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Da ScuolaInsieme n. 2 dic. 2002/gen. 2003

 

Intervista sul mobbing 

Il mobbing a scuola 

Una subdola prevaricazione

 

E’ in aumento quel malessere sociale chiamato mobbing e che si riferisce ad una forma di persecuzione del dipendente sul luogo di lavoro. La scuola non è esente dal fenomeno. Ne parliamo con Grazia Perrone della GILDA degli Insegnanti.

 

di Santi Coniglio

 

D. Il suo sito internet raccoglie  numerose  storie di mobbing a scuola tanto da poterla ritenere una “esperta”. E’ Grazia Perrone, responsabile della rubrica Forum NoMobbing sul sito www.gildains.it e alla quale ci siamo rivolti per avere informazioni sul “malessere”, sconosciuto in passato, che negli ultimi anni ha trovato una sua definizione nel termine “mobbing”. 

 

R.  MOBBING è un termine utilizzato dallo zoologo Konrad Lorenz per definire l’aggressività animale nei confronti di un intruso e, per analogia, è stato utilizzato anche nel campo della psicologia umana. Esso deriva dal verbo inglese to mob (aggredire, assalire) e - come esplicitato da numerosi studiosi del fenomeno – (…) “rinvia ad una situazione di conflitto endemico sul luogo di lavoro, per cui un mobbizzato è oggetto di persecuzione sistematica da parte di uno o più mobbers – un capo, i colleghi, l’azienda – in concorso o meno tra loro; una situazione che danneggia la salute psicofisica della vittima, intacca la sua autostima, può indurlo a licenziarsi e, in certi casi, provocare addirittura il suicidio (…)”. Il sintomo più noto ed evidente è il progressivo allontanamento (“abulia”) del soggetto colpito dalla comunità lavorativa e dal depauperamento e dalla rarefazione delle relazioni sociali, amicali e affettive. Per comprendere la violenza da “mobbing” bisogna rifarsi alle indagini ed agli scritti del primo e più autorevole studioso di questa patologia: Heinz Leymann (nell’opera “Il contenuto e lo sviluppo del mobbing sul lavoro”, risalente al 1990, cui ha fatto seguito, nello stesso decennio, “Il mobbing sul lavoro e lo sviluppo delle malattie post-traumatiche da stress”). Leymann – in quest’opera fondamentale per chi intende affrontare con conoscenza di causa il fenomeno - definisce il “mobbing” sul lavoro “una forma di terrorismo psicologico che implica un atteggiamento ostile e non etico  posto in essere  in forma sistematica - e non occasionale o episodica – da una o più persone, eminentemente nei confronti di un solo individuo il quale, a causa del mobbing, viene a trovarsi in una condizione indifesa e fatto oggetto di una serie di iniziative vessatorie e persecutorie. Queste iniziative debbono ricorrere con una determinata frequenza (statisticamente: almeno una volta alla settimana) e nell’arco di un lungo periodo di tempo (statisticamente: per almeno sei mesi di durata). A causa dell’alta frequenza e della lunga durata del comportamento ostile, questa forma di maltrattamento determina considerevoli sofferenze mentali, psicosomatiche e sociali”.

 

D.  Studiando i fenomeni di mobbing a scuola ha potuto verificare delle circostanze ricorrenti?

 

R.  Il fenomeno più ricorrente e, insieme, quello rilevatore è la lenta, progressiva e costante diminuzione delle informazioni fornite al soggetto da colpire e da isolare. Questa strategia dilatoria assume, anche, rilevanza penale laddove il soggetto escluso dalle informazioni ricopre cariche sindacali (RSU o terminale associativo di un sindacato rappresentativo) oppure in seno agli Organi collegiali (collegio docenti e consiglio di circolo/istituto).


D.  Il mobbing può essere di tipo orizzontale o verticale. Può spiegarne le differenze?

 

R. Secondo uno studio condotto dall’Università degli Studi di Cassino - pubblicato nel sito - il mobbing può esplicitarsi in una molteplicità di casi così esplicitati:

 

Mobbing di tipo verticale:

quando la violenza psicologica viene posta in essere nei confronti della vittima da un superiore (nella terminologia anglosassone questa forma viene anche definita bossing o bullying );

- Bossing:

azione compiuta dall'azienda o dalla direzione del personale nei confronti di dipendenti divenuti scomodi. Si tratta dunque di una strategia aziendale di riduzione, ringiovanimento o razionalizzazione degli organici (detto anche mobbing pianificato);

- Bullying:

indica i comportamenti vessatori messi in atto da un singolo capo.  

Mobbing di tipo orizzontale:

quando l'azione discriminatoria è messa in atto dai colleghi nei confronti del soggetto colpito.

Mobbing individuale:

quando oggetto è il singolo lavoratore.

Mobbing collettivo: quando colpiti da atti discriminatori sono gruppi di lavoratori (si pensi alle ristrutturazioni aziendali, prepensionamenti, cassa integrazione etc.).

