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IL DECRETO “INVALSI” E IL DOCENTE DIMEZZATO
di Rino Di Meglio e Serafina Gnech
Il 18/02/04 è stato presentato ai sindacati lo Schema di decreto legislativo
concernente l’ “Istituzione del servizio Nazionale di valutazione del sistema di
istruzione e di istruzione e formazione e riordino dell’Istituto nazionale per
la valutazione del sistema di istruzione e di formazione”.
Il decreto prevede l’istituzione del Servizio nazionale di valutazione del
sistema, per i cui fini viene riorganizzato l’Istituto nazionale di valutazione
del sistema (D. Leg.vo 20/07/99, n° 258). Il nuovo istituto assume il nome di
INVALSI. L’istituto che si configura come “ente di ricerca strumentale con
personalità giuridica di diritto pubblico…”, è soggetto alla vigilanza del MIUR.
Le direttive vengono emanate dal Ministro relativamente al sistema d’istruzione,
dal Ministro MIUR, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e sentita la Conferenza Unificata, relativamente al sistema di
istruzione e formazione.
Gli “organi” dell’Istituto (Presidente – nominato dal Ministro previa delibera
del Consiglio dei Ministri; Comitato direttivo di cinque membri: 3 nominati dal
Ministro MIUR, 1 dal Ministro del lavoro e 1 dal Presidente della Conferenza di
Presidenti delle Regioni; Collegio dei revisori dei conti) hanno incarico
triennale rinnovabile per un ulteriore triennio. E’ prevista anche la figura di
un Direttore generale, scelto dai membri del Comitato direttivo.
L’Istituto può avvalersi, per l’area tecnica della valutazione, della
collaborazione degli ispettori tecnici del MIUR. Esso può inoltre avvalersi di
“personale amministrativo, tecnico o di ricerca comandato o collocato fuori
ruolo, proveniente dall’amministrazione dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, dalla scuola o da altre amministrazioni dello Stato, dalle università,
da enti pubblici compresi nel comparto della ricerca, dalle Regioni e dagli Enti
locali. I comandi durano un quinquennio e sono rinnovabili solo dopo un
intervallo triennale. L’Istituto può inoltre servirsi di esperti, stipulando con
gli stessi “contratti di ricerca e di prestazione d’opera”.
Compito dell’Istituto è quello di valutare “l’efficienza e l’efficacia del
sistema educativo di istruzione e di istruzione e formazione professionale,
inquadrandone la valutazione nel contesto internazionale. Esso effettua
verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e
sulla qualità complessiva dell’offerta educativa, culturale e didattica delle
istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione professionale, anche nel
contesto dell’apprendimento permanente. L’Istituto, altresì, nell’ambito delle
prove previste per l’Esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione
predispone, per la loro scelta da parte del Ministro, le prove a carattere
nazionale, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in
relazione alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno di ciascun ciclo, e
provvede alla gestione delle prove stesse, secondo le disposizioni emanate in
attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera c della legge 28 marzo 2003, n° 53”.
L’istituzione di un organismo centrale di controllo sull’efficacia e
l’efficienza del servizio di istruzione costituisce il logico corollario sia del
processo di autonomia scolastica che del processo di autonomia territoriale
avviato dalla riforma del titolo V della Costituzione. E’ impensabile infatti un
decentramento decisionale e operativo che non contempli, contestualmente, un
accentramento del controllo. Dalle esperienze già effettuate in molti paesi
europei, si rilevano due elementi critici: 1) l’altissimo costo dell’operazione;
2) la sua ininfluenza nella fase successiva al controllo, laddove si dovrebbero
eventualmente aggiustare situazioni non soddisfacenti. Le scuole britanniche
qualitativamente degradate, ad esempio, tali rimangono dopo la fase di
controllo, che sfocia spesso nella semplice chiusura degli istituti che non
rispondono ai criteri di efficienza e di efficacia pre-determinati.
L’esperienza dei paesi europei ha inoltre evidenziato l’alto impatto dei
meccanismi di controllo, che vengono effettuati in prevalenza nelle fasi
conclusive dei percorsi, sulla natura e la qualità dell’insegnamento impartito.
Natura e contenuto delle prove
determinano
natura e contenuti dell’insegnamento
Il processo è abbastanza evidente: se alla fine di un percorso si colloca una
prova configurata con tests, i docenti saranno automaticamente indotti a
strutturare il loro insegnamento in funzione dei tests. Cosa che in genere
indebolisce fortemente la preparazione generale umanistico-critica.
Inoltre il contenuto dei tests vincola in modo stretto l’insegnamento, con un
crollo dei livelli di preparazione (i tests sono inevitabilmente strutturati su
standards minimi) e una forte alterazione della libertà di insegnamento
costituzionalmente garantita.
LA VALUTAZIONE BUROCRATICA, QUANDO GIUNGE A SOSTITUIRE PRESSOCHE’ IN TOTO LA
VALUTAZIONE PROFESSIONALE, CHE E’ PARTE INTEGRANTE DELLA FUNZIONE DOCENTE,
ALTERA LA FIGURA PROFESSIONALE DOCENTE E ABBASSA I LIVELLI GENERALI
DI PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI.
La bozza di decreto presentata il 18 febbraio ai sindacati presenta almeno altri
due elementi di forte criticità: 1) la totale auto-referenzialità - i membri del
comitato direttivo sono tutti di nomina ministeriale - e l’assoluta mancanza di
criteri espliciti per la nomina degli esperti, per i quali si parla soltanto di
una “accertata professionalità”.
Con ciò si verrà a creare un organismo tecnico di valutazione, totalmente
controllato dal potere politico di turno, in linea divergente con le scelte
effettuate nei paesi europei (solo un esempio: l’analogo organismo inglese,
denominato OFSTED – Office for Standards in Education - è indipendente dal
ministero).