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Secondaria di II grado: mettiamo le carte in tavola (aspettando il relativo decreto…)

 

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Emanato il Decreto legislativo n. 59 del 19/02/’04 che dà inizio alla nuova scuola (dell’infanzia e al primo ciclo che comprende scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) del governo di Centro destra, le attese ora si concentrano sulle decisioni legislative relative alla Secondaria di II grado. E’ imminente il relativo decreto? E cosa si prevede per questo segmento di Scuola? Le curiosità degli insegnanti delle Superiori, che - diciamolo francamente - erano piuttosto sopite durante le recenti proteste per le sorti dei due segmenti di scuola che le precedono, si stanno ora animando.

En attendant le decisioni ministeriali, tracciamo questo quadro che vuole definire la situazione che precede la decisione finale.

Cominciamo dagli elementi comuni a tutto il ciclo dell’ istruzione. Si tratta di quegli elementi su cui si sono concentrate le preoccupazioni e le critiche più forti e cioè: tutor, portfoli e percorsi personalizzati.

Anche nella nuova Secondaria è previsto un tutor, a cui sarà affidata la “responsabilità del processo educativo educativo “e che dovrà, in accordo con famiglie e studenti, tracciare i percorsi personalizzati. Così come è previsto il Portfolio nel quale studenti e genitori annoteranno osservazioni sulle – proprie e dei rispettivi figli- “modalità di apprendimento”.

Anche qui, dunque, un docente concentrerà su di sé una responsabilità che dovrebbe appartenere a tutti gli insegnanti, anche qui le famiglie e gli studenti- attraverso modalità diverse da quelle degli altri due segmenti dell’ istruzione- invaderanno l’ istituzione statale , rendendola più “familiare” che pubblica.

Ma, nello specifico, come è stata pensata la nuova Secondaria di II grado?

La Legge 28 Marzo 2003, n. 53, art. 2 così disegna la Nuova Scuola:

d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell’istruzione e della formazione professionale;

g)… il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell’istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l’apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l’attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare …

h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera.

Incontriamo a questo punto il primo snodo problematico : la Riforma contrae le tre tipologie di istruzione superiore ( Licei, Tecnici, Professionali), in due . Questa novità ha coagulato critiche virulente, poiché vi si è voluto ravvisare una volontà di tipo “classista” , mirante a perseguire la differenza sociali e non a tentare di superarle, con l’ avvio precoce dei giovani alla scelta di indirizzo. Tuttavia, occorre puntualizzare che la divisione dell’ Istruzione superiore in due canali ( uno dell’ Istruzione e l’ altro dell’ Istruzione e formazione professionale) era stata anticipata da una modifica costituzionale che il Governo di Centro-sinistra aveva votato poco prima della scadenza del mandato parlamentare. Per la prima volta nella storia della Repubblica si era posto mano alla Costituzione, modificandone tutto il Titolo V. Quella legge parlamentare era stata approvata dalla precedente Legislatura, quasi alla scadenza del mandato parlamentare e a strettissima maggioranza. Per questa circostanza è stata sottoposta a referendum : per la prima volta , il 7 Ottobre 2001 , si è svolto un referendum confermativo di una legge costituzionale. I votanti non sono stati numerosi [ votanti il 34% ; sì, il 64, 2 % ; no , il 35, 8%.], ma poiché nei referendum costituzionali non è previsto alcun quorum , la legge costituzionale, 17 Ottobre 2001, n. 3, è diventata efficace a tutti gli effetti . Riportiamo qui l’ articolo che interessa l’ istruzione e la formazione professionale.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

 

"Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; …

In sostanza, la Legge 3 Costituzionale affida l’ istruzione alla legislazione concorrente e l’ Istruzione e Formazione professionale alla legislazione esclusiva delle Regioni. [1]

 

Inoltre, non bisogna dimenticare che la stesse Legge 30/2000,- Riforma Berlinguer-De Mauro, voluta dal centro sinistra, (e ora abrogata dal Centro Destra) aveva già separato il sistema di Istruzione da quello di Formazione, considerando la Formazione professionale come canale separato e affidandola a due Leggi ( la 196/97 e la 144/99) che si occupano di prevalentemente di incentivi all’ occupazione.

