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Ma l’assistenza
deve avvenire in via esclusiva
Docenti inamovibili se assistono un disabile
(Consiglio
di Stato 2683/2003)
La docente che dimostra di essere l’unica parente in grado di prendersi cura del
soggetto portatore di handicap grave, non può essere trasferita contro la sua
volontà. E dunque, non può essere collocata nella graduatoria d’istituto tesa
all’individuazione del docente soprannumerario. Così ha deciso il
Consiglio di Stato,
che ha annullato un provvedimento di mobilità autoritativa emesso nei confronti
di un’insegnante, che assisteva, in via esclusiva, il fratello riconosciuto
quale handicappato grave. La docente, peraltro, aveva già presentato ricorso al
Tar della Calabria, ottenendo il rigetto della domanda. Ma il Consiglio di Stato
ha ribaltato il giudizio di primo grado, ritenendo che la docente aveva
presentato una documentazione sufficiente per giustificare la precedenza
prevista dall’articolo 33 della legge 104/92. Precedenza che prevede la
inamovibilità dei soggetti che assistono, in via esclusiva, parenti handicappati
gravi, che non possono essere curati da altri soggetti appartenenti alla stessa
famiglia dell’affidatario. Il collegio amministrativo, dunque, ha annullato il
trasferimento d’ufficio disponendo la reintegrazione dell’insegnante nella sede
dalla quale era stata ingiustamente trasferita.
24
giugno 2003