|
|

Secondaria di II grado: mettiamo le carte in tavola (aspettando il relativo decreto…)
Emanato il Decreto
legislativo n. 59 del 19/02/’04 che dà inizio alla nuova scuola (dell’infanzia e
al primo ciclo che comprende scuola primaria e scuola secondaria di primo grado)
del governo di Centro destra, le attese ora si concentrano sulle decisioni
legislative relative alla Secondaria di II grado. E’ imminente il relativo
decreto? E cosa si prevede per questo segmento di Scuola? Le curiosità degli
insegnanti delle Superiori, che - diciamolo francamente - erano piuttosto sopite
durante le recenti proteste per le sorti dei due segmenti di scuola che le
precedono, si stanno ora animando.
En attendant le decisioni ministeriali, tracciamo questo quadro che vuole
definire la situazione che precede la decisione finale.
Cominciamo dagli elementi comuni a tutto il ciclo dell’ istruzione. Si tratta di
quegli elementi su cui si sono concentrate le preoccupazioni e le critiche più
forti e cioè: tutor, portfoli e percorsi personalizzati.
Anche nella nuova Secondaria è previsto un tutor, a cui sarà affidata la
“responsabilità del processo educativo educativo “e che dovrà, in accordo con
famiglie e studenti, tracciare i percorsi personalizzati. Così come è
previsto il Portfolio nel quale studenti e genitori annoteranno
osservazioni sulle – proprie e dei rispettivi figli- “modalità di
apprendimento”.
Anche qui, dunque, un docente concentrerà su di sé una responsabilità che
dovrebbe appartenere a tutti gli insegnanti, anche qui le famiglie e gli
studenti- attraverso modalità diverse da quelle degli altri due segmenti dell’
istruzione- invaderanno l’ istituzione statale , rendendola più “familiare” che
pubblica.
Ma, nello specifico, come è stata pensata la nuova Secondaria di II grado?
La Legge 28 Marzo 2003, n. 53, art. 2 così disegna la Nuova Scuola:
d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella
scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la
scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il
sistema dei licei ed il sistema dell’istruzione e della formazione
professionale;
g)… il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema
dell’istruzione e della formazione professionale; dal compimento del
quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in
alternanza scuola-lavoro o attraverso l’apprendistato; il sistema dei licei
comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e
coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico,
economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi
fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l’attività didattica si
sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente
completa il percorso disciplinare …
h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e
istruzione professionale, i percorsi del sistema dell’istruzione e della
formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e
professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di
differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai
livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera.
Incontriamo a questo punto il primo snodo problematico : la Riforma contrae le
tre tipologie di istruzione superiore ( Licei, Tecnici, Professionali), in due .
Questa novità ha coagulato critiche virulente, poiché vi si è voluto ravvisare
una volontà di tipo “classista” , mirante a perseguire la differenza sociali e
non a tentare di superarle, con l’ avvio precoce dei giovani alla scelta di
indirizzo. Tuttavia, occorre puntualizzare che la divisione dell’ Istruzione
superiore in due canali ( uno dell’ Istruzione e l’ altro dell’ Istruzione e
formazione professionale) era stata anticipata da una modifica costituzionale
che il Governo di Centro-sinistra aveva votato poco prima della scadenza del
mandato parlamentare. Per la prima volta nella storia della Repubblica si era
posto mano alla Costituzione, modificandone tutto il Titolo V. Quella legge
parlamentare era stata approvata dalla precedente Legislatura, quasi alla
scadenza del mandato parlamentare e a strettissima maggioranza. Per questa
circostanza è stata sottoposta a referendum : per la prima volta , il 7 Ottobre
2001 , si è svolto un referendum confermativo di una legge costituzionale. I
votanti non sono stati numerosi [ votanti il 34% ; sì, il 64, 2 % ; no , il 35,
8%.], ma poiché nei referendum costituzionali non è previsto alcun quorum , la
legge costituzionale, 17 Ottobre 2001, n. 3, è diventata efficace a tutti gli
effetti . Riportiamo qui l’ articolo che interessa l’ istruzione e la formazione
professionale.
