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Il MOBBING fa breccia in aula

E’ questo il titolo scelto da Italia Oggi del 4 marzo 2003 (nota a firma di Giuseppe Pennisi) per denunciare la crescita esponenziale del numero di controversie nel mondo della scuola riconducibili a pratiche mobbistiche.

L’editorialista, dopo aver informato sull’esito (negativo) di una istanza finalizzata al riconoscimento del danno biologico operato da un tribunale di Sassari (sezione Lavoro), precisa alcune circostanze inderogabili alle quali il lavoratore (nel caso specifico una direttrice dei Servizi generali e Amministrativi) deve attenersi se vuole avere qualche “chance” di successo in un procedimento giudiziale che lo obbliga (in base alle norme vigenti) all’onere della prova.

In primo luogo una precisazione. L’istanza di risarcimento del danno biologico (da mobbing) è proposta dal dipendente nei confronti del datore di lavoro (e il dirigente scolastico è tale ai sensi delle nuove norme vigenti) poiché civilmente responsabile (ai sensi dell’art. 2087 CPC) per i danni e i rischi derivanti dall’ambiente di lavoro. Ragione per la quale il dirigente scolastico è tenuto a prevedere (nel Piano di valutazione dei rischi formulato ai sensi della Legge 626/94) e rimuovere le cause che potrebbero pregiudicare l’integrità fisica e la personalità professionale e morale di tutti i lavoratori sottoposti alla sua giurisdizione discrezionale.

Il ricorrente dal canto suo deve provare davanti al giudice monocratico:

a) i fatti considerati persecutori che devono avere una cadenza periodica e perdurare nel tempo;

b) gli effetti (ovvero la patologia lamentata) determinati dall’attività illecita sulla salute psicofisica del ricorrente.


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Chiarito questo propongo alla cortese attenzione dei lettori una nota di cronaca sul tema in oggetto con una breve, premessa. Accade sempre più spesso – nella scuola dell’autonomia – che la tutela di un diritto soggettivo giuridicamente rilevante (quale, ad esempio, il diritto di accesso ai documenti, l’esercizio delle prerogative sindacali, la libertà di parola o di espressione, il beneficio di usufruire permessi per esercitare il diritto allo studio e/o per assistere un parente disabile – ai sensi e per effetto della Legge 104/92…) sia visto in “malo modo” dall’Amministrazione scolastica. Che reagisce in modo … “scomposto”. Diciamo così. Quella che segue è la scarna cronaca di una ordinaria manifestazione di “diritti negati” in un ambiente – quello didattico-educativo – che dovrebbe essere pervaso da spirito di collaborazione, di tolleranza, di rispetto, di integrazione sociale. Se ciò non è stato – nel caso in specie – lo deciderà la giurisprudenza penale. Ed è una cosa che – prescindere dagli esiti processuali – non può che far male. Alla scuola e a noi stessi.


Grazia Perrone

 


 

 

 

Mobbing, preside a giudizio
Insegnanti contro


Dovrà comparire davanti ai giudici del tribunale penale il modicano Vincenzo Di Martino Russo, 62 anni, dirigente scolastico dell'Istituto «Scrofani-E.Ciaceri» di Modica, finito avanti ai magistrati in quanto ritenuto responsabile dei reati di abuso d'ufficio ed ingiurie. E' stata questa la decisione del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale, Maurizio Gurrieri che, accogliendo la richiesta avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, Domenico Platania, ha stabilito il rinvio a giudizio del preside.

 

A denunciare i fatti all'autorità giudiziaria sarebbe stata un'insegnante di materie letterarie dell'istituto a capo del quale si trova il prof. Di Martino Russo. Secondo la denunciante, stante i termini della querela, dietro i comportamenti del dirigente ci sarebbe un caso di cosiddetto «mobbing». La vicenda che avrebbe quale presunta vittima la stessa denunciante, costituitasi parte civile tramite il difensore di fiducia, avvocato Vincenzo Iozzia, sarebbe iniziata circa tre anni fa quando l'anziana madre convivente si ammalava e, dunque, si trovava nella necessità di essere assistita. Da quel momento sarebbero nati i primi contrasti fra l'insegnante ed il proprio superiore, responsabile dell'Istituto.

 

Quest'ultimo avrebbe, sempre secondo la presunta "vittima", diluito l'orario settimanale delle lezioni della giovane professoressa in tutti i sei giorni settimanali anzichè in cinque giorni, eliminando così il riposo settimanale riconosciuto a tutti gli insegnanti. Inoltre il preside avrebbe negato alla docente di usufruire dei tre giorni mensili di permesso previsti dalla legge del 5 febbraio 1992 n. 104 a favore dei dipendenti che convivono con familiari bisognosi di essere accuditi. Sembra, inoltre, che il preside, nel corso di una discussione con l'insegnante scaturita appunto per ragioni d'ufficio, avesse proferito frasi offensive, in presenza di altre persone. L'insegnante lamenta anche che i dispiaceri dovuti ai contrasti sorti con il proprio superiore le abbiano causato gravi problemi di salute. La donna, che avrebbe somatizzato i continui dissapori, sarebbe attanagliata da crisi di ansia che l'avrebbero costretta a ricorrere alla cure dei sanitari. I particolari della vicenda si conosceranno nel corso del processo la cui prima udienza è fissata per il prossimo 28 maggio.

