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MOBBING: una frattura relazionale
Potrei definire così il senso intrinseco del Convegno (MOBBING: rilevanza
sociale e forme di tutela nel pubblico, nel privato e nella scuola
dell’autonomia) svoltosi venerdì 6 giugno presso l’Aula Magna della Corte
d’Appello in Bari.
Al convegno – patrocinato, tra gli altri, dal MIUR, dall’Università agli studi
di Bari e dall’Ordine degli Avvocati di Bari – hanno presenziato numerosi
relatori i quali hanno “illuminato” da angolazioni diverse (in un’ottica …
interdisciplinare) i molteplici aspetti del “pianeta” mobbing con relazioni di
alto spessore culturale, giuridico e scientifico.
Senza far torto ad alcuno vorrei soffermarmi – in questa nota – su 4 di esse
poiché contengono – a parer mio – i maggiori elementi di riflessione e di
elaborazione critica. Esse – nell’ordine di esposizione – sono:
1. Prof. Avv. Tommaso Germano Docente di Diritto e Previdenza Sociale
dell’Università di Bari;
2. Dott. Pietro Curzio magistrato presso la Corte d’Appello di Bari;
3. Senatrice Marida Dentamaro (Udeur);
4. Dott. Giovanni Lacoppola Dirigente MIUR-Puglia.
Il Prof. Germano ha rilevato - in premessa - che il mobbing è un fenomeno
sociale noto da tempo che trova fondamento sociologico nell’individualismo più
sfrenato che si coniuga in prevaricazione sistematica soprattutto a causa della
mancanza di una legislazione ad hoc che - in una situazione di incertezza del
diritto violato – produce una, sostanziale, impunità sociale. Ha,poi,
relazionato sulle varie proposte giuridiche presentate in Parlamento dalle forze
politiche in un’ottica “trasversale”. Ovvero che le comprende tutte: da
Rifondazione Comunista ad Alleanza Nazionale. Questa “proliferazione”
legislativa è sicuramente un indicatore di attenzione sociale ma – in mancanza
di determinazione finale – appare anche come una forma di “propaganda” a buon
mercato. Il docente universitario dopo aver rammentato il lavoro del Prof.
Michele Oricchio (Il mobbing nel pubblico impiego.) che ha avuto il grande
merito di esplicitare in forma compiuta il fenomeno mobbing anche nel pubblico
impiego è passato ad elencare alcuni aspetti – a parer suo – di criticità nella
legislazione esistente che non si è minimamente uniformata per far fronte alle
notevoli variazioni ordinamentali (in merito ad una nuova concezione di tutela
del lavoro subordinato del lavoro) in seguito alle trasformazioni prodotte nel
pubblico impiego in seguito alla privatizzazione del rapporto di lavoro (legge
29/93 e successive). In particolare si è soffermato sull’art. 5 comma 4 della
legge sulle pari opportunità che pone in carico al querelante l’onere della
prova in caso di citazione in giudizio e ne ha richiesto il ribaltamento ...
cosa, del resto, esplicitata anche nei disegni di legge in discussione presso la
Commissione parlamentare competente. Richiesta – questa – che ha suscitato un
gustoso “battibecco” con il Prof. Cianciola il quale ha considerato – nel suo
intervento - questa richiesta un esempio di “inciviltà” giuridica. Osservazione
prontamente rintuzzata dal prof. Germano che ha rammentato al suo interlocutore
che (…)”tutte le proposte di legge in discussione prevedono la denuncia penale
per il ricorrente nel caso in cui le accuse formulate dovessero rivelarsi – in
sede di giudizio - false e lesive dell’onorabilità del soggetto accusato di
praticare il mobbing (..)”.
L’intervento del Dott. Curzio – più tecnico rispetto al precedente – si è
soffermato, in primis, sulla considerazione che – allo stato – manca, nel nostro
Paese, una definizione giuridica del mobbing che sia condivisa e univoca a
livello nazionale. Di più. Il magistrato – dopo aver rammentato ai presenti che
la Regione Lazio si è gia dotata di una legislazione anti-mobbing – paventa il
rischio che – in mancanza di una iniziativa legislativa centrale – vi sia una
“proliferazione” legislativa a livello locale in forza del disposto normativo
scaturito dalla modifica del Titolo V della Costituzione. A ciò andrebbero
aggiunti – nella “querelle” di definizioni giuridiche e di interventi
legislativi – i vari Contratti collettivi che – specie nella pubblica
amministrazione – prevedono esplicitamente una parte giuridica avente valore
erga omnes. Nel ribadire che la pratica mobbistica va a colpire il singolo
soggetto nei suoi diritti minimi (o naturali secondo la definizione lucreziana),
il magistrato barese ha elencato gli aspetti giurisprudenziali esistenti nel
nostro ordinamento al fine di tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore.
