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Il TAR del Lazio condanna l'amministrazione scolastica
Sentenza 25 giugno 2004
Non sono in grado di dire se sia la prima in assoluto ma, sicuramente, è la
prima volta che l'amministrazione scolastica viene condannata - dal Tar Lazio
con una sentenza che ha valore su tutto il territorio nazionale - per punire
(testuale) (...) "una escalation di vessazioni che si è concretata nella
creazione di un clima tale da favorire e provocare la reazione della ricorrente;
e che ha costituito il contesto - e il pretesto - per l'azione persecutoria a
danno della medesima. Azioni manifestamente dolose poste in essere al
preordinato scopo di fare cadere la ricorrente in tranello (...)"
Condannando l'Amministrazione al pagamento dei danni non patrimoniali (art. 2059
cod. civ), che discendono da un concorso di responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale, che si concretano, in ultima analisi, in una lesione di un
diritto della personalità della ricorrente. Ai fini della relativa liquidazione
- recita il dispositivo della sentenza citandone un'altra che "ha fatto scuola"
-, occorre considerare sia il danno biologico, sia il danno "esistenziale",
comprendente il danno alla professionalità (danno da demansionamento, danno
all'immagine) e le sofferenze patite dal lavoratore per aver lavorato in un
ambiente ostile e pregiudizievole (Trib. Tempio Pausania, 10 luglio 2003).
Danno non patrimoniale che la Corte amministrativa ha quantificato in 30mila
euro.
Grazia Perrone
Testo della sentenza