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Riforma Organi Collegiali: si riparte!
La VII Commissione Cultura della Camera torna a discutere delle riforma degli
Organi Collegiali, sulla base di un nuovo
testo,
predisposto dal Comitato ristretto, che unifica le diverse proposte fin qui
presentate sulla materia: C. 774
Angela Napoli, C. 1186
Grignaffini, C. 1954 Gambale,
C. 2010 Adornato e
C. 2221 Titti De Simone. Il
testo unificato, comunque, non sembra ottenere il consenso di tutti i gruppi,
come riferito da Ferdinando Adornato, presidente della Commissione, nella
riunione del 17 novembre scorso.
Le modifiche introdotte adeguano il precedente
disegno di legge C.
1186, approvato dalla Commissione nell’ormai lontano febbraio 2002, alla
riforma Moratti e alla riforma della Costituzione. Invariata resta la struttura
complessiva degli organi della scuola, compresa l’abolizione del consiglio di
classe. Ecco, in sintesi, le principali novità.
Art. 1 (Governo delle istituzioni scolastiche) - Al comma 5 si afferma
che gli obiettivi educativi e formativi, che trovano espressione nel Piano
dell’Offerta Formativa, devono essere coerenti «con le indicazioni nazionali
adottate in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53» (riforma Moratti). Si
precisa inoltre che il POF «tiene conto delle prevalenti richieste delle
famiglie».
Art. 5 (Composizione del consiglio della scuola) - Continua ad essere
composta da undici membri, ma diminuisce da cinque a quattro la componente
genitori e studenti, mentre aumenta da tre a quattro numero dei docenti (nel
precedente ddl era prevista la presenza di tre docenti in tutti gli ordini di
scuola e di cinque genitori nella scuola materna, elementare e media, e tre
genitori e due studenti nella scuola superiore). Tenuto conto delle dimensioni
della scuola, il regolamento di istituto può prevedere l’aumento della
composizione del consiglio fino ad un massimo di quattro unità, suddivise
pariteticamente tra docenti e genitori primo ciclo di istruzione, o tra docenti,
genitori e studenti nel secondo ciclo.
Il consiglio della scuola torna ad essere presieduto da un genitore (nel testo
precedente la presidenza era assegnata al dirigente scolastico). Al presidente è
affidata la convocazione dell’organo e la stesura dell’ordine del giorno.
Cassata la possibilità di convocazione da parte del garante dell’utenza.
Confermata la possibilità di convocazione del consiglio da parte di due terzi
dei membri.
Art. 6 (Collegio dei docenti) - Il collegio dei docenti è composto, oltre
che dal personale a tempo indeterminato e determinato in organico nella scuola,
anche dai «docenti a contratto e dagli esperti che svolgono incarichi per gli
insegnamenti facoltativi ed opzionali secondo quanto previsto dalle norme in
vigore». Il POF deve essere «comprensivo delle attività educative e didattiche,
sia obbligatorie che facoltative ed opzionali, sulla base dell’orario per esse
previste dalle norme emanate in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53». Il
presidente del collegio è sempre il dirigente scolastico, che però «è coadiuvato
da un vice presidente, da lui scelto tra i docenti di ruolo, al quale può
delegare specifici compiti» (la figura del vice presidente non era prevista nel
testo del 2002).
Art 9 (Nuclei di valutazione del funzionamento della scuola) - Il «nucleo
di valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del servizio» è ora presieduto
dal dirigente scolastico (nel precedente testo il dirigente nemmeno vi faceva
parte) ed è composto da un genitore (prima era il garante dell’utenza) e da un
docente «diversi da quelli che fanno parte del consiglio della scuola», nonché
da un soggetto esterno all’istituzione scolastica.
Art. 10 (Comitato per la valutazione del servizio dei docenti) - Questo
articolo mancava del tutto nel precedente testo. Il suo compito principale
consiste nella «valutazione dell’attività di insegnamento svolta sulla base
degli appositi contratti di formazione e lavoro previsti dall’articolo 5, comma
1, lettera e), della legge 28 marzo 2003, n. 53».
Art. 11 (Disposizioni finanziarie) - All’articolo è stato aggiunto un
comma che stabilisce la totale gratuità della partecipazione agli organi
collegiali.
3 dicembre 2004
Ufficio Stampa Gilda Foggia
Riforma Organi Collegiali - Testo unificato
predisposto dal comitato ristretto