Ed aveva anche stabilito che “L’obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età”. E che “La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta dell’area e dell’indirizzo”. La canalizzazione verso i vari tipi di istruzione era dunque prevista a 13 anni, pur rimanendo all’interno della scuola fino a 15, mentre a 14 anni, cioè nel corso del secondo anno del secondo ciclo si avviava la così detta “integrazione fra istruzione scolastica e formazione professionale”.

Il secondo ciclo di istruzione e di formazione, secondo le direttive della Legge 53/2003

Dalle “Indicazioni nazionali per i Piani di Studio Personalizzati del sistema dell’istruzione liceale” ( Documento di lavoro per la commissione ministeriale)


“Il secondo ciclo di istruzione e di formazione si compone del sistema dei Licei e del sistema regionale degli Istituti dell’istruzione e formazione professionale… Ambedue mettono al centro delle proprie preoccupazioni l’armonica ed integrale maturazione degli studenti e delle studentesse[2].

I due sistemi sono diversi per natura, scopi e durata, ma, allo stesso tempo, sono complementari e di pari dignità qualitativa. Per questo «è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indi­rizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di pas­sare dal sistema dei licei al sistema dell'istru­zione e della formazione professionale, e vice­versa, me­diante apposite iniziative didattiche, fi­nalizzate al­l’ acquisizione di una preparazione ade­guata alla nuova scelta»; e inoltre, «la frequenza positiva di qualsiasi seg­mento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono es­sere fatti valere, an­che ai fini della ripresa degli studi eventualmente in­terrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi» di istruzione e di formazione (art. 2, co. 1, punto i della legge delega n. 53/03).


Per l'intera durata del secondo ciclo di istruzione e di formazione, quindi, sono assicurate e garantite le possibilità di riorientamento degli studenti, sia all'interno del sistema dei Licei, sia tra il sistema dei Licei e quello degli Istituti dell'istruzione e formazione professionale, grazie, in particolare, al supporto dei Laboratori per l’Approfondimento, il Recupero e lo Sviluppo degli Apprendimenti (Larsa), istituiti a livello di rete territoriale.

Il fine specifico del sistema dei Licei è la theoría intesa in senso classico come conoscenza disinteressata Questo fine non esclude, né lo potrebbe per l'unità della persona umana, la dimensione operativa. Infatti, le esperienze pratiche di progettazione, di laboratorio, di stage e di tirocinio formativo che si sviluppano a tempo pieno o in alternanza scuola lavoro nel Liceo, se non si configurano in dimensione tecnica e/o professionale, sono, tuttavia, un’importante modalità organizzativa, metodologica e didattica per giungere alla conoscenza, consolidarla, precisare meglio concetti e relazioni tra concetti, illuminare teorie. Proprio per queste finalità conoscitive, la preparazione liceale è intrinsecamente propedeutica ad ulteriori percorsi formativi, sia teorici, sia pratici, di completamento professionale. In quanto diversamente aggettivato, tuttavia, il Liceo afferma la propria identità nello sforzo peculiare di leggere in maniera più approfondita e intensiva tutte le componenti del Profilo prima ricordato, ponendosi, però, da alcune prospettive specifiche. In questo senso, l’aggettivo che lo accompagna, più che prefigurare domini culturali diversi, identifica soltanto differenti direzioni ed accentuazioni dello stesso dominio. Più precisamente:

- il Liceo artistico approfondisce la cultura liceale attraverso la componente estetica intesa come principio di comprensione del reale; tale modello interpretativo, che è capacità di dar forma all’esperienza, di attivare l’immaginazione creativa di forme che sono insieme significative e coinvolgenti e di affrontare il problema della visione e della rappresentazione attraverso specifiche modalità operative, è segno della vitalità di una cultura e modo inequivocabile della sua affermazione storica;

- il Liceo classico conosce criticamente gli elementi fondamentali delle discipline costituenti la cultura liceale attraverso le strategie metodologiche acquisite dallo studio delle lingue e letterature classiche e avendo chiaro il significato storico e civile della cultura classica come matrice degli archetipi del pensiero e della civiltà occidentale, di cui si è alimentato e si alimenta l'umanesimo perenne nelle sue espressioni letterarie e scientifiche, anche nell'attuale società della tecnica;


- il Liceo linguistico si caratterizza per l’approfondimento della cultura liceale dal punto di vista dello studio integrato e correlato di più sistemi linguistici e culturali, esaminati sia alla luce del loro sviluppo storico, sia della padronanza comunicativa di almeno tre lingue comunitarie moderne, oltre l’italiano, tenendo conto del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue;