1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 117. - La
potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero;
tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione
professionale; …
In sostanza, la Legge 3 Costituzionale affida l’ istruzione alla legislazione
concorrente e l’ Istruzione e Formazione professionale alla legislazione
esclusiva delle Regioni. [1]
Inoltre, non bisogna
dimenticare che la stesse Legge 30/2000,- Riforma Berlinguer-De Mauro, voluta
dal centro sinistra, (e ora abrogata dal Centro Destra) aveva già separato il
sistema di Istruzione da quello di Formazione, considerando la Formazione
professionale come canale separato e affidandola a due Leggi ( la 196/97 e la
144/99) che si occupano di prevalentemente di incentivi all’ occupazione.
Ed aveva anche stabilito che “L’obbligo scolastico inizia al sesto anno e
termina al quindicesimo anno di età”. E che “La scuola di base si
conclude con un esame di Stato dal quale deve emergere anche una indicazione
orientativa non vincolante per la successiva scelta dell’area e
dell’indirizzo”. La canalizzazione verso i vari tipi di istruzione era
dunque prevista a 13 anni, pur rimanendo all’interno della scuola fino a 15,
mentre a 14 anni, cioè nel corso del secondo anno del secondo ciclo si
avviava la così detta “integrazione fra istruzione scolastica e formazione
professionale”.
Il secondo ciclo di istruzione e di formazione, secondo le direttive della
Legge 53/2003
Dalle “Indicazioni nazionali per i Piani di Studio Personalizzati del sistema
dell’istruzione liceale” ( Documento di lavoro per la commissione ministeriale)
“Il secondo ciclo di istruzione e di formazione si compone del sistema dei
Licei e del sistema regionale degli Istituti dell’istruzione e formazione
professionale… Ambedue mettono al centro delle proprie preoccupazioni l’armonica
ed integrale maturazione degli studenti e delle studentesse[2].
I due sistemi sono diversi per natura, scopi e durata, ma, allo stesso tempo,
sono complementari e di pari dignità qualitativa. Per questo «è assicurata e
assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei
licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e
della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative
didattiche, finalizzate all’ acquisizione di una preparazione adeguata alla
nuova scelta»; e inoltre, «la frequenza positiva di qualsiasi segmento del
secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere
fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente
interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi» di istruzione e di formazione
(art. 2, co. 1, punto i della legge delega n. 53/03).
Per l'intera durata del secondo ciclo di istruzione e di formazione, quindi,
sono assicurate e garantite le possibilità di riorientamento degli studenti, sia
all'interno del sistema dei Licei, sia tra il sistema dei Licei e quello degli
Istituti dell'istruzione e formazione professionale, grazie, in particolare, al
supporto dei Laboratori per l’Approfondimento, il Recupero e lo Sviluppo degli
Apprendimenti (Larsa), istituiti a livello di rete territoriale.
Il fine specifico del sistema dei Licei è la theoría intesa in senso
classico come conoscenza disinteressata Questo fine non esclude, né lo potrebbe
per l'unità della persona umana, la dimensione operativa. Infatti, le esperienze
pratiche di progettazione, di laboratorio, di stage e di tirocinio formativo che
si sviluppano a tempo pieno o in alternanza scuola lavoro nel Liceo, se non si
configurano in dimensione tecnica e/o professionale, sono, tuttavia,
un’importante modalità organizzativa, metodologica e didattica per giungere alla
conoscenza, consolidarla, precisare meglio concetti e relazioni tra concetti,
illuminare teorie. Proprio per queste finalità conoscitive, la preparazione
liceale è intrinsecamente propedeutica ad ulteriori percorsi formativi, sia
teorici, sia pratici, di completamento professionale. In quanto diversamente
aggettivato, tuttavia, il Liceo afferma la propria identità nello sforzo
peculiare di leggere in maniera più approfondita e intensiva tutte le componenti
del Profilo prima ricordato, ponendosi, però, da alcune prospettive specifiche.
