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Assunzioni a tempo indeterminato: che sia la volta
buona?
In sede di conversione in legge del DL 97/2002, ieri 26 maggio è stato approvato
un emendamento che prevede l'adozione, entro il 31 gennaio 2005, di un piano
triennale di assunzioni a tempo indeterminato, per la copertura dei posti
disponibili e vacanti.
Sembra quindi trovare finalmente accoglimento la richiesta della Gilda degli Insegnanti e di altri sindacati di procedere alla copertura delle cattedre vacanti, richiesta motivata - per quel che riguarda la Gilda - non solo dalla legittima rivendicazione del diritto a un posto di lavoro stabile per migliaia di precari, ma anche dalla difesa della qualità della scuola, gravemente compromessa dall'instabilità delle cattedre e dalla conseguente perdita della continuità didattica per numerose classi e materie di insegnamento.
La notizia va naturalmente accolta senza trionfalismi e facili entusiasmi, perchè l'emendamento dovrà superare lo scoglio della Finanziaria, tuttavia si tratta di un segnale in controtendenza, rispetto alla dissennata politica di tagli e risparmi di questo Governo, che lascia ben sperare.
A meno che, naturalmente, non sia solo una trovata elettorale...
Pubblichiamo il testo dell'emendamento e, a seguire, l'elenco di tutti gli emendamenti approvati in Commissione.
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis
Con decreto del Ministro dell’Istruzione, della ricerca e dell’università, di
concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze,
è adottato, entro il 31 gennaio 2005, nel rispetto di quanto previsto dal comma
2, un piano pluriennale di nomine a tempo indeterminato che, nel corso del
prossimo triennio, consenta la copertura dei posti disponibili e vacanti.
All’attuazione del piano di cui al comma 1 si provvede mediante finanziamenti da
iscrivere annualmente nella legge finanziaria.
Lo schema di decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere, corredato di
relazione tecnica, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di
trasmissione del medesimo schema di decreto.
Entro i trenta giorni successivi all’espressione dei pareri, il Governo, ove non
intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente
con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai
necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi alle
Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di
trasmissione.