 

Anna Maria Ermigiotti

 

2 marzo 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cresce nei tribunali italiani il numero di controversie nel mondo della scuola
Il mobbing fa breccia in aula
Ma l'accertamento della responsabilità è difficile


Il tribunale di Sassari, sezione lavoro, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per mobbing proposta da una direttrice dei servizi generali e amministrativi per presunte vessazioni e persecuzioni subite a opera del dirigente scolastico. Il dispositivo della sentenza è stato reso noto da pochi giorni, a conclusione della fase istruttoria della causa; la motivazione sarà pubblicata successivamente.

La sentenza acquista rilievo non solo per il fatto in sé. Sul tema dei rapporti tra dirigente scolastico e direttore dei servizi della scuola, delineati in relazione alle funzioni e ai profili professionali, le interpretazioni non sempre puntuali di una normativa, per la verità non rigorosamente coerente, hanno fatto sorgere contrasti anche profondi, che hanno trovato e trovano sbocco nelle accuse di mobbing. Sono in corso, a oggi, diverse cause dinanzi ai tribunali per tali questioni; per altre, prospettate come casi tipici di mobbing, è in fase di espletamento il tentativo obbligatorio di conciliazione, necessario passaggio per introdurre poi il ricorso al giudice. L'amministrazione difficilmente può aderire a una pretesa risarcitoria di tal genere; a parte il fatto che un'attività persecutoria, in quanto intenzionale e mirata oltre che ingiusta, esporrebbe l'autore della condotta illecita a responsabilità personali. Non sarebbe operativa, per la volontarietà della condotta ritenuta ingiustamente vessatoria e persecutoria, la copertura assicurativa della polizza (prevista dal contratto di lavoro per l'area dirigenziale) ´responsabilità civile terzi' stipulata dall'amministrazione o dall'organizzazione sindacale alle quale il dirigente aderisce.

L'ACCERTAMENTO DEL MOBBING
La domanda di risarcimento per danni provocati da mobbing è proposta dal dipendente interessato nei confronti del datore di lavoro (e, quindi, della pubblica amministrazione), anche se autore della condotta illecita è il dirigente o altro dipendente. Il datore di lavoro, in quanto civilmente responsabile verso i dipendenti per i rischi e i danni derivati dall'ambiente (comprensivo della componente umana), è chiamato a garantire il lavoratore dalle situazioni connesse all'attività di lavoro che dovessero pregiudicare la sua integrità fisica e la sua personalità professionale e morale. Dinanzi al giudice (unico) designato a decidere con sentenza la controversia, debbono essere provati, a cura di colui che promuove la causa, i fatti considerati manifestazione concreta dell'intento persecutorio e vessatorio peculiare del mobbing, nonché gli effetti determinati dall'attività illecita, che possano concretizzarsi in sofferenze e in patologie fisiche, più spesso di tipo psicologico a carattere depressivo ansioso.

Deve tuttavia trattarsi sempre di effetti collegabili a una condotta illecita, determinativa di ingiusto danno, in quanto lesiva dei diritti della persona e della personalità. Non sono, e non possono considerarsi ingiusti i richiami allo svolgimento dei compiti e delle mansioni; le sollecitazioni e l'assegnazione di termini temporali o di scadenze congrue e comunque correlate ad esigenze di servizio; i procedimenti attivati e le sanzioni disciplinari irrogate in relazione a inadempimenti. Non potrebbero essere considerate rilevanti, sotto il profilo dell'illeceità caratterizzante il mobbing, eventuali situazioni rientranti nell'esercizio della funzione (e relativo potere del dirigente) connessa alla responsabilità per il buon andamento del servizio, ma vissute o interpretate dal dipendente per personale tendenza all'ansietà, come forme persecutorie e vessatorie o come maltrattamenti.

Nelle relazioni interpersonali viene dato spesso rilievo ai modi di porsi, rispetto ai contenuti e alle finalità dei rapporti. Può verificarsi che certi atteggiamenti assumano caratteri impropri rispetto alle situazioni, all'ambiente, quindi alle convenienze.

L'attività mobbidica, tuttavia, si sostanzia nella ripetizione continuativa e sistematica di comportamenti lesivi della persona e della personalità, perciò è determinativa di un ingiusto danno.

IL RISARCIMENTO
Nelle relazioni tra il dirigente scolastico e il direttore dei servizi generali e amministrativi vengono tradotti e riportati a fatti di mobbing contrasti e reazioni attinenti a una diversa interpretazione dei compiti relativi alle due figure. In questo pesano, da una parte, le consuetudini insorte nel tempo e in un diverso assetto; dall'altra la rivendicazione di margini operativi che vanno al di là dell'autonomia tecnica (per l'attività amministrativo contabile) e del coordinamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, finalizzato al funzionamento dell'istituzione scolastica e alle esigenze e direttive (che non possono rimanere inevase o non realizzate) del capo di istituto, responsabile del funzionamento e dei risultati ottenuti.

In questo quadro (le situazioni attinenti ai giudizi intentati) sembra che il contrasto relativo all'esercizio o al limite delle rispettive funzioni sia sempre e comunque un fatto di mobbing: scaturirebbero comportamenti e pretese che finirebbero per condizionare e ledere la professionalità e la personalità del direttore dei servizi amministrativi. Situazioni che, ai fini dell'accertamento di un'attività mobbidica e della condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, debbono essere provate con riferimento non solo ai fatti, ma anche all'animus nocendi.


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