compresa la supervalutazione per le cd. sedi
“disagiate”)
Le GP vedranno il congelamento dei punteggi già posseduti a maggio 2003, con
l'aggiunta delle novità solo in relazione al servizio prestato nell’a.s.
2003/2004.
Tornano validi quindi i servizi contemporanei già svolti, la valutazione su più
graduatorie, la possibilità di cumulo di più di 12 punti annui, secondo quanto
previsto dalla tabella allegata al DD dell'anno scorso.
Rimane impregiudicata la riduzione ad un terzo dei punteggi dei titoli di
abilitazione, disposta con la nuova tabella di valutazione allegata alla L.
143/2004, e la valutazione degli altri titoli indicati dalla lettera C della
detta nuova tabella.
Lo spirito originario del provvedimento, che, nelle intenzioni di tutti coloro
che lo hanno promosso, doveva essere quello di riportare ordine ed equilibrio
nelle graduatorie permanenti, in primo luogo per risolvere l'ormai annosa
"querelle" tra i precari vincitori di concorso ordinario e riservato e gli
specializzati SSIS, risulta in tal modo stravolto.
Rimane l”irragionevolezza” della decorrenza delle nuove regole dall’a.s.
2003/04, praticamente concluso, in luogo del 2004/05. In particolare il
persistere delle supervalutazioni delle zone disagiate non risolve in alcun modo
assurde e paradossali situazioni di discriminazione che si sono create e si
moltiplicheranno: si pensi, ad esempio ai residenti nei comuni di montagna o
agli stessi trasferimenti da una provincia “montana” ad una “pianeggiante”
Anche la nuova determinazione delle scuole di montagna non eliminerà i disguidi:
i Csa non ancora dispongono dei mezzi necessari per poter sapere se una sede sia
effettivamente posta al di sopra dei famosi 600 metri e quindi ci sarà una
moltitudine di autocertificazioni non verificabili.
La legge di conversione entrerà in vigore il giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Nel frattempo i CSA potranno già
elaborare le graduatorie permanenti del personale docente in coerenza con le
modifiche sopra enunciate.
Ennesimo scivolone di questo governo? Improvvisazione di un ministro
incompetente? Oramai è chiaro il disegno politico.
La parola ….al TAR, a partire da domani 28 luglio (gli esiti, dati gli
accorpamenti dei vari ricorsi connessi presentati, si conosceranno probabilmente
verso il fine settimana).
Ufficio Stampa Gilda Foggia
28 luglio 2004