Norme generali sull’istruzione e livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

Proposta di revisione della legge 30/00

Legge 10 febbraio 2000, n. 30

Progetto di legge Moratti

 

Legge Quadro in materia di Riordino dei Cicli dell'Istruzione

Norme generali sull’istruzione e livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

Art.1 - Sistema educativo di istruzione e di formazione

Art.1 - Sistema educativo di istruzione e di formazione

Note

1. Il sistema educativo di istruzione e di formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle specifiche realtà territoriali. 1. Il sistema educativo di istruzione e di formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Repubblica promuove l’apprendimento in tutto l’arco della vita ed assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea.

Il comma resta sostanzialmente immutato.

2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola secondaria. Il sistema educativo di formazione si realizza secondo le modalità previste dalla legge 24 giugno 1997 n. 196 e dalla legge 17 maggio 1999 n.144. 2. Il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell’ istruzione e della formazione professionale.

Il nuovo testo elimina ogni riferimento a precedenti leggi, ma occorre fare queste precisazioni:

1 - è tolto il riferimento alla legge 196/97 che all’art. 16 regola l’apprendistato, però l’apprendistato rimane

2 - è tolto il riferimento alla legge144/99 che all’art.69 istituisce gli IFTS ( Istruzione e Formazione Tecnica Superiore), ma contemporaneamente viene eliminato da questa legge ogni riferimento alla formazione superiore post-secondaria

3. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età.

4. L'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età si realizza secondo le disposizioni di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

3. Ai fini di cui al comma 1, la Repubblica assicura il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o comunque sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. L’attuazione di tale diritto si realizza nel primo ciclo, nel liceo e nei percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale, a norma della dell’art. 117 secondo comma lett. m) della Costituzione mediante regolamenti di cui all’art.17, comma 2 della Legge23 agosto 1988,n.400, e successive modificazioni. La fruizione dell’offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere sanzionato ai sensi degli articoli 113 e 114 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Trasforma i commi 3 e 4 della legge n.30, obbligo scolastico e formativo, in un unico diritto-dovere all’istruzione e alla formazione della durata di 12 anni.

Tutti i percorsi, di istruzione e formazione professionale oggi distribuiti tra competenze regionali e statali, devono tutti corrispondere a livelli essenziali di prestazione definiti centralmente per garantire la circolazione dei titoli.

Il tentativo di cambiare L’”obbligo scolastico” in “diritto all’istruzione”  deve fare i conti con l’art. 34 della Costituzione (“L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.”). Sono qui pertanto richiamate le norme del Testo unico 297/94 che prevedono sanzioni per l’evasione dell’obbligo.

5. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

4. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Immutato.

6. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta nel rispetto delle norme statutarie, disciplinano l'attuazione dell'elevamento dell'obbligo scolastico anche mediante percorsi integrati di istruzione e formazione, ferma restando la responsabilità delle istituzioni scolastiche.

 

 

Art. 2 - Scuola dell'infanzia

Art. 2 - Scuola dell'infanzia

Note

1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, concorre alla formazione integrale dei bambini e delle bambine.

1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine, promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento e opera per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini .

Praticamente immutato; eliminata soltanto la rigida indicazione dell’età di iscrizione.

2. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 1 e garantisce a tutti i bambini e le bambine, in età compresa tra i tre e i sei anni, la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia.

2. La scuola dell'infanzia nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.

Viene anticipato al comma 2 il comma 3 della legge 30.

3. La scuola dell'infanzia nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica realizza i necessari collegamenti da un lato con il complesso dei servizi all'infanzia, dall'altro con la scuola di base.

3. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 1 garantisce la possibilità di frequentare la scuola dell’infanzia. Alla scuola dell’infanzia possono iscriversi le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.

Introdotta la flessibilità circa l’età di iscrizione

Art. 3 - Scuola di base

Art. 3 - Primo ciclo di istruzione

Note

1. La scuola di base ha la durata di sette anni ed è caratterizzata da un percorso educativo unitario e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni; si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro alla scuola secondaria.

1. Il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di 5 anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di 3 anni. Esso è organizzato in periodi didattici biennali, il terzo dei quali assicura il raccordo educativo e didattico tra la scuola primaria e quella secondaria di primo grado. E’ assicurato altresì il raccordo con la scuola dell’infanzia e con il secondo ciclo. Alla scuola primaria si iscrivono le bambine e i bambini che compiono i 6 anni di età entro il31 agosto Possono altresì iscriversi le bambine e i bambini che li compiono entro il 31aprile dell’anno scolastico di riferimento.

