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Mobbing: responsabilità contrattuale del datore di lavoro
Corte di Cassazione (sezioni unite civili) sentenza n.8438 del 4 maggio 2004

“Il discrimine temporale fra giurisdizione ordinaria e amministrativa, fissato dall’art.45, comma 17, prima parte del D.Lgs.80 del 30 marzo 1998 (ora art.69, comma settimo del D.Lgs.165 del 30 marzo 2001) con riferimento al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata, comporta che:
- se la lesione è prodotta da un atto provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all’epoca della sua emanazione;
- laddove la pretesa abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si deve avere riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e quindi di cessazione della permanenza”.

L’istantaneità o la permanenza del fatto illecito, secondo la giurisprudenza della stessa Corte, “deve essere accertata con riferimento non già al danno, bensì al rapporto di causalità tra questo ed il comportamento contrario alla norma posto in essere dal soggetto agente”. Bisogna distinguere, in proposito, il fatto illecito istantaneo, che si esaurisce con il verificarsi dell’evento dannoso, anche se i suoi effetti si protraggono autonomamente nel tempo; dal fatto illecito permanente, nel quale il comportamento contrario alla norma, oltre a determinare il danno, “lo alimenta continuamente per tutto il tempo in cui questo perdura”, avendo così coesistenza dell’uno (appunto il fatto illecito) e dell’altro (la persistenza degli effetti).
Questi principi, già in parte enunciati per situazioni diverse, sono stati applicati dalla Suprema Corte per dirimere la questione della giurisdizione in una vicenda di mobbing nell’ambito di un rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. Nella fattispecie, la determinazione della giurisdizione era anche essenziale per stabilire l’incidenza del termine (15 settembre 2000), stabilito dal D.Lgs.80, del 30 marzo 1998, ai fini della proposizione dell’azione dinanzi al giudice amministrativo per fatti anteriori al 30 giugno 1998.

LA VICENDA
Un dipendente di un istituto agrario (della provincia autonoma di Trento) convenne in giudizio la scuola e la Provincia Autonoma assumendo di aver subito, a partire dal 1987, comportamenti vessatori da parte del Consiglio di amministrazione della scuola (era stato inquadrato prima come assistente agronomo, poi come collaboratore agronomo ed assegnato dal 1989 a compiti meramente esecutivi e, in relazione ad essi, collocato in ambiente angusto e disagevole). Le azioni vessatorie gli avevano causato menomazioni psicofisiche, per le quali il dipendente aveva chiesto il risarcimento del danno.


La sentenza del 1° giudice venne impugnata dinanzi alla Corte di Appello di Trento, che dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (la decisione sulla controversia spettava al giudice amministrativo, in quanto erano stati fatti valere diritti derivanti da responsabilità del datore di lavoro per fatti antecedenti al 30 giugno 1998). Solo per fatti successivi al 30 giugno 1998, a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, le controversie in materia di lavoro sono state devolute al giudice ordinario.


Contro la sentenza della Corte di Appello il dipendente propose ricorso in Cassazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (del dipendente) e confermato, in relazione alla vicenda, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
In tema di azione per il riconoscimento del danno subito in relazione ad un rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, “il riparto della giurisdizione è subordinato all’accertamento della natura giuridica dell’azione di responsabilità in concreto proposta”.


Se si tratta di un’azione contrattuale (per violazione di specifici obblighi derivanti dalla disciplina contrattuale e che da questa ricevono la loro sanzione di illeceità), “la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo allorché abbia per oggetto una questione relativa ad un periodo del rapporto di lavoro antecedente al 30 giugno 1998)”; se si tratta di azione extracontrattuale (allorché il danneggiato, relativamente a fatti avvenuti in data antecedente al 30 giugno 1998, chieda genericamente il risarcimento del danno in relazione al generale principio sancito dall’art.2043 del codice civile, senza dedurre una specifica obbligazione contrattuale), la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Viene esercitata l’azione contrattuale nei casi in cui la domanda di risarcimento sia espressamente fondata sull’inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi inerenti al rapporto di impiego.


Nel caso specifico, i comportamenti denunciati come pratiche mobbidiche si riferivano a violazioni di obblighi contrattuali e il dipendente aveva chiesto il ripristino dei diritti violati, nonché il ristoro dei danni, invocando la responsabilità del datore di lavoro.

 

Testo della sentenza