In questo senso, l’aggettivo che lo accompagna, più che prefigurare domini
culturali diversi, identifica soltanto differenti direzioni ed accentuazioni
dello stesso dominio. Più precisamente:
- il Liceo artistico approfondisce la cultura liceale attraverso la
componente estetica intesa come principio di comprensione del reale; tale
modello interpretativo, che è capacità di dar forma all’esperienza, di attivare
l’immaginazione creativa di forme che sono insieme significative e coinvolgenti
e di affrontare il problema della visione e della rappresentazione attraverso
specifiche modalità operative, è segno della vitalità di una cultura e modo
inequivocabile della sua affermazione storica;
- il Liceo classico conosce criticamente gli elementi fondamentali delle
discipline costituenti la cultura liceale attraverso le strategie metodologiche
acquisite dallo studio delle lingue e letterature classiche e avendo chiaro il
significato storico e civile della cultura classica come matrice degli archetipi
del pensiero e della civiltà occidentale, di cui si è alimentato e si alimenta
l'umanesimo perenne nelle sue espressioni letterarie e scientifiche, anche
nell'attuale società della tecnica;
- il Liceo linguistico si caratterizza per l’approfondimento della
cultura liceale dal punto di vista dello studio integrato e correlato di più
sistemi linguistici e culturali, esaminati sia alla luce del loro sviluppo
storico, sia della padronanza comunicativa di almeno tre lingue comunitarie
moderne, oltre l’italiano, tenendo conto del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le Lingue;
-il Liceo economico approfondisce unitariamente la cultura liceale dal
punto di vista specifico dei significati, dei metodi e delle categorie
interpretative dell’azione personale e sociale messe a disposizione dagli studi
economici e giuridici;
- il Liceo musicale e coreutico ha lo scopo di approfondire unitariamente
la cultura liceale dal punto di vista specifico della competenza musicale e
coreutica, alla luce dell’evoluzione storica ed estetica, delle conoscenze
teoriche e scientifiche, della creatività e delle abilità tecniche, riconoscendo
il nesso inscindibile tra theoría e téchnai e con ciò superando,
nella musica, la tradizionale e storica conflittualità tra musici e cantores;
- il Liceo scientifico legge l’intero della cultura liceale sulla base
del nesso culturalmente fecondo tra la tradizione umanistica del sapere e la
scienza, attraverso una conoscenza non superficiale della cultura classica, e
sviluppando i metodi critici e di conoscenza propri della matematica e delle
scienze naturali; inoltre, fornendo gli strumenti per seguire lo sviluppo
scientifico e tecnologico, consci delle loro potenzialità e dei loro limiti;
- il Liceo delle scienze umane attraversa unitariamente la cultura
liceale dal dal punto di vista specifico delle principali teorie che consentono
di interpretare con metodi scientifici aspetti relativi all’identità personale,
alla costruzione delle relazioni umane e sociali e ai modelli educativi che ne
conseguono;
- Il Liceo tecnologico introduce alla comprensione della cultura liceale
attraverso il punto di vista della tecnologia e delle problematiche culturali e
sociali ad essa collegate; in particolare, evidenziando come l’uomo,
confrontandosi con i propri bisogni e le proprie aspirazioni, abbia generato
invenzioni tecniche e tecnologie, fino alla tecnoscienza.
Il Liceo è articolato in due bienni e in un ultimo anno che si conclude con
l’esame di stato.
Il primo biennio è caratterizzato dall’acquisizione delle specificità semantiche
e sintattiche delle discipline di studio, senza trascurare le naturali
connessioni interdisciplinari che si presentano spontanee o indotte nell'ambito
dell'attività di studio.
