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La Consulta ha dichiarato illegittimo l’articolo
2751-bis numero 1 del Codice civile
Il danno da mobbing ora è credito privilegiato
Era senza privilegio il credito del lavoratore per demansionamento
Corte costituzionale – sentenza 113/2004
Il credito del lavoratore da risarcimento per danni da demansionamento è un
credito privilegiato. Dichiarata con sentenza 113/04 l’illegittimità
costituzionale dell’art. 2751-bis, numero 1, del codice civile, nella parte in
cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore
subordinato per danni da demansionamento subiti a causa dell’illegittimo
comportamento del datore di lavoro. La Corte ha condiviso la questione sollevata
dal Tribunale di Ferrara che aveva rilevato una omogeneità tra il credito da
demansionamento (e cioè l’attribuzione al lavoratore di mansioni inferiori a
quelle a lui spettanti o il mancato affidamento di qualsiasi mansione) e gli
altri crediti assistiti da privilegio. Tale disparità di trattamento comporta la
violazione dell’articolo 3 della Costituzione che sancisce il principio di
uguaglianza. Pertanto dopo detta pronuncia, in caso di fallimento del datore di
lavoro, il dipendente potrà vedere soddisfatto il suo credito da demansionamento
prima degli altri creditori.
19 aprile 2004