Viene mantenuta la specificità dei 2 ordini di scuola (elementare e media), pur all’interno di un solo ciclo, di cui si indica l’articolazione didattica in bienni, in modo da garantire la continuità del ciclo..

Si mantiene l’obbligo di iscrizione per chi ha compiuto i 6 anni, ma si introduce la possibilità anche per chi ne ha 5 e mezzo. C’è però una assurda incongruenza nell’indicazione dell’obbligo: si fissano i 6 anni al 31 Agosto, cosicché chi li compie, ad esempio, il 1 settembre ha il diritto di non andare a scuola.

2. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del curricolo mediante il graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, persegue le seguenti finalità:

a.      acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base;

b.      apprendimento di nuovi mezzi espressivi;

c.      potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;

d.      educazione ai principi fondamentali della convivenza civile;

e.      consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;

f.        sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali atte a consentire scelte fondate sulla pari dignità delle opzioni culturali successive.

2. La scuola primaria, a partire dall’esperienza degli allievi, persegue:

a.      l’acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base, fino alle prime sistemazioni critiche;

b.      l’apprendimento di mezzi espressivi, inclusa l’alfabetizzazione in almeno una lingua straniera e l’alfabetizzazione tecnologica;

c.      la valorizzazione delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;

d.      l’educazione ai princìpi fondamentali della convivenza civile;

Vengono riconosciute finalità distinte per ciascun ordine del primo ciclo: il comma 2 contiene quelle della primaria, il comma 3 quelle della secondaria di primo grado.

3. Le articolazioni interne dalla scuola di base sono definite a norma del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275.

3. La scuola secondaria di primo grado,attraverso l’approfondimento delle discipline di studio, organizza e accresce le conoscenze e le abilità anche in relazione alla tradizione culturale e all’evoluzione sociale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell’allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline e sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta individuali fornendo strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione. Introduce, inoltre, lo studio di una seconda lingua dell’Unione europea

Recupera le lettere e) ed f) del comma 2 della legge 30.

4. La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta dell'area e dell'indirizzo.

4. Il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, dal quale emerge anche un’indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta di istruzione e formazione. Il superamento dell’Esame di Stato costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell’ istruzione e della formazione professionale.

Praticamente immutato, si indica solo che l’esame dà accesso ai due distinti sistemi di istruzione e formazione

Art. 4 - Scuola secondaria

Art. 4 – Secondo ciclo di istruzione e di formazione

Note

1. La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree : aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Essa ha la finalità di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario, di sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti, di arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro.

Ciascuna area è ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. Il secondo ciclo è finalizzato alla maturazione e alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l’agire. La riflessione critica su di essi sviluppa l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale e identifica il carattere secondario del ciclo

La rubrica tenderebbe ad afferma l’unitarietà del ciclo.

Le finalità sono indicate unitariamente per i due percorsi del secondo ciclo

2. La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di "licei".

2. Il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell’istruzione e della formazione professionale. Dal quindicesimo anno di età le qualifiche e i diplomi si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l’apprendistato.

Forte discontinuità con la legge 30: il secondo ciclo contiene 2 percorsi (quello di formazione avrà dal 2° anno altre possibili diramazioni)

3. Nei primi due anni, fatte salve la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curricolo, è garantita la possibilità di passare da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi, mediante l'attivazione di apposite iniziative didattiche e finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

3. Il sistema dei licei comprende i licei:artistico, classico, economico, linguistico, musicale, scientifico, tecnologico, umanistico. I licei artistico, economico e tecnologico si articolano, per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi. Il liceo ha durata quinquennale. L’attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che completa il percorso disciplinare e prevede altresì l’approfondimento e la verifica delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.

Descrizione del canale liceale, con articolazione per alcuni in indirizzi, non previsti per gli attuali  licei, e che indicano che la maggior parte degli istituti tecnici diventeranno licei.

