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Ma l’assistenza deve avvenire in via esclusiva
Docenti inamovibili se assistono un disabile
(Consiglio di Stato 2683/2003)

La docente che dimostra di essere l’unica parente in grado di prendersi cura del soggetto portatore di handicap grave, non può essere trasferita contro la sua volontà. E dunque, non può essere collocata nella graduatoria d’istituto tesa all’individuazione del docente soprannumerario. Così ha deciso il Consiglio di Stato, che ha annullato un provvedimento di mobilità autoritativa emesso nei confronti di un’insegnante, che assisteva, in via esclusiva, il fratello riconosciuto quale handicappato grave. La docente, peraltro, aveva già presentato ricorso al Tar della Calabria, ottenendo il rigetto della domanda. Ma il Consiglio di Stato ha ribaltato il giudizio di primo grado, ritenendo che la docente aveva presentato una documentazione sufficiente per giustificare la precedenza prevista dall’articolo 33 della legge 104/92. Precedenza che prevede la inamovibilità dei soggetti che assistono, in via esclusiva, parenti handicappati gravi, che non possono essere curati da altri soggetti appartenenti alla stessa famiglia dell’affidatario. Il collegio amministrativo, dunque, ha annullato il trasferimento d’ufficio disponendo la reintegrazione dell’insegnante nella sede dalla quale era stata ingiustamente trasferita.

 

24 giugno 2003