-il Liceo economico approfondisce unitariamente la cultura liceale dal punto di vista specifico dei significati, dei metodi e delle categorie interpretative dell’azione personale e sociale messe a disposizione dagli studi economici e giuridici;

- il Liceo musicale e coreutico ha lo scopo di approfondire unitariamente la cultura liceale dal punto di vista specifico della competenza musicale e coreutica, alla luce dell’evoluzione storica ed estetica, delle conoscenze teoriche e scientifiche, della creatività e delle abilità tecniche, riconoscendo il nesso inscindibile tra
theoría e téchnai e con ciò superando, nella musica, la tradizionale e storica conflittualità tra musici e cantores;

- il Liceo scientifico legge l’intero della cultura liceale sulla base del nesso culturalmente fecondo tra la tradizione umanistica del sapere e la scienza, attraverso una conoscenza non superficiale della cultura classica, e sviluppando i metodi critici e di conoscenza propri della matematica e delle scienze naturali; inoltre, fornendo gli strumenti per seguire lo sviluppo scientifico e tecnologico, consci delle loro potenzialità e dei loro limiti;

- il Liceo delle scienze umane attraversa unitariamente la cultura liceale dal dal punto di vista specifico delle principali teorie che consentono di interpretare con metodi scientifici aspetti relativi all’identità personale, alla costruzione delle relazioni umane e sociali e ai modelli educativi che ne conseguono;

- Il Liceo tecnologico introduce alla comprensione della cultura liceale attraverso il punto di vista della tecnologia e delle problematiche culturali e sociali ad essa collegate; in particolare, evidenziando come l’uomo, confrontandosi con i propri bisogni e le proprie aspirazioni, abbia generato invenzioni tecniche e tecnologie, fino alla tecnoscienza.


Il Liceo è articolato in due bienni e in un ultimo anno che si conclude con l’esame di stato.

Il primo biennio è caratterizzato dall’acquisizione delle specificità semantiche e sintattiche delle discipline di studio, senza trascurare le naturali connessioni interdisciplinari che si presentano spontanee o indotte nell'ambito dell'attività di studio.

Nel secondo biennio si sviluppa e si compie il lavoro di maturazione culturale e didattica avviato nel primo biennio. Mentre si irrobustiscono le competenze attraverso le griglie concettuali e logiche elaborate nelle singole discipline e prende consistenza la visione unitaria d'insieme che favorisce dialogo e integrazione tra le diverse discipline, si precisano negli studenti le linee e le intenzioni di orientamento, con adeguate assunzioni di responsabilità in ordine al proprio progetto di vita.

L'anno conclusivo, favorendo in maniera particolare il lavoro personale dello studente, ne sanziona la «maggiore età» culturale, sociale e di vocazione professionale.”[3]


A questo punto, che cosa deve fare la Commissione che si sta occupando delle fasi necessarie per l’emanazione del Decreto sui nuovi Licei?

La Commissione predisposta dal ministro Moratti e presieduta dal professor Giuseppe Bertagna è stata suddivisa in sottocommissioni relative agli otto tipi di Licei.

Non dovrà produrre Programmi, che, come tutti ricorderanno, sono diventati, nelle dichiarazioni dei Ministri dell’ Istruzione - Berlinguer e De Mauro, prima, Moratti, adesso - una sorta di coagulo di tutte le negatività della Scuola.

Abbiamo appreso che la Scuola è entrata in crisi proprio a causa del Programma, sorta di imposizione di uno Stato padrone, che invadeva la libertà dei singoli e che tutto sarebbe cambiato con l’avvento del Curriculo .

Per questo, nell’ambito dell’ Autonomia scolastica, voluta fortemente dal Centro sinistra, ha grande importanza il D.P.R . 275/’99 che indica le modalità di rappresentazione del nuovo tipo di Scuola.

Le sottocommissioni, quindi, operano sulla base della Legge 53/2003, ma soprattutto applicando le disposizioni del DPR 275 che indicano le diverse prerogative.

Lo Stato non dovrà predisporre programmi ma:

a) gli obiettivi generali del processo formativo;
b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale; ( DPR . 275, capo III, art. 8, comma 1).


Mentre le scuole dovranno regolarsi così:

 

“1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo”.

