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Il MOBBING fa breccia in aula
E’ questo il titolo scelto da Italia Oggi del 4 marzo 2003 (nota a firma di
Giuseppe Pennisi) per denunciare la crescita esponenziale del numero di
controversie nel mondo della scuola riconducibili a pratiche mobbistiche.
L’editorialista, dopo aver informato sull’esito (negativo) di una istanza
finalizzata al riconoscimento del danno biologico operato da un tribunale di
Sassari (sezione Lavoro), precisa alcune circostanze inderogabili alle quali il
lavoratore (nel caso specifico una direttrice dei Servizi generali e
Amministrativi) deve attenersi se vuole avere qualche “chance” di successo in un
procedimento giudiziale che lo obbliga (in base alle norme vigenti) all’onere
della prova.
In primo luogo una precisazione. L’istanza di risarcimento del danno biologico
(da mobbing) è proposta dal dipendente nei confronti del datore di lavoro (e il
dirigente scolastico è tale ai sensi delle nuove norme vigenti) poiché
civilmente responsabile (ai sensi dell’art. 2087 CPC) per i danni e i rischi
derivanti dall’ambiente di lavoro. Ragione per la quale il dirigente scolastico
è tenuto a prevedere (nel Piano di valutazione dei rischi formulato ai sensi
della Legge 626/94) e rimuovere le cause che potrebbero pregiudicare l’integrità
fisica e la personalità professionale e morale di tutti i lavoratori sottoposti
alla sua giurisdizione discrezionale.
Il ricorrente dal canto suo deve provare davanti al giudice monocratico:
a) i fatti considerati persecutori che devono avere una cadenza periodica e
perdurare nel tempo;
b) gli effetti (ovvero la patologia lamentata) determinati dall’attività
illecita sulla salute psicofisica del ricorrente.
***
Chiarito questo propongo alla cortese attenzione dei lettori una nota di cronaca
sul tema in oggetto con una breve, premessa. Accade sempre più spesso – nella
scuola dell’autonomia – che la tutela di un diritto soggettivo giuridicamente
rilevante (quale, ad esempio, il diritto di accesso ai documenti, l’esercizio
delle prerogative sindacali, la libertà di parola o di espressione, il beneficio
di usufruire permessi per esercitare il diritto allo studio e/o per assistere un
parente disabile – ai sensi e per effetto della Legge 104/92…) sia visto in
“malo modo” dall’Amministrazione scolastica. Che reagisce in modo … “scomposto”.
Diciamo così. Quella che segue è la scarna cronaca di una ordinaria
manifestazione di “diritti negati” in un ambiente – quello didattico-educativo –
che dovrebbe essere pervaso da spirito di collaborazione, di tolleranza, di
rispetto, di integrazione sociale. Se ciò non è stato – nel caso in specie – lo
deciderà la giurisprudenza penale. Ed è una cosa che – prescindere dagli esiti
processuali – non può che far male. Alla scuola e a noi stessi.
Grazia Perrone

Mobbing, preside a giudizio
Insegnanti contro
Dovrà comparire davanti ai giudici del tribunale penale il modicano Vincenzo Di
Martino Russo, 62 anni, dirigente scolastico dell'Istituto «Scrofani-E.Ciaceri»
di Modica, finito avanti ai magistrati in quanto ritenuto responsabile dei reati
di abuso d'ufficio ed ingiurie. E' stata questa la decisione del giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale, Maurizio Gurrieri che, accogliendo la
richiesta avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Domenico Platania, ha stabilito il rinvio a giudizio del preside.
A denunciare i fatti all'autorità giudiziaria sarebbe stata un'insegnante di materie letterarie dell'istituto a capo del quale si trova il prof. Di Martino Russo. Secondo la denunciante, stante i termini della querela, dietro i comportamenti del dirigente ci sarebbe un caso di cosiddetto «mobbing». La vicenda che avrebbe quale presunta vittima la stessa denunciante, costituitasi parte civile tramite il difensore di fiducia, avvocato Vincenzo Iozzia, sarebbe iniziata circa tre anni fa quando l'anziana madre convivente si ammalava e, dunque, si trovava nella necessità di essere assistita. Da quel momento sarebbero nati i primi contrasti fra l'insegnante ed il proprio superiore, responsabile dell'Istituto.
Quest'ultimo avrebbe, sempre secondo la presunta "vittima", diluito l'orario settimanale delle lezioni della giovane professoressa in tutti i sei giorni settimanali anzichè in cinque giorni, eliminando così il riposo settimanale riconosciuto a tutti gli insegnanti. Inoltre il preside avrebbe negato alla docente di usufruire dei tre giorni mensili di permesso previsti dalla legge del 5 febbraio 1992 n. 104 a favore dei dipendenti che convivono con familiari bisognosi di essere accuditi. Sembra, inoltre, che il preside, nel corso di una discussione con l'insegnante scaturita appunto per ragioni d'ufficio, avesse proferito frasi offensive, in presenza di altre persone. L'insegnante lamenta anche che i dispiaceri dovuti ai contrasti sorti con il proprio superiore le abbiano causato gravi problemi di salute. La donna, che avrebbe somatizzato i continui dissapori, sarebbe attanagliata da crisi di ansia che l'avrebbero costretta a ricorrere alla cure dei sanitari. I particolari della vicenda si conosceranno nel corso del processo la cui prima udienza è fissata per il prossimo 28 maggio.
