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Il Consiglio dei Ministri ha esaminato in via preliminare il testo della
proposta di riforma degli ordinamenti scolastici. In esso sono ben
individuabili i valori che ispirano la riforma e nei quali questo
Governo si riconosce: libertà di scelta educativa della famiglia,
formazione spirituale e morale, sviluppo della coscienza storica e di
appartenenza alla comunità locale e nazionale ed alla civiltà europea.
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Rispetto alle finalità indicate dalla legge 30 per i vari ordini di
scuola, è stata data importanza ad alcuni aspetti educativi che non
erano in essa compresi: per esempio, nella scuola dell'infanzia, lo
sviluppo psico-motorio e le potenzialità di relazione; nel primo ciclo
la valorizzazione della tradizione culturale insieme all'evoluzione
sociale culturale e scientifica della realtà contemporanea; nel secondo
ciclo l'attenzione costante alla crescita educativa, culturale e
professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire e la
riflessione critica su di essi in qualsiasi percorso superiore di pari
dignità culturale, sia esso di istruzione o di formazione.
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La riforma punta a costruire una scuola più moderna attraverso il
potenziamento dell'alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche ed
anche una scuola più europea con lo studio obbligatorio di una lingua
comunitaria fin dai sei anni e di una seconda lingua comunitaria
dall'età di 11 anni (scuola secondaria di primo grado).
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Con questa riforma le famiglie possono scegliere: bambini alla scuola
dell'infanzia anche prima dei tre anni e a scuola anche prima dei sei.
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Abbiamo innalzato ad almeno 12 anni complessivi il diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione. |
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Prevediamo una nuova articolazione degli studi e della formazione che
sia rispettosa delle età evolutive e della migliore tradizione
scolastica italiana: scuola dell'infanzia, primo ciclo (scuola primaria
di 5 anni e scuola secondaria di primo grado di 3 anni) con esame di
Stato alla fine del ciclo, secondo ciclo (sistema dei licei ed il
sistema dell'istruzione e della formazione professionale) ed esame di
Stato. |
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Al compimento del quindicesimo anno, all'apprendistato si aggiunge la
possibilità di stage in realtà sociali, culturali e del mondo produttivo
(alternanza scuola-lavoro), sotto la responsabilità delle istituzioni
scolastiche e formative, in enti pubblici e privati, non profit e
imprese. |
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Per tutto il percorso di istruzione e formazione è sempre aperto e
assistito dalle istituzioni scolastiche il passaggio tra i licei e tra
il sistema dei licei e il sistema dell'istruzione e della formazione
professionale. |
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Il liceo sarà sempre di cinque anni; nell'ultimo anno saranno anche
favorite attività di orientamento e raccordo con l'università e la
formazione tecnica superiore. Sono confermati gli assi culturali
tradizionali: classico, scientifico, artistico. Nascono nuovi licei:
economico, tecnologico, musicale, linguistico, delle scienze umane.
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E' garantito l'accesso all'università anche per chi effettua corsi
professionali di durata almeno quadriennale, con un ulteriore anno di
studio e l'esame di Stato. |
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Abbiamo previsto profili educativi, culturali e professionali della
formazione valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai
livelli essenziali di prestazione definiti dallo Stato.
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La riforma prevede che i piani di studio contengano un nucleo
fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchi la cultura, le
tradizioni e l'identità nazionale, e prevedano una quota riservata alle
Regioni relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche
collegata con le realtà locali. |
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Abbiamo voluto assicurare più rigore nella valutazione sia degli
apprendimenti sia del comportamento. E' confermata la valutazione
periodica e annuale, effettuata dai docenti. Viene introdotta ogni due
anni la valutazione dei periodi didattici. Si è promossi o respinti ogni
due anni ai fini del passaggio al periodo successivo.
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Più qualità: ogni due anni l'Istituto nazionale di valutazione, come in
tutti i Paesi europei, misurerà con verifiche nazionali la qualità
complessiva dell'offerta formativa e dei livelli degli apprendimenti per
monitorare il livello culturale degli studenti.
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Investimento sulla qualità della funzione docente: formazione iniziale
universitaria della stessa dignità per gli insegnanti di tutti gli
ordini di scuole con lauree specialistiche e tirocinio obbligatorio.
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Formazione in servizio dei docenti con crediti universitari ai fini
dello sviluppo della carriera. |
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Per la realizzazione delle finalità della riforma, entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della legge il Ministro predisporrà un piano
programmatico di interventi finanziari da sottoporre all'approvazione
del Consiglio dei Ministri, a sostegno:
a) della riforma degli
ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo
sviluppo dell'autonomia;
b) dell'istituzione del
Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;
c) dello sviluppo delle
tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie
informatiche;
d) della valorizzazione
professionale del personale docente;
e) delle iniziative di
formazione iniziale e continua del personale;
f) del rimborso delle spese
di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
g) della valorizzazione
professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.);
h) degli interventi di
orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la
realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione;
i) degli interventi per lo
sviluppo della istruzione e formazione tecnica superiore e per
l'educazione degli adulti;
l) degli interventi di
adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.
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