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Mobbing: Decreto Legislativo 9 luglio 2003

di Grazia Perrone

Pur non essendo mai citato esplicitamente, il riferimento alle violenze morali nei luoghi di lavoro (mobbing), è oggettivamente evidenziato sia dal richiamo alla direttiva europea sulla parità di trattamento nei luoghi di lavoro inserita nell’incipit della norma, sia dall’art. 3, c. 2 il quale – nella definizione giuridica del concetto di discriminazione –, chiarisce che sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1 (testuale), (…) ”anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per uno dei motivi di cui all'articolo 1, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo (…)”.

Particolare rilevanza giuridica assume, anche, la possibilità di avvalersi (per il personale del pubblico impiego) sia delle procedure di conciliazione previste dal decreto legislativo n. 165/01 (art. 66) sia dell’assistenza delle rappresentanze sindacali locali maggiormente rappresentative … il che sembrerebbe escludere dalla tutela giuridica dei lavoratori discriminati quelle OOSS che non possiedono questo requisito giuridico. Ovvero quelle OOSS la cui media ponderata - tra deleghe riscosse e voti RSU ricevuti - non sia pari o superiore al 5% del personale dell’intero comparto. Una concezione giuridica che – qualora applicata alla lettera dalla magistratura del Lavoro – potrebbe configurarsi (a parer mio) come una aperta violazione del dettato Costituzionale … oltre alla violazione dello spirito e della lettera della L. 300/70 (Statuto del Lavoratori).

Ad ogni buon conto, a prescindere da questa ambiguità di formulazione (che andrebbe, comunque, chiarita e approfondita in fretta), questo è solo il primo passo formale. E’ ancora troppo presto per esprimere un giudizio di merito sulla “bontà” della norma (giudizio che verrà formulato nelle aule giudiziarie) ma è indubbiamente un passo avanti verso la definizione giuridica di quella particolare forma di “violenza morale” sui luoghi di lavoro nota come mobbing. Ora siamo in attesa di atti concreti come – ad esempio – il recepimento di tale norma (primaria) nella contrattazione collettiva (pubblica e privata). GILDA è stata l’unica Organizzazione sindacale del comparto scuola ad inserire la “violenza morale” (dalla quale la scuola non è esente) nella propria Piattaforma contrattuale. Nel contratto scuola sottoscritto – in via definitiva – il 24 luglio scorso (ovvero dopo la formulazione della norma in oggetto), però, a parte il riferimento alla necessità di formulare un codice di comportamento per contrastare il fenomeno (piuttosto accademico in verità … perlomeno nelle scuole) delle violenze sessuali delle ben più gravi discriminazioni sul luogo di lavoro ovvero, del mobbing non v’è traccia.

Svista o “dimenticanza”?

Grazia Perrone
 

   Decreto Legislativo 9 luglio 2003