|
|
Mobbing: Decreto Legislativo 9 luglio 2003
di Grazia Perrone
Pur non essendo mai citato esplicitamente, il riferimento alle violenze morali
nei luoghi di lavoro (mobbing), è oggettivamente evidenziato sia dal
richiamo alla direttiva europea sulla parità di trattamento nei luoghi di lavoro
inserita nell’incipit della norma, sia dall’art. 3, c. 2 il quale – nella
definizione giuridica del concetto di discriminazione –, chiarisce che
sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1
(testuale), (…) ”anche le molestie ovvero quei comportamenti
indesiderati, posti in essere per uno dei motivi di cui all'articolo 1, aventi
lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un
clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo (…)”.
Particolare rilevanza giuridica assume, anche, la possibilità di avvalersi (per
il personale del pubblico impiego) sia delle procedure di conciliazione previste
dal decreto legislativo n. 165/01 (art. 66) sia dell’assistenza delle
rappresentanze sindacali locali maggiormente rappresentative … il che
sembrerebbe escludere dalla tutela giuridica dei lavoratori discriminati
quelle OOSS che non possiedono questo requisito giuridico. Ovvero quelle OOSS la
cui media ponderata - tra deleghe riscosse e voti RSU ricevuti - non sia
pari o superiore al 5% del personale dell’intero comparto. Una concezione
giuridica che – qualora applicata alla lettera dalla magistratura del Lavoro –
potrebbe configurarsi (a parer mio) come una aperta violazione del dettato
Costituzionale … oltre alla violazione dello spirito e della lettera della L.
300/70 (Statuto del Lavoratori).
Ad ogni buon conto, a prescindere da questa ambiguità di formulazione (che
andrebbe, comunque, chiarita e approfondita in fretta), questo è solo il primo
passo formale. E’ ancora troppo presto per esprimere un giudizio di merito sulla
“bontà” della norma (giudizio che verrà formulato nelle aule giudiziarie) ma è
indubbiamente un passo avanti verso la definizione giuridica di quella
particolare forma di “violenza morale” sui luoghi di lavoro nota come mobbing.
Ora siamo in attesa di atti concreti come – ad esempio – il recepimento di tale
norma (primaria) nella contrattazione collettiva (pubblica e privata).
GILDA è stata l’unica Organizzazione sindacale del
comparto scuola ad inserire la “violenza morale” (dalla quale la scuola non è
esente) nella propria Piattaforma contrattuale. Nel contratto scuola
sottoscritto – in via definitiva – il 24 luglio scorso (ovvero dopo la
formulazione della norma in oggetto), però, a parte il riferimento alla
necessità di formulare un codice di comportamento per contrastare il fenomeno
(piuttosto accademico in verità … perlomeno nelle scuole) delle violenze
sessuali delle ben più gravi discriminazioni sul luogo di lavoro ovvero,
del mobbing non v’è traccia.
Svista o “dimenticanza”?
Grazia Perrone
Decreto Legislativo 9
luglio 2003