Articolazione didattica:

 2 + 2 + 1.  Il quinto anno qui figura di approfondimento dello stesso corso di studi, mentre il comma 9 lo pone in collegamento con le scelte successive, con le quali rivendica coerenza

4. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e previsto nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sono realizzate attività complementari e iniziative formative per collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realtà sociali, culturali, produttive e professionali. Tali attività si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione professionale accreditati dalle regioni, sulla base di un accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. I licei si concludono con un esame di Stato, il cui superamento dà titolo all’accesso all’università, all’alta formazione artistica, musicale e coreutica e all’istruzione e formazione tecnica superiore.

 

5. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al comma 3 dell'articolo 1 è rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.

5. Ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione superiore, I percorsi del sistema dell’ istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui all’art. 1 comma 3. Le modalità di accertamento della rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e delle qualifiche nell’Unione Europea, sono definite con i regolamenti di cui all’art. 8. I titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore Tali qualifiche costituiscono condizione per l’accesso alla formazione superiore.

La descrizione del secondo canale è schematica anche per la corresponsabilità delle competenze regionali. Si riafferma il vincolo degli standard ai fini della validità nazionale della qualifiche.

6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stages possono essere realizzati in Italia o all'estero anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi. Verranno inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti con il sistema dell' istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e con l'università.

6. I titoli e le qualifiche conseguite al termine dei percorsi del sistema dell’ istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l’Esame di Stato, utile anche all’ accesso di cui al comma 4, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d’intesa con l’università.

La qualifica del secondo canale non termina con esame di Stato, che è però condizione necessaria all’accesso all’università. Per tale accesso è indispensabile un anno integrativo, da realizzarsi d’intesa con le Università.

7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo che può essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area o da un indirizzo di studi all'altro o nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale comporta l'acquisizione di crediti che possono essere fatti valere per l'accesso al sistema dell'istruzione.

7. E’ garantita la possibilità di passare dal sistema dei licei al sistema dell’istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta, verificate dalla scuola cui si accede. La frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 2.

 

8. Al termine della scuola secondaria, gli studenti sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo.

8. Nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi, possono essere riconosciuti con specifiche certificazione di competenza,rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative

 

 

9. I licei e le istituzioni formative del sistema dell’istruzione e della formazione professionale, d’intesa rispettivamente con le Università, con il sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell’istruzione e della formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all’ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l’approfondimento e la verifica delle conoscenze e delle abilità richieste per l’accesso ai corsi di studio universitari e ai percorsi dell’istruzione e della formazione superiore.

Qui si dice, in contrasto con il comma 3 che l’ultimo anno del secondo ciclo (in entrambi i canali) prevede approfondimenti e verifiche finalizzate al livello superiore, attraverso iniziative concordate con l’Università ecc...

Art. 5 -  Istruzione e formazione tecnica superiore, educazione degli adulti e formazione continua

Art. 5 - Alternanza scuola lavoro

Note

1. L'istruzione e formazione tecnica superiore è disciplinata a norma dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Le iniziative di educazione degli adulti si realizzano nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. La formazione continua si realizza nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1997, n.196.

I corsi del secondo ciclo, per gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, possono essere realizzati anche in alternanza scuola lavoro. I percorsi in alternanza comprendono periodo di tirocinio e stage presso le imprese. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n° 281, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte alla disciplina del percorso di formazione in alternanza, nel rispetto di questi principi e criteri direttivi:

a.      svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di formazione che non costituiscono rapporto individuale di lavoro;

b.      prevedere che la convenzione tra l’istituto e le imprese comprenda un contributo da parte delle imprese medesime, finalizzato anche all’erogazione di borse di studio agli studenti.

E’ eliminata dal testo  ogni riferimento alla  Formazione Superiore, senza nemmeno dare indicazioni quadro generali. Si elimina così la parte più qualificante della proposta del Grl.

Si inserisce invece l’alternanza scuola-lavoro come capitolo a sé,  in aggiunta e non in sostituzione all’apprendistato che rimane (v.art.4 comma 2). Questo percorso viene messo  sotto la responsabilità non solo dell’istituzione scolastica  ma anche dell’ ”istituzione formativa”,   un nome nuovo per rilanciare i vecchi Centri regionali.

 

Art. 6  - Attuazione progressiva dei nuovi cicli

Art. 6 - Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo d’istruzione e formazione

Note

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma. Le Camere adottano, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione, una deliberazione che contiene indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma.

Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari o delle eventuali riduzioni di spesa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.