Mobbing dal basso sia individuale che collettivo:

quando viene messa in discussione l'autorità di un superiore. A queste forme si deve affiancare una forma di mobbing definibile sessuale anche se non caratterizzato da contatto fisico.

 

D. Secondo lei, quali sono le dinamiche che più frequentemente conducono a situazioni di mobbing?

 

R. La violenza morale – perché a parer mio il mobbing rientra in una forma patologica di tipo violento - può manifestarsi con una molteplicità di aspetti (che riporto, sapendo che è impossibile mettere insieme in modo sistematico tutte le possibili azioni mobbizzanti):

-        impedire al lavoratore di esprimersi/attacchi alla possibilità di esprimersi;- isolarlo (privandolo dei mezzi di comunicazione: telefono, computer, posta.), bloccare il flusso d'informazioni necessarie al lavoro, estrometterlo dalle decisioni, impedire che gli altri colleghi gli rivolgano la parola, negare la sua presenza, comportarsi come se il mobbizzato non ci fosse, trasferirlo in luoghi isolati o comportanti lunghi tempi di percorrenza, etc;

-        discreditare il lavoratore/attacchi contro la reputazione (ridicolizzarlo, umiliarlo, sminuire il suo lavoro e le sue capacità intellettuali; attaccare le sue convinzioni religiose, sessuali, etiche, politiche e sindacali; calunniare membri della sua famiglia);

-        ridurre la considerazione di sé del lavoratore (privarlo degli status symbol, non attribuirgli incarichi, attribuirgli incarichi inferiori o superiori alle sue competenze e/o possibilità psico-attitudinali, simulare errori professionali, continue critiche alle prestazioni o alle sue capacità professionali anche di fronte a soggetti esterni all'impresa ma anche critiche soggettive, applicare sanzioni amministrative senza motivo apparente e senza motivazioni; consegne volutamente confuse, contraddittorie e/o lacunose; azioni di sabotaggio, etc;

-        compromettere il suo stato di salute (diniego di periodi di ferie o di congedo, attribuzione di mansioni a rischio o con turni massacranti etc);

-        cambio di mansioni; violenza o minaccia di violenza. In alcuni casi si tenta di determinare comportamenti incontrollati da parte del mobbizzato in quanto tale comportamento irresponsabile della vittima può divenire un insindacabile motivo di licenziamento e/o di provvedimento disciplinare.

 
D.   Potrebbe dare  suggerimenti perché si prevengano fenomeni di mobbing o, se in atto, come evitarne il ripetersi?

 

R. Allo stato non esistono suggerimenti per evitare l’insorgere del mobbing nell’istituzione scolastica. Al contrario il fenomeno sembra, addirittura in crescita poiché, negli ultimi anni, la scuola italiana sta vivendo una fase – drammatica  - di verticalizzazione, di accentramento di potere nelle mani di un gruppo ristretto di persone – il dirigente ed il suo staff – che tendono a perpetuare il proprio potere e sono insofferenti ad ogni forma di controllo democratico. In genere le prime vittime a patire di questa patologia sono proprio quelle persone dotate di grande levatura morale, di grande conoscenza giuridico/contrattuale e munite di autonomia culturale e decisionale che mal sopportano le “cordate di potere” che in maniera sempre più esplicita, scorretta ed invadente stanno imponendosi nelle scuole.

 

D. Come sono aiutate le persone vittime del mobbing che si rivolgono a lei e quali sono le azioni, anche legali, che è possibile  intraprendere?

 

R. In genere il primo approccio consiste in uno scambio epistolare. Molti non si rendono perfettamente conto di quello che sta loro accadendo e tendono ad essere rassicurati sulla propria “normalità”. Alcuni tardano a capacitarsi di essere oggetto di mobbing proprio in virtù del fatto che – molto spesso – tali comportamenti sono estremamente sottili e difficili da decifrare e da enucleare dal contesto nel quale si concretizzano. Allo stato è estremamente difficile la tutela dal momento che la dottrina giuridica italiana è – ad esclusione della Regione Lazio che si è munita (recentemente) di un’apposita legge anti-mobbing  - alquanto carente rispetto a quella americana o europea e, per questo motivo, è necessario affidarsi – per difendersi - alle norme più generiche che il legislatore ha previsto in ambito di diritto del lavoro. Ai generici riferimenti costituzionali attinenti il diritto alla salute (art. 32 Costituzione) e quelli relativi alla sicurezza e alla dignità umana che non possono essere pregiudicati all’interesse privato (art. 41, c. 2 Costituzione) gli unici riferimenti giuridici sono riconducibili agli articoli 2087 c.c. (responsabilità del datore di lavoro per la tutela e l’integrità fisica e morale del lavoratore), 2013 c.c. (il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto), 1374 c.c. (le norme contrattuali obbligano le parti non solo per quanto esplicitamente espresso ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge). La tutela – in ultima analisi – è nelle mani delle stesse vittime che devono trovare in se stesse la forza ed il coraggio – attraverso la denuncia pubblica  - di reagire al sopruso e all’ingiustizia. In questo contesto a me appare ineludibile la necessità di unire le forze e di socializzare le esperienze al fine di combattere meglio e con maggiori probabilità di successo questo squallido fenomeno. E’ il motivo per il quale abbiamo aderito alla proposta lanciata dal sito www.stop-mobbing.it di costituire un network nazionale di resistenza, di mutuo appoggio e di denuncia.