A cominciare dal celeberrimo articolo 2087 del Codice Civile che, sia pur datato
(è del 1942!), costituisce – allo stato – la fonte giuridica maggiormente
utilizzata dalla magistratura del Lavoro in caso di contenzioso
giurisprudenziale (è possibile visionare l’articolo in oggetto – con un breve
commento – digitando il link: Il mobbing “declinato” da De Mauro.) . E’ passato,
poi, ad evidenziare l’evoluzione della giurisprudenza del lavoro che ha compiuto
– in questi anni – una sorta di “supplenza” del legislatore istituendo e
recependo (attraverso sentenze passate in giudicato) quanto di innovativo – in
tema di tutela della persona - proveniva dalla società civile. In un’ottica
interdisciplinare come dicevo in premessa. Ovvero, recependo quello che gli
studi di Leymann (in Svezia) prima, e Harold Age dopo, hanno evidenziato in
materia di danno biologico (che – esplicitando aspetti patologici - è possibile
stabilire attraverso esami diagnostici specifici) e di danno esistenziale più
difficile da comprovare in sede giurisprudenziale poiché non manifesta
sintomatologie “visibili” ma che attiene la “persona” nella sua … integrità
sociale e affettiva.
La Sen. Dentamaro – replicando al Dott. Curzio - ha escluso la possibilità di
uno stravolgimento normativo del Codice di procedura civile che – anche con la
modifica del Titolo V della Costituzione – rimane saldamente di esclusiva
competenza statuale (inteso come organo legislativo centrale). Più possibilista,
invece, si è dichiarata per quanto concerne la devoluzione amministrativa di
alcuni aspetti della vita sociale. Come – ad esempio - la scuola e la sanità in
cui non ha escluso la possibilità – per le Regioni – di formulare regole
(norme!) amministrative che potrebbero contribuire a creare confusione
interpretativa (di natura culturale e giuridica) sul tema in oggetto. Nel
ribadire la disponibilità del centro-sinistra ad attivarsi affinché anche il
nostro Paese si doti di una legislazione anti-mobbing che miri ad eliminare e
prevenire i conflitti nei luoghi di lavoro la parlamentare ha denunciato
l’inerzia delle forze governative e – in particolare – dell’undicesima
Commissione i cui lavori sono sospesi da circa un anno.
L’intervento del dott. Lacoppola è stato breve ma intenso di pathos. Dopo aver
premesso – con una battuta fulminante – che non avrebbe parlato del “suo”
mobbing ha denunciato la presenza nella scuola (ed in particolare in provincia
di Bari) di una conflittualità dapprima latente e ora sempre più manifesta e
diffusa. Conflittualità che è esplosa a partire dalla formulazione del decreto
che ha conferito autonomia gestionale e amministrativa alle singole istituzioni
scolastiche nonché la dirigenza a soggetti non in possesso di … adeguati e
documentati requisiti relazionali in merito alla gestione delle risorse umane.
Nelle scuole pugliesi – ha denunciato il dirigente – è in atto una guerra di
tutti contro tutti. Docenti contro dirigenti; dirigenti contro docenti, DSGA e
personale ATA. Sempre più spesso i rapporti interpersonali – quando non vengono
“devoluti” all’autorità giudiziaria con tutte le conseguenze in tema di
inasprimento delle relazioni professionali e di peggioramento del “servizio”
scuola facilmente intuibili – sono caratterizzati da insulti, insinuazioni,
determinazioni arbitrarie e al limite della correttezza giuridica. Insomma dal
MOBBING. (cfr.
Bari:
preside condannato per ingiuria.)
Una considerazione amara specie se si considera che la scuola è – o dovrebbe
essere – il luogo della relazione per eccellenza. Quella relazione – tipicamente
umana – che si coniuga in un’infinità di atteggiamenti positivi ed emulativi in
cui – ahimé – l’emarginazione e la discriminazione umana e sociale lungi
dall’essere bandita, denunciata e rimossa viene praticata, tollerata e …
ignorata.
Grazia Perrone
NOTA a margine: è possibile visionare una vasta gamma di documenti sul tema in
oggetto nel sito GILDA al link:
NoMobbing