Anna Maria Ermigiotti
2 marzo 2003

Cresce nei
tribunali italiani il numero di controversie nel mondo della scuola
Il mobbing fa breccia in aula
Ma l'accertamento della responsabilità è difficile
Il tribunale di Sassari, sezione lavoro, ha rigettato la domanda di risarcimento
del danno per mobbing proposta da una direttrice dei servizi generali e
amministrativi per presunte vessazioni e persecuzioni subite a opera del
dirigente scolastico. Il dispositivo della sentenza è stato reso noto da pochi
giorni, a conclusione della fase istruttoria della causa; la motivazione sarà
pubblicata successivamente.
La sentenza acquista rilievo non solo per il fatto in sé. Sul tema dei rapporti
tra dirigente scolastico e direttore dei servizi della scuola, delineati in
relazione alle funzioni e ai profili professionali, le interpretazioni non
sempre puntuali di una normativa, per la verità non rigorosamente coerente,
hanno fatto sorgere contrasti anche profondi, che hanno trovato e trovano sbocco
nelle accuse di mobbing. Sono in corso, a oggi, diverse cause dinanzi ai
tribunali per tali questioni; per altre, prospettate come casi tipici di mobbing,
è in fase di espletamento il tentativo obbligatorio di conciliazione, necessario
passaggio per introdurre poi il ricorso al giudice. L'amministrazione
difficilmente può aderire a una pretesa risarcitoria di tal genere; a parte il
fatto che un'attività persecutoria, in quanto intenzionale e mirata oltre che
ingiusta, esporrebbe l'autore della condotta illecita a responsabilità
personali. Non sarebbe operativa, per la volontarietà della condotta ritenuta
ingiustamente vessatoria e persecutoria, la copertura assicurativa della polizza
(prevista dal contratto di lavoro per l'area dirigenziale) ´responsabilità
civile terzi' stipulata dall'amministrazione o dall'organizzazione sindacale
alle quale il dirigente aderisce.
L'ACCERTAMENTO DEL MOBBING
La domanda di risarcimento per danni provocati da mobbing è proposta dal
dipendente interessato nei confronti del datore di lavoro (e, quindi, della
pubblica amministrazione), anche se autore della condotta illecita è il
dirigente o altro dipendente. Il datore di lavoro, in quanto civilmente
responsabile verso i dipendenti per i rischi e i danni derivati dall'ambiente
(comprensivo della componente umana), è chiamato a garantire il lavoratore dalle
situazioni connesse all'attività di lavoro che dovessero pregiudicare la sua
integrità fisica e la sua personalità professionale e morale. Dinanzi al giudice
(unico) designato a decidere con sentenza la controversia, debbono essere
provati, a cura di colui che promuove la causa, i fatti considerati
manifestazione concreta dell'intento persecutorio e vessatorio peculiare del
mobbing, nonché gli effetti determinati dall'attività illecita, che possano
concretizzarsi in sofferenze e in patologie fisiche, più spesso di tipo
psicologico a carattere depressivo ansioso.
Deve tuttavia trattarsi sempre di effetti collegabili a una condotta illecita,
determinativa di ingiusto danno, in quanto lesiva dei diritti della persona e
della personalità. Non sono, e non possono considerarsi ingiusti i richiami allo
svolgimento dei compiti e delle mansioni; le sollecitazioni e l'assegnazione di
termini temporali o di scadenze congrue e comunque correlate ad esigenze di
servizio; i procedimenti attivati e le sanzioni disciplinari irrogate in
relazione a inadempimenti. Non potrebbero essere considerate rilevanti, sotto il
profilo dell'illeceità caratterizzante il mobbing, eventuali situazioni
rientranti nell'esercizio della funzione (e relativo potere del dirigente)
connessa alla responsabilità per il buon andamento del servizio, ma vissute o
interpretate dal dipendente per personale tendenza all'ansietà, come forme
persecutorie e vessatorie o come maltrattamenti.
Nelle relazioni interpersonali viene dato spesso rilievo ai modi di porsi,
rispetto ai contenuti e alle finalità dei rapporti. Può verificarsi che certi
atteggiamenti assumano caratteri impropri rispetto alle situazioni,
all'ambiente, quindi alle convenienze.
L'attività mobbidica, tuttavia, si sostanzia nella ripetizione continuativa e
sistematica di comportamenti lesivi della persona e della personalità, perciò è
determinativa di un ingiusto danno.
IL RISARCIMENTO
Nelle relazioni tra il dirigente scolastico e il direttore dei servizi generali
e amministrativi vengono tradotti e riportati a fatti di mobbing contrasti e
reazioni attinenti a una diversa interpretazione dei compiti relativi alle due
figure. In questo pesano, da una parte, le consuetudini insorte nel tempo e in
un diverso assetto; dall'altra la rivendicazione di margini operativi che vanno
al di là dell'autonomia tecnica (per l'attività amministrativo contabile) e del
coordinamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, finalizzato al
funzionamento dell'istituzione scolastica e alle esigenze e direttive (che non
possono rimanere inevase o non realizzate) del capo di istituto, responsabile
del funzionamento e dei risultati ottenuti.
In questo quadro (le situazioni attinenti ai giudizi intentati) sembra che il
contrasto relativo all'esercizio o al limite delle rispettive funzioni sia
sempre e comunque un fatto di mobbing: scaturirebbero comportamenti e pretese
che finirebbero per condizionare e ledere la professionalità e la personalità
del direttore dei servizi amministrativi. Situazioni che, ai fini
dell'accertamento di un'attività mobbidica e della condanna dell'amministrazione
al risarcimento del danno, debbono essere provate con riferimento non solo ai
fatti, ma anche all'animus nocendi.