Nel secondo biennio si sviluppa e si compie il lavoro di maturazione culturale e
didattica avviato nel primo biennio. Mentre si irrobustiscono le competenze
attraverso le griglie concettuali e logiche elaborate nelle singole discipline e
prende consistenza la visione unitaria d'insieme che favorisce dialogo e
integrazione tra le diverse discipline, si precisano negli studenti le linee e
le intenzioni di orientamento, con adeguate assunzioni di responsabilità in
ordine al proprio progetto di vita.
L'anno conclusivo, favorendo in maniera particolare il lavoro personale dello
studente, ne sanziona la «maggiore età» culturale, sociale e di vocazione
professionale.”[3]
A questo punto, che cosa deve fare la Commissione che si sta occupando delle
fasi necessarie per l’emanazione del Decreto sui nuovi Licei?
La Commissione predisposta dal ministro Moratti e presieduta dal professor
Giuseppe Bertagna è stata suddivisa in sottocommissioni relative agli otto tipi
di Licei.
Non dovrà produrre Programmi, che, come tutti ricorderanno, sono
diventati, nelle dichiarazioni dei Ministri dell’ Istruzione - Berlinguer e De
Mauro, prima, Moratti, adesso - una sorta di coagulo di tutte le negatività
della Scuola.
Abbiamo appreso che la Scuola è entrata in crisi proprio a causa del
Programma, sorta di imposizione di uno Stato padrone, che invadeva la
libertà dei singoli e che tutto sarebbe cambiato con l’avvento del Curriculo
.
Per questo, nell’ambito dell’ Autonomia scolastica, voluta fortemente dal Centro
sinistra, ha grande importanza il D.P.R . 275/’99 che indica le modalità di
rappresentazione del nuovo tipo di Scuola.
Le sottocommissioni, quindi, operano sulla base della Legge 53/2003, ma
soprattutto applicando le disposizioni del DPR 275 che indicano le diverse
prerogative.
Lo Stato non dovrà predisporre programmi ma:
a) gli obiettivi generali del processo formativo;
b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli
alunni;
c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il
relativo monte ore annuale; ( DPR . 275, capo III, art. 8, comma 1).
Mentre le scuole dovranno regolarsi così:
“1. Le istituzioni
scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta
educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma
dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi
funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita
educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità,
promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al
raggiungimento del successo formativo”.
4. La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze
formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire
efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese
espresse dalle famiglie, dagli Enti locali, dai contesti sociali, culturali ed
economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte
possibilità di opzione
6. L'adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte già
effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in
rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto. (.( DPR. 275, titolo III,
art.8, commi 1, 4, 6) .
L'attesa è dunque per gli Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA) che il
Ministero dovrà emanare, ma intanto restano sospesi almeno due grandi problemi.
1) Nella divisione diadica dell’ Istruzione (Licei e Istruzione e formazione
professionale) non si è ancora deciso dove inserire gli Istituti Tecnici.
Secondo un orientamento “ professionalizzante” andrebbero attribuiti al
canale regionale, proprio perché - dicono i fautori di questa tesi - l’ elevata
qualità dei Tecnici impedirebbe una decadenza di questo percorso.
Invece, secondo un'altra tesi, l’alta tradizione - tecnica e culturale-
di questi istituti imporrebbe che essi restassero nel percorso dell’ Istruzione.
(Si veda la proposta di Confindustria, riportata e commentata sul sito del
Centro Studi www.centrostudigilda.it).
E’ evidente che fino a quando non sarà risolto questo problema, il Decreto sulla
Secondaria di II grado non potrà vedere la luce.
2) Il secondo problema è sempre in relazione alla Riforma del Titolo V e
riguarda gli Istituti Professionali di Stato. Stante la legislazione esclusiva
delle Regioni nell’ ambito dell’ istruzione e formazione professionale , i
vecchi istituti statali verranno regionalizzati o verranno aboliti, poiché le
Regioni preferiranno privilegiare la propria formazione professionale ? [4]
Dunque, chi sono i soggetti legittimati a prendere queste decisioni?
