DISEGNO DI LEGGE
n. 1306
Delega in materia di norme generali sull’istruzione e di livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale
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DdL. 1306]
Art. 1
(Delega in materia di norme generali sull’istruzione e di livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale)
1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel
rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di
ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione
tra scuola e genitori, in coerenza con il princìpio di autonomia delle
istituzioni scolastiche e secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione, il
Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle
regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai
diversi soggetti istituzionali, e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche,
uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e di istruzione e formazione professionale.
2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall’articolo 4, i decreti
legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo
parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei
relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere
comunque adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione
professionale sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al
citato decreto legislativo n. 281 del 1997.
3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca predispone, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano
programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all’approvazione del
Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al
citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
a)—della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro
attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell’autonomia delle
istituzioni scolastiche;
b) dell’istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema
scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle
tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle
soluzioni informatiche offerte dall’informazione tecnologica, al fine di
incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;
d) dello sviluppo dell’attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli
studenti;
d) della valorizzazione professionale del personale docente;
e) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
f) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai
docenti;
g) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA);
h) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per
assicurare la realizzazione del diritto – dovere di istruzione e formazione;
i) degli interventi per lo sviluppo dell’istruzione e formazione tecnica
superiore e per l’educazione degli adulti;
l) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.
4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di
cui al presente articolo e all’articolo 4, possono essere adottate, con il
rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi e con le stesse procedure,
entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 2.
(Sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. I decreti di cui all’articolo 1 definiscono il sistema educativo di
istruzione e di formazione, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) è promosso l’apprendimento in tutto l’arco della vita e sono assicurate a
tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare
le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e
specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo
alle dimensioni locali, nazionale ed europea;
b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale anche
ispirata ai principi della Costituzione, lo sviluppo della coscienza storica e
di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà
europea;
c) è assicurato a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno
dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il
diciottesimo anno di età; l’attuazione di tale diritto si realizza nel sistema
di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo
livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma
dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante
regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, e garantendo, attraverso adeguati
interventi, l’integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell’offerta di istruzione e
formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini
anzidetti di diritto all’istruzione e formazione e di correlativo dovere viene
ridefinito ed ampliato l’obbligo scolastico di cui all’articolo 34 della
Costituzione, nonché l’obbligo formativo introdotto dall’articolo 68 della legge
17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L’attuazione graduale del
diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all’articolo 1,
commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari
previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3,
adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti
disposti a norma dell’articolo 7, comma 6, della presente legge;
d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola
dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei
licei ed il sistema dell’istruzione e della formazione professionale;
e) la scuola dell’infanzia, di durata triennale, concorre all’educazione e allo
sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo e sociale delle bambine e dei
bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività,
apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità
educative; nel rispetto dell’orientamento educativo dei genitori, essa
contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua
autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa
con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria. È assicurata
la generalizzazione dell’offerta formativa e la possibilità di frequenza della
scuola dell’infanzia; alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti secondo
criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che
compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento,
anche in rapporto all’introduzione di nuove professionalità e modalità
organizzative;
e) la scuola dell’infanzia, di durata triennale, concorre all’educazione e allo
sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle
bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia,
creatività, apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle
opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei
genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei
bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la
continuità educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola
primaria. È assicurata la generalizzazione dell’offerta formativa e la
possibilità di frequenza della scuola dell’infanzia; alla scuola dell’infanzia
possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di
sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30
aprile dell’anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all’introduzione
di nuove professionalità e modalità organizzative;
f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata
di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre
anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è
articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base,
e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si
articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il
percorso disciplinare ed assicura l’orientamento ed il raccordo con il secondo
ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola
dell’infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si
iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31
agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il
30 aprile dell’anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel
rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il
fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle
prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, ivi
inclusa l’alfabetizzazione in almeno una lingua dell’Unione europea oltre alla
lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie
scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue
leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e
nel tempo, di educare ai princìpi fondamentali della convivenza civile; la
scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è
finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento
delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche
attraverso l’alfabetizzazione e l’approfondimento nelle tecnologie informatiche,
le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla
evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è
caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo
sviluppo della personalità dell’allievo; cura la dimensione sistematica delle
discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta
corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti
adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione;
introduce lo studio di una seconda lingua dell’Unione europea; aiuta ad
orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo
di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce
titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell’istruzione e della
formazione professionale;
h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione
professionale, i percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione
professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali
conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su
tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di
prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale
rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche
nell’Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all’articolo 7,
comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per
l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le
qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell’istruzione e
della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di
sostenere l’esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all’università e
all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di
apposito corso annuale, realizzato d’intesa con le università e con l’alta
formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di
sostenere, come privatista, l’esame di Stato anche senza tale frequenza;
i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all’interno del
sistema dei licei, nonchè di passare dal sistema dei licei al sistema
dell’istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite
iniziative didattiche, finalizzate all’acquisizione di una preparazione adeguata
alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo
comporta l’acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere,
anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi
tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo,
esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o
all’estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali,
produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche
certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e
formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell’istruzione e
della formazione professionale, d’intesa rispettivamente con le università, con
le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il
sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con
riferimento all’ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per
l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l’accesso ai
corsi di studio universitari, dell’alta formazione, ed ai percorsi
dell’istruzione e formazione tecnica superiore;
l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell’autonomia delle
istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base
nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l’identità nazionale, e
prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse
specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.
Art. 3.
