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Mobbing: responsabilità contrattuale del datore di
lavoro
Corte di Cassazione (sezioni unite civili) sentenza n.8438
del 4 maggio 2004
“Il discrimine temporale fra giurisdizione ordinaria e amministrativa, fissato
dall’art.45, comma 17, prima parte del D.Lgs.80 del 30 marzo 1998 (ora art.69,
comma settimo del D.Lgs.165 del 30 marzo 2001) con riferimento al dato storico
costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base
della pretesa avanzata, comporta che:
- se la lesione è prodotta da un atto provvedimentale o negoziale, deve farsi
riferimento all’epoca della sua emanazione;
- laddove la pretesa abbia origine da un comportamento illecito permanente del
datore di lavoro, si deve avere riferimento al momento di realizzazione del
fatto dannoso e quindi di cessazione della permanenza”.
L’istantaneità o la permanenza del fatto illecito, secondo la giurisprudenza
della stessa Corte, “deve essere accertata con riferimento non già al danno,
bensì al rapporto di causalità tra questo ed il comportamento contrario alla
norma posto in essere dal soggetto agente”. Bisogna distinguere, in proposito,
il fatto illecito istantaneo, che si esaurisce con il verificarsi dell’evento
dannoso, anche se i suoi effetti si protraggono autonomamente nel tempo; dal
fatto illecito permanente, nel quale il comportamento contrario alla norma,
oltre a determinare il danno, “lo alimenta continuamente per tutto il tempo in
cui questo perdura”, avendo così coesistenza dell’uno (appunto il fatto
illecito) e dell’altro (la persistenza degli effetti).
Questi principi, già in parte enunciati per situazioni diverse, sono stati
applicati dalla Suprema Corte per dirimere la questione della giurisdizione in
una vicenda di mobbing nell’ambito di un rapporto di lavoro alle dipendenze
della pubblica amministrazione. Nella fattispecie, la determinazione della
giurisdizione era anche essenziale per stabilire l’incidenza del termine (15
settembre 2000), stabilito dal D.Lgs.80, del 30 marzo 1998, ai fini della
proposizione dell’azione dinanzi al giudice amministrativo per fatti anteriori
al 30 giugno 1998.
LA VICENDA
Un dipendente di un istituto agrario (della provincia autonoma di Trento)
convenne in giudizio la scuola e la Provincia Autonoma assumendo di aver subito,
a partire dal 1987, comportamenti vessatori da parte del Consiglio di
amministrazione della scuola (era stato inquadrato prima come assistente
agronomo, poi come collaboratore agronomo ed assegnato dal 1989 a compiti
meramente esecutivi e, in relazione ad essi, collocato in ambiente angusto e
disagevole). Le azioni vessatorie gli avevano causato menomazioni psicofisiche,
per le quali il dipendente aveva chiesto il risarcimento del danno.
La sentenza del 1° giudice venne impugnata dinanzi alla Corte di Appello di
Trento, che dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (la
decisione sulla controversia spettava al giudice amministrativo, in quanto erano
stati fatti valere diritti derivanti da responsabilità del datore di lavoro per
fatti antecedenti al 30 giugno 1998). Solo per fatti successivi al 30 giugno
1998, a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni, le controversie in materia di lavoro sono state
devolute al giudice ordinario.
Contro la sentenza della Corte di Appello il dipendente propose ricorso in
Cassazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (del dipendente) e
confermato, in relazione alla vicenda, la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
In tema di azione per il riconoscimento del danno subito in relazione ad un
rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, “il riparto
della giurisdizione è subordinato all’accertamento della natura giuridica
dell’azione di responsabilità in concreto proposta”.
Se si tratta di un’azione contrattuale (per violazione di specifici obblighi
derivanti dalla disciplina contrattuale e che da questa ricevono la loro
sanzione di illeceità), “la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione
del giudice amministrativo allorché abbia per oggetto una questione relativa ad
un periodo del rapporto di lavoro antecedente al 30 giugno 1998)”; se si tratta
di azione extracontrattuale (allorché il danneggiato, relativamente a fatti
avvenuti in data antecedente al 30 giugno 1998, chieda genericamente il
risarcimento del danno in relazione al generale principio sancito dall’art.2043
del codice civile, senza dedurre una specifica obbligazione contrattuale), la
giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Viene esercitata l’azione
contrattuale nei casi in cui la domanda di risarcimento sia espressamente
fondata sull’inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi inerenti
al rapporto di impiego.
Nel caso specifico, i comportamenti denunciati come pratiche mobbidiche si
riferivano a violazioni di obblighi contrattuali e il dipendente aveva chiesto
il ripristino dei diritti violati, nonché il ristoro dei danni, invocando la
responsabilità del datore di lavoro.