Intanto, lo Stato non può più decidere in modo unilaterale, e ciò in virtù della
Riforma del Titolo V che ha attribuito la materia “Istruzione” alla legislazione
concorrente tra Stato e Regioni. In pratica, ogni decisione, in materia dell’
Istruzione, deve essere il risultato di accordi decisi nella Conferenza
Stato-Regioni.
Nello stesso modo, l’ eventuale trasformazione di Istituti tecnici in Licei
Tecnologici non può avvenire né solo con la delibera dei Collegi dei docenti, né
solo con l’ avallo del Ministero. E’ la Regione che, grazie al Dlg 112, decide
la distribuzione dell’ Offerta formativa sul territorio. Quindi la decisione
definitiva su quanti licei potranno esprimere i vari territori regionali è dei
Governi regionali.
Nell’ attesa degli OSA per la Secondaria di II Grado, che cosa hanno fatto le
Regioni?
Le Regioni non sono state inerti. Anzi. Utilizzando al massimo le prerogative
della Riforma del Titolo V hanno pensato di elaborare proprie legge regionali
sull’ Istruzione.
La prima è stata l’ Emilia Romagna che ha approvata una propria legge che
istituisce il biennio integrato, contro la separazione dei due canali .
Così ha affermato l’ assessore regionale all’ istruzione, Maria Angela Bastico:
“La Regione intende garantire l’obbligo scolastico almeno fino agli
attuali 15 anni, rafforzandolo in relazione al biennio della scuola superiore -
anche qualora il progetto Moratti lo riduca di un anno - stabilendo che
l’accesso alla formazione professionale sia consentito solo a coloro che abbiano
assolto all’obbligo e, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.” (
Lettera con cui l’ assessore ha presentato ai docenti della regione il progetto
integrato) [5]
In Lombardia, invece, sono stati avviati i Politecnici territoriali,
sorta di esperienza pilota.
Sul sito della Gilda Lombardia www.gildami.it
sono presenti il progetto e un commento critico. Sul sito del Centro studi
www.gildacentrostudi.it si trova
un’articolata sintesi del progetto in questione a cura di Gianluigi Dotti
Quali altri problemi attendono una risposta?
Ultimo, in ordine di tempo, è il problema posto dalla sentenza n. 13 che la
Corte costituzionale ha emesso il 13 Gennaio di quest’ anno, con la quale,
rispondendo ad un ricorso della Regione Emilia Romagna, ha dichiarato che spetta
al governo della Regione e non allo Stato la distribuzione del personale nel
territorio regionale. Ecco la parte più saliente della sentenza:
“Tutto ciò non è più possibile nel quadro costituzionale definito dalla
riforma del Titolo V, giacché la materia istruzione (“salva l’autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione
professionale”) forma oggetto di potestà concorrente (art. 117, terzo comma,
Cost.), mentre allo Stato è riservata soltanto la potestà legislativa esclusiva
in materia di “norme generali sull’istruzione” [art. 117, secondo comma,
lettera n)].
Ai fini della presente decisione non è necessario definire interamente le
rispettive sfere di applicazione e il tipo di rapporto tra le “norme generali
sull’istruzione” e i “principî fondamentali”, le prime di competenza esclusiva
dello Stato ed i secondi destinati a orientare le Regioni chiamate a svolgerli.
Nel complesso intrecciarsi in una stessa materia di norme generali, principî
fondamentali, leggi regionali e determinazioni autonome delle istituzioni
scolastiche, si può assumere per certo che il prescritto ambito di legislazione
regionale sta proprio nella programmazione delle rete scolastica. E’ infatti
implausibile che il legislatore costituzionale abbia voluto spogliare le Regioni
di una funzione che era già ad esse conferita nella forma della competenza
delegata dall’art. 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Questo, per la
parte che qui rileva, disponeva che alle Regioni fossero delegate le funzioni
amministrative relative alla programmazione dell’offerta formativa integrata tra
istruzione e formazione professionale, alla suddivisione, sulla base anche delle
proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti
funzionali al miglioramento dell’offerta formativa e, soprattutto, alla
programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse
umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali,
assicurando il coordinamento con la programmazione dell’offerta formativa
integrata. In una parola era conferito alle Regioni, nell’ambito della
programmazione e della gestione del servizio scolastico, tutto quanto non
coinvolgesse gli aspetti finanziari e la distribuzione del personale tra le
istituzioni scolastiche.
