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La Consulta ha dichiarato illegittimo l’articolo 2751-bis numero 1 del Codice civile
Il danno da mobbing ora è credito privilegiato
Era senza privilegio il credito del lavoratore per demansionamento

Corte costituzionale – sentenza 113/2004

Il credito del lavoratore da risarcimento per danni da demansionamento è un credito privilegiato. Dichiarata con sentenza 113/04 l’illegittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, numero 1, del codice civile, nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni da demansionamento subiti a causa dell’illegittimo comportamento del datore di lavoro. La Corte ha condiviso la questione sollevata dal Tribunale di Ferrara che aveva rilevato una omogeneità tra il credito da demansionamento (e cioè l’attribuzione al lavoratore di mansioni inferiori a quelle a lui spettanti o il mancato affidamento di qualsiasi mansione) e gli altri crediti assistiti da privilegio. Tale disparità di trattamento comporta la violazione dell’articolo 3 della Costituzione che sancisce il principio di uguaglianza. Pertanto dopo detta pronuncia, in caso di fallimento del datore di lavoro, il dipendente potrà vedere soddisfatto il suo credito da demansionamento prima degli altri creditori.

 

19 aprile 2004
 

Il testo della sentenza