D.  Oltre all’indirizzo sopra citato, quali altri siti raccolgono le proteste delle vittime del mobbing?

 

R.  Ormai di siti che si occupano di raccogliere le proteste dei mobbizzati ve ne sono parecchi. Ragione per la quale non me la sento di indicarne alcuni perché finirei – fatalmente – per dimenticarne e discriminarne altri. Per scoprirli e visitarli è sufficiente digitare – in un qualsivoglia motore di ricerca – la parola mobbing. Quello che mi preme rilevare, invece, sono le strutture che operano, oggi, in Italia in modo permanente, professionale e specifico nel campo della prevenzione, della diagnosi e della cura delle patologie derivanti dalle vessazioni sul lavoro. Ne indico due: una struttura privata e una pubblica. Quella privata è la PRIMA associazione italiana contro il mobbing e lo stress psicosociale con sede a Bologna in via Tolmino 14 (tel. 051 – 6148919, fax 051 – 941926  e-mail Harald.Ege@iol.it). Essa è stata fondata ed è  diretta dal prof. Harald Ege un ricercatore tedesco da anni residente in Italia. La Prima non si occupa solo della cura e della riabilitazione psico-fisica ma – disponendo di una rete di collaboratori e di uno studio legale di Firenze – offre anche assistenza giuridica ai propri associati. L’unica struttura pubblica ad occuparsi del fenomeno – a tutt’oggi - è il Cdl (Centro di prevenzione e diagnosi) che si trova presso la Clinica del Lavoro di Milano in via S. Barnaba, 8 (tel. 02 – 57992644, fax 02 – 55187172, e-mail omscons@mailserver.unimi.it). Al Cdl si rivolgono soggetti provenienti da tutta Italia che vengono ricoverati in day hospital - su esplicita richiesta del medico di base – nel corso del quale il paziente viene sottoposto ad una serie di colloqui approfonditi e di test psicologici finalizzati alla formulazione di una diagnosi e alla verifica della sussistenza – o meno – della patologia da mobbing: stress, ansia, depressione o altri disturbi. In quest’ultimo caso al paziente viene data una motivazione psicologica (da esibire nel caso di procedimento giudiziario come elemento probatorio) e viene proposto un trattamento farmacologico oppure – nei casi più gravi – ad uno psicoterapeutico.


D.   E’ luogo comune ritenere che a scuola gli insegnanti abbiano, nei confronti degli studenti,  “il coltello dalla parte del manico”. Ha ricevuto lettere da parte di alunni, o genitori di alunni, che accusano,  per episodi di mobbing, i docenti ?

 

R.   No. Non ho ricevuto alcuna segnalazione in tal senso anche se non escluderei – specie negli istituti superiori – episodi di bullismo tra ragazzi/e … più che di mobbing.

 

D. Quali suggerimenti dà in questi casi?

 

R.  Il medesimo suggerimento che formulo a chi mi scrive: parlarne immediatamente con qualcuno. E non mi riferisco solo ai familiari più stretti ma anche agli amici e ad altri docenti con i quali si è instaurato un rapporto più confidenziale. Mi capita spesso di incontrare (in rete) colleghi che sono restii a parlare delle vessazioni che subiscono a scuola: quasi si vergognassero. Ebbene, colgo l’occasione offertami da quest’intervista per dir loro quello può apparire una banalità ma non lo è: a vergognarsi dovrebbero essere gli aggressori e non le loro vittime.


D. 
Si è pensato ad istituire un’Authority per il mobbing?

 

R.  Vi sono attualmente allo studio, depositati nelle apposite commissioni parlamentari, numerosi disegni di legge anti-mobbing (l’ultimo è stato formulato – qualche mese fa – da Rifondazione Comunista ) e tutti prevedono l’istituzione di un Osservatorio (Nazionale e regionale) e quindi di un’Authority al di sopra delle parti. Personalmente ritengo che questa figura abbia ragione di essere solo in presenza di una legge che lo preveda esplicitamente (come avviene, ad esempio, per la legge 675/96 che ha istituito il Garante per la privacy) in quanto il suo ruolo istituzionale dovrebbe essere – oltre a quello di raccogliere e di vagliare le denunce – quello di comminare le sanzioni. Che nel caso della privacy sono – salvo casi estremi – di natura amministrativa e/o pecuniaria. Nel caso del mobbing, invece, trattandosi – nella maggior parte dei casi – di reati che – se acclarati – hanno rilevanza penale - poiché ledono diritti soggettivi rilevanti - ritengo che la sede giurisdizionale “naturale” sia quella del lavoro e – nei casi più gravi – quella penale.