Una volta attribuita l’istruzione alla competenza concorrente, il riparto
imposto dall’art. 117 postula che, in tema di programmazione scolastica e di
gestione amministrativa del relativo servizio, compito dello Stato sia solo
quello di fissare principî. E la distribuzione del personale tra le istituzioni
scolastiche, che certamente non è materia di norme generali sulla istruzione,
riservate alla competenza esclusiva dello Stato, in quanto strettamente connessa
alla programmazione della rete scolastica, tuttora di competenza regionale, non
può essere scorporata da questa e innaturalmente riservata per intero allo
Stato; sicché, anche in relazione ad essa, la competenza statale non può
esercitarsi altro che con la determinazione dei principî organizzativi che
spetta alle Regioni svolgere con una propria disciplina.”[6]
Come si deve leggere questa sentenza? La prima cosa che si evince è il
fatto che gli organici saranno di pertinenza più del Governo delle Regioni che
dello Stato.
Come e in quali tempi questo avverrà non è dato sapere, così come è presto per
ipotizzare una regionalizzazione del contratto di lavoro dei docenti.
Questa sentenza è stata commentata in maniera diversa dalle varie Regioni .
In Lombardia, già si prevede una gestione addirittura provinciale e comunale del
personale docente. In Emilia Romagna, si vorrebbe non tanto gestire il
personale, quanto decidere l’ effettivo numero di docenti necessario nelle
scuole della regione.
Il fatto vero è che il passaggio dei docenti alle Regioni sarebbe costoso e
poche Regioni sono disponibili ad affrontare, per problemi di bilancio, questa
novità.
Tuttavia, non passerà molto tempo che , necessariamente, la questione dovrà
essere posta: non è pensabile, infatti, che lo Stato , avendo ceduto quasi tutte
le prerogative sul personale, accetti di mantenere solo la più onerosa e cioè la
retribuzione.
La panoramica che abbiamo tracciato non ha presunzione di esaustività. D’
altronde, la confusione delle norme che si sono intrecciate crea una divenire
interpretativo che conosce novità quasi giornaliere e questa condizione non è
agevole per la serenità operativa di chi si occupa del delicato compito di
istruire i giovani.
Con questo sommario, abbiamo voluto soprattutto rappresentare una realtà,
convinti che solo da una rappresentazione onesta e precisa possano scaturire
conseguenti azioni efficaci e convincenti.
Renza Bertuzzi
[1] I testi completo delle Leggi citate si trovano
sul sito della Gilda www.gildains.it,
sezioni Riforma e Scuola e Federalismo
[2] Successivamente si useranno soltanto i sostantivi ‘ragazzo’, ‘studente’,
oppure ‘allievo, allievi’. Essi si riferiscono al "tipo" persona, al di là delle
differenze tra maschi e femmine che ogni docente dovrà considerare nella
concreta azione educativa e didattica.
[3] Il Testo completo di questo documento si trova nel sito
http://www.gildaprofessionedocente.it/giardinoumanistico/index.htm, nella
sezione Documenti.
[4] Su questi argomenti, il sito della Gilda ha una sezione Tecnici e Riforma,
che propone una ricca proposta di materiale informativo e propositivo sull’
argomento.
[5] Il testo completo della Legge regionale si trova in www.gildains.it, sezione
Scuola e Federalismo.
[6] Il testo completo si trova in
www.gildains.it, sezione Scuola e Federalismo