4. La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli Enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione

6. L'adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto. (.( DPR. 275, titolo III, art.8, commi 1, 4, 6) .


L'attesa è dunque per gli Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA) che il Ministero dovrà emanare, ma intanto restano sospesi almeno due grandi problemi.

1) Nella divisione diadica dell’ Istruzione (Licei e Istruzione e formazione professionale) non si è ancora deciso dove inserire gli Istituti Tecnici.

Secondo un orientamento “ professionalizzante” andrebbero attribuiti al canale regionale, proprio perché - dicono i fautori di questa tesi - l’ elevata qualità dei Tecnici impedirebbe una decadenza di questo percorso.

Invece, secondo un'altra tesi, l’alta tradizione - tecnica e culturale- di questi istituti imporrebbe che essi restassero nel percorso dell’ Istruzione. (Si veda la proposta di Confindustria, riportata e commentata sul sito del Centro Studi www.centrostudigilda.it).

E’ evidente che fino a quando non sarà risolto questo problema, il Decreto sulla Secondaria di II grado non potrà vedere la luce.

2) Il secondo problema è sempre in relazione alla Riforma del Titolo V e riguarda gli Istituti Professionali di Stato. Stante la legislazione esclusiva delle Regioni nell’ ambito dell’ istruzione e formazione professionale , i vecchi istituti statali verranno regionalizzati o verranno aboliti, poiché le Regioni preferiranno privilegiare la propria formazione professionale ? [4]

Dunque, chi sono i soggetti legittimati a prendere queste decisioni?


Intanto, lo Stato non può più decidere in modo unilaterale, e ciò in virtù della Riforma del Titolo V che ha attribuito la materia “Istruzione” alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni. In pratica, ogni decisione, in materia dell’ Istruzione, deve essere il risultato di accordi decisi nella Conferenza Stato-Regioni.
Nello stesso modo, l’ eventuale trasformazione di Istituti tecnici in Licei Tecnologici non può avvenire né solo con la delibera dei Collegi dei docenti, né solo con l’ avallo del Ministero. E’ la Regione che, grazie al Dlg 112, decide la distribuzione dell’ Offerta formativa sul territorio. Quindi la decisione definitiva su quanti licei potranno esprimere i vari territori regionali è dei Governi regionali.

Nell’ attesa degli OSA per la Secondaria di II Grado, che cosa hanno fatto le Regioni?

Le Regioni non sono state inerti. Anzi. Utilizzando al massimo le prerogative della Riforma del Titolo V hanno pensato di elaborare proprie legge regionali sull’ Istruzione.

La prima è stata l’ Emilia Romagna che ha approvata una propria legge che istituisce il biennio integrato, contro la separazione dei due canali .

Così ha affermato l’ assessore regionale all’ istruzione, Maria Angela Bastico:

“La Regione intende garantire l’obbligo scolastico almeno fino agli attuali 15 anni, rafforzandolo in relazione al biennio della scuola superiore - anche qualora il progetto Moratti lo riduca di un anno - stabilendo che l’accesso alla formazione professionale sia consentito solo a coloro che abbiano assolto all’obbligo e, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.” ( Lettera con cui l’ assessore ha presentato ai docenti della regione il progetto integrato) [5]

In Lombardia, invece, sono stati avviati i Politecnici territoriali, sorta di esperienza pilota.

Sul sito della Gilda Lombardia www.gildami.it sono presenti il progetto e un commento critico. Sul sito del Centro studi www.gildacentrostudi.it si trova un’articolata sintesi del progetto in questione a cura di Gianluigi Dotti

Quali altri problemi attendono una risposta?

Ultimo, in ordine di tempo, è il problema posto dalla sentenza n. 13 che la Corte costituzionale ha emesso il 13 Gennaio di quest’ anno, con la quale, rispondendo ad un ricorso della Regione Emilia Romagna, ha dichiarato che spetta al governo della Regione e non allo Stato la distribuzione del personale nel territorio regionale. Ecco la parte più saliente della sentenza:

“Tutto ciò non è più possibile nel quadro costituzionale definito dalla riforma del Titolo V, giacché la materia istruzione (“salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale”) forma oggetto di potestà concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), mentre allo Stato è riservata soltanto la potestà legislativa esclusiva in materia di “norme generali sull’istruzione” [art. 117, secondo comma, lettera n)].