(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di
istruzione e di formazione)
1. Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate le norme generali sulla
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli
apprendimenti degli studenti, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento
degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la
certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti
delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è
affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo
successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa
valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso
una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;
b) ai fini del progressivo miglioramento e dell’armonizzazione della qualità del
sistema di istruzione e di formazione, l’Istituto nazionale per la valutazione
del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle
conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta
formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti
compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;
c) l’esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le
competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge
su prove organizzate dalle commissioni d’esame e su prove predisposte e gestite
dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base
degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle
discipline di insegnamento dell’ultimo anno.
Art. 4.
(Alternanza scuola-lavoro)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 18 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo
anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza
scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata,
attuata e valutata dall’istituzione scolastica e formativa in collaborazione con
le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre
alla conoscenza di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del
lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell’articolo 1,
commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività
produttive, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente
rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l’alternanza di
periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione
scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le
rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi
quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di
tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro; le istituzioni
scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro, possono collegarsi con
il sistema dell’istruzione e formazione professionale ed assicurare, a domanda
degli interessati e d'intesa con le Regioni, la frequenza negli istituti di
istruzione e formazione professionale di corsi integrati coerenti con il profilo
educativo, culturale e professionale e realizzati con il concorso degli
operatori di ambedue i sistemi;
b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l’assegnazione delle
risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza,
ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come
luogo formativo e l’assistenza tutoriale;
c) indicare le modalità di certificazione dell’esito positivo del tirocinio e di
valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.
2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del
monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono
riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale
docente.
Art. 5.
(Formazione degli insegnanti)
1. Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate norme sulla formazione
iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo
ciclo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge
nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è
programmato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n.
264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi
è determinata ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge, sulla base della
previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale,
nelle istituzioni scolastiche;
b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui
all’articolo 10, comma 2, e all’articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea
specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla
formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. I decreti
stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l’integrazione scolastica
degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può
prevedere stage all’estero; per la formazione degli insegnanti della scuola
secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono
individuate con riferimento all’insegnamento delle discipline impartito in tali
gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare;
c) l’accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti
è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per
ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e
all’adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli
atenei;
d) l’esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla
lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a),
ai fini dell’accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni
scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione
lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei
corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione scolastica
regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l’istituzione e
l’organizzazione di apposite strutture di ateneo o d’interateneo per la
formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche
i rapporti con le istituzioni scolastiche;
f) le strutture didattiche di ateneo o d’interateneo di cui alla lettera e)
promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli
insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;
g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio
degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di
coordinamento dell’attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni
scolastiche e formative.
2. Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate norme anche sulla formazione
iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica,
musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente
agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti
fini si applicano, con i necessari adattamenti, i princìpi e criteri direttivi
di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Per coloro che, sprovvisti dell’abilitazione all’insegnamento secondario,
sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di
sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto
del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di
laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di
Accademia di Belle Arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di
Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato
le prove di accesso alle scuole di specializzazione all’insegnamento secondario,
le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami
sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini
del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro
un’abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione
previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi
di laurea in scienze della formazione primaria di cui all’articolo 3, comma 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico
teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale
di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei
relativi crediti didattici e dell’iscrizione in soprannumero al relativo anno di
corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale
titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano
superato le relative prove di accesso. L’esame di laurea sostenuto a conclusione
dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell’articolo
3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione
delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore
di esame di Stato e abilita all’insegnamento, rispettivamente, nella scuola
materna o dell’infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente
altresì l’inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall’articolo 401
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione
dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire
al voto di laurea conseguito. All’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre
1990, n. 341, le parole: «I concorsi hanno funzione abilitante.» sono soppresse.
Art. 6.
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e
relative norme di attuazione, nonchè alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3.
2. Il comma 20-bis dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
«20-bis. L’esame di Stato conclusivo del ciclo secondario, da sostenersi in
Valle d’Aosta, prevede la possibilità per lo studente di sostenere una prova
scritta in lingua francese facoltativa e aggiuntiva alle altre prove scritte
previste.
20-ter. Il positivo superamento della prova di cui al comma 20-bis comporta il
conferimento di un attestato con valore legale di piena conoscenza della lingua
francese.
20-quater. La regione Valle d’Aosta, con propria legge, stabilisce tipologia e
modalità di svolgimento della prova di cui al comma 20-bis. Le modalità ed i
criteri di valutazione delle prove d’esame sono definiti dalla stessa regione,
d’intesa con il Governo. È abrogato il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 13. Resta ferma l’abrogazione del
comma 5 dell’articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.
20-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 20-bis e 20-ter si applicano a
partire dall’anno scolastico 2003-2004».
Art. 7.
(Disposizioni finali e attuative)
1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell’articolo 117, sesto
comma, della Costituzione e dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:
a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per
la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle
discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio,
agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell’organizzazione delle
discipline;
b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la
spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all’esito dei
percorsi formativi, nonchè per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi
scolastici.
2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca presenta ogni
tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di
formazione professionale.
4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi,
secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con
la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie e dei comuni, secondo gli
obblighi conferiti dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza
comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell’infanzia i
bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004,
ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera e). Per l’anno scolastico 2003-2004 possono
iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse
finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di
età entro il 28 febbraio 2004.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera f), e
dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola dell’infanzia
statale e alla scuola primaria statale, determinati entro il limite massimo di
12.731 migliaia di euro per l’anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l’anno 2004
e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede a
modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del
predetto limite di spesa.
6. All’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, si
provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante
finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con
quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
7. I decreti legislativi attuativi della presente legge, che comportano oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, hanno attuazione nell’ambito dei
finanziamenti disposti a norma del comma 6.
8. Con periodicità annuale, il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca ed il Ministero dell’economia e delle finanze procedono alla
verifica delle occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale attuazione
della riforma, a fronte delle somme stanziate annualmente in bilancio per lo
stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi
dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
9. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
10. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.
11. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.