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Mobbing: indennizzabili le sole malattie professionali di cui sia accertata la causa di lavoro


Non costituisce atto idoneo a recare statuizioni la circolare dell'INAIL n. 71/2003 avente ad oggetto i disturbi psichici da costrittività organizzativa sul lavoro, con la quale l'ente ha inteso regolare l'approccio dei propri organismi accertatori al fenomeno del mobbing, modificando di fatto l'assetto delle malattie indennizzabili. Una malattia non "tabellata" non può infatti essere trattata legittimamente dall'INAIL come se godesse di una presunzione relativa di derivazione causale dall'attività lavorativa, dovendone gli elementi essenziali essere indicati in base a definizioni scientifiche serie e rigorose. Neppure la circolare può disporre in ordine all'inversione dell'onere della prova che grava in capo al solo lavoratore.


TAR Lazio - Roma, Sentenza 4 luglio 2005, n. 5454