Ai fini della presente decisione non è necessario definire interamente le rispettive sfere di applicazione e il tipo di rapporto tra le “norme generali sull’istruzione” e i “principî fondamentali”, le prime di competenza esclusiva dello Stato ed i secondi destinati a orientare le Regioni chiamate a svolgerli. Nel complesso intrecciarsi in una stessa materia di norme generali, principî fondamentali, leggi regionali e determinazioni autonome delle istituzioni scolastiche, si può assumere per certo che il prescritto ambito di legislazione regionale sta proprio nella programmazione delle rete scolastica. E’ infatti implausibile che il legislatore costituzionale abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione che era già ad esse conferita nella forma della competenza delegata dall’art. 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Questo, per la parte che qui rileva, disponeva che alle Regioni fossero delegate le funzioni amministrative relative alla programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, alla suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell’offerta formativa e, soprattutto, alla programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione dell’offerta formativa integrata. In una parola era conferito alle Regioni, nell’ambito della programmazione e della gestione del servizio scolastico, tutto quanto non coinvolgesse gli aspetti finanziari e la distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche.


Una volta attribuita l’istruzione alla competenza concorrente, il riparto imposto dall’art. 117 postula che, in tema di programmazione scolastica e di gestione amministrativa del relativo servizio, compito dello Stato sia solo quello di fissare principî. E la distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche, che certamente non è materia di norme generali sulla istruzione, riservate alla competenza esclusiva dello Stato, in quanto strettamente connessa alla programmazione della rete scolastica, tuttora di competenza regionale, non può essere scorporata da questa e innaturalmente riservata per intero allo Stato; sicché, anche in relazione ad essa, la competenza statale non può esercitarsi altro che con la determinazione dei principî organizzativi che spetta alle Regioni svolgere con una propria disciplina.”[6]


Come si deve leggere questa sentenza? La prima cosa che si evince è il fatto che gli organici saranno di pertinenza più del Governo delle Regioni che dello Stato.

Come e in quali tempi questo avverrà non è dato sapere, così come è presto per ipotizzare una regionalizzazione del contratto di lavoro dei docenti.

Questa sentenza è stata commentata in maniera diversa dalle varie Regioni .

In Lombardia, già si prevede una gestione addirittura provinciale e comunale del personale docente. In Emilia Romagna, si vorrebbe non tanto gestire il personale, quanto decidere l’ effettivo numero di docenti necessario nelle scuole della regione.

Il fatto vero è che il passaggio dei docenti alle Regioni sarebbe costoso e poche Regioni sono disponibili ad affrontare, per problemi di bilancio, questa novità.

Tuttavia, non passerà molto tempo che , necessariamente, la questione dovrà essere posta: non è pensabile, infatti, che lo Stato , avendo ceduto quasi tutte le prerogative sul personale, accetti di mantenere solo la più onerosa e cioè la retribuzione.

La panoramica che abbiamo tracciato non ha presunzione di esaustività. D’ altronde, la confusione delle norme che si sono intrecciate crea una divenire interpretativo che conosce novità quasi giornaliere e questa condizione non è agevole per la serenità operativa di chi si occupa del delicato compito di istruire i giovani.

Con questo sommario, abbiamo voluto soprattutto rappresentare una realtà, convinti che solo da una rappresentazione onesta e precisa possano scaturire conseguenti azioni efficaci e convincenti.

Renza Bertuzzi
 




[1] I testi completo delle Leggi citate si trovano sul sito della Gilda www.gildains.it,  sezioni Riforma e Scuola e Federalismo

[2] Successivamente si useranno soltanto i sostantivi ‘ragazzo’, ‘studente’, oppure ‘allievo, allievi’. Essi si riferiscono al "tipo" persona, al di là delle differenze tra maschi e femmine che ogni docente dovrà considerare nella concreta azione educativa e didattica.

[3] Il Testo completo di questo documento si trova nel sito http://www.gildaprofessionedocente.it/giardinoumanistico/index.htm, nella sezione Documenti.

[4] Su questi argomenti, il sito della Gilda ha una sezione Tecnici e Riforma, che propone una ricca proposta di materiale informativo e propositivo sull’ argomento.

[5] Il testo completo della Legge regionale si trova in www.gildains.it, sezione Scuola e Federalismo.

[6] Il testo completo si trova in www.gildains.it, sezione Scuola e Federalismo