Il programma comprende, tra l'altro, un progetto generale di riqualificazione del personale docente, finalizzato anche alla valorizzazione delle specifiche professionalità maturate, nonché alla sua eventuale riconversione; i criteri generali per la formazione degli organici di istituto con modalità tali da consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali per la riorganizzazione dei curricoli della scuola di base e della scuola secondaria, ivi compresi quelli per la valorizzazione dello studio delle lingue e per l'impiego delle tecnologie didattiche; un piano per l'adeguamento delle infrastrutture.

2. Il programma di cui al comma 1 indica tempi e modalità di attuazione della presente legge. L'operatività di tale piano, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.

3. Le somme che si dovessero rendere disponibili per effetto della riforma sono riutilizzate con modalità e criteri indicati nel programma di cui al comma 1 anche ai fini dell'istituzione di periodi sabbatici volti alla qualificazione degli insegnanti in servizio. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Disposizioni correttive di quelle contenute nel programma di cui al comma 1 possono essere emanate durante la progressiva attuazione del programma stesso.

5. L’effettiva attuazione della presente legge è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro della pubblica istruzione.

6. All'attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti da adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400 in conformità agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al programma di cui al comma 1, nell'ambito delle disposizioni di legge. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano sulla loro conformità agli indirizzi deliberati dalle Camere e alle norme di legge. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

Ciascun regolamento reca una ricognizione delle norme abrogate e disposizioni transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

Per gli ambiti di cui all'articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente la definizione dei curricoli, si provvede con le modalità di cui all'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.

7. Il personale docente in servizio, alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che disciplinano l'organizzazione dei settori di appartenenza, ha diritto al mantenimento della sede fino alla sua definitiva assegnazione, che si realizza tenendo conto in via prioritaria delle richieste, degli interessi, dei titoli e delle professionalità di ciascuno.

1. La valutazione periodica e finale delle attività degli allievi e la certificazione delle competenze acquisite sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate.

Viene richiamato, senza dirlo, il ddl sugli organi collegiali.

2. Ai fini del progressivo miglioramento della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità essenziali degli allievi e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa.

Vengono assegnate precise funzioni all’istituto nazionale per la valutazione, cui spettano verifiche periodiche sugli apprendimenti essenziali e sulla scuola

3. L’esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli allievi nel corso del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d’esame e su prove predisposte e gestite dall’Istituto nazionale per la Valutazione del Sistema d’Istruzione, sulla base degli obbiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno.

L’esame di stato comprende sia prove gestite dalle commissioni interne, sia prove predisposte e gestite dall’Istituto nazionale per la Valutazione

Art. 7- Formazione degli insegnanti

Note

1. La formazione iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo è di pari dignità e durata e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n° 264. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, sulla base dei posti effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche.

2. Con uno o più decreti, adottati ai sensi dell’art. 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n° 127, anche in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 10 comma 2 e 6, comma 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n° 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, interfacoltà o interuniversitari, finalizzati alla formazione degli insegnanti di cui al comma 1. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap. La formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all’estero

3 L’accesso al corso di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui al comma 4 e all’adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli Atenei.

4. L’esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui al comma 2, ha valore di Stato e abilita all’insegnamento in uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

5. Coloro che abbiano conseguito la laurea specialistica per la formazione degli insegnanti di cui al comma 2, ai fini dell’accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio di durata almeno biennale. A tal fine e per la gestione di corsi di cui al comma 2 le università definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l’organizzazione di apposita struttura di ateneo per la formazione degli insegnanti cui sono affidati sulla base di convenzioni, anche in rapporto con le istituzioni scolastiche.

6. Le strutture di cui al comma 5, curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato, di coordinamento e dell’attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.

Si introduce nella legge di riforma della scuola anche la formazione iniziale degli insegnanti, con programmazione degli accessi correlata alle disponibilità degli organici

 

Art. 8 - Disposizioni finali e attuative

Note

 

1. All’attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme generali da essa recate, mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell’art. 117 sesto comma della Costituzone e dall’art. 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988 n° 400, d’intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n° 281 e nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.

2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sull’attuazione della presente legge, definita in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n° 281.

3. La legge 10 febbraio 2000, n° 30 è abrogata.

L’attuazione della legge è disposto attraverso regolamenti da adottare d’intesa con la Conferenza delle Regioni,  e nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche

Con la nuova Costituzione, anche le Regioni sono corresponsabili dell’attuazione del sistema nazionale di istruzione e formazione .