Alternanza, passerelle, passaggi: che traffico nel ciclo secondario
                 

Il disegno di  legge  Moratti  (art.  4,  comma  7)  afferma  che  “è garantita la possibilità di passare dal sistema dei licei al  sistema dell'istruzione  e  della  formazione  professionale,  e  viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate  all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta”. Si avverte qui  l'eco di un marchingegno pedagogico, quello delle  “passerelle”,  che  anche nel modello di riforma proposto da Berlinguer  aveva  trovato  spazio, pur se riferito essenzialmente a passaggi tra indirizzi diversi  dello stesso sistema, quello scolastico. Nel disegno di legge Moratti questa possibilità, che aveva trovato una attuazione faticosa nella  scuola, viene ora estesa ai passaggi tra primo e  secondo  sistema,  in  senso rigorosamente bidirezionale. L'art. 5, inoltre, dispone  che  tutti  i corsi del secondo ciclo (non solo quelli dell'istruzione e  formazione professionale, quindi) possano svolgersi “per gli studenti  che  hanno compiuto il quindicesimo anno di eta'” in alternanza scuola-lavoro. Un po' a scuola (o nell'istituto),  e  un  po'  presso  le  imprese,  per “periodi di tirocinio  e  stage”.  C'è  da  chiedersi  quali  modelli curricolari siano compatibili con queste indicazioni.

Gli    scenari   descritti   sembrano  infatti  implicare  una  forte personalizzazione dei percorsi, e una altrettanto forte riduzione  del “core curriculum” di ciascun corso, anche al di  sotto  delle  25  ore settimanali ipotizzate dalla  commissione  Bertagna.  Una  prospettiva indubbiamente molto  innovativa,  ma  che  andrebbe  a  scapito  della specifica identità e del rigore curricolare dei corsi: quali  crediti equivalenti potrebbe far valere un allievo del secondo o terzo anno di un percorso professionale se volesse iscriversi al  liceo  classico  o scientifico? E quale sarebbe la spendibilità del greco per un liceale che  volesse  passare  ad  un  corso  professionale?  E  in  che  modo funzionerebbe  l'alternanza:  con  quale  estensione  temporale  e  in sostituzione di quali  materie  e  attività  previste  nei  curricoli ordinari?  Tutto  si  può  fare,  naturalmente,  ma  occorre  che  il legislatore abbia la consapevolezza  delle  conseguenze  di  ciò  che viene deciso a livello normativo, e non sembra che allo stato  attuale del dibattito questa consapevolezza sia stata sempre raggiunta.