Le RSU tra
democrazia scolastica e dirigenza
(Prime
considerazioni per un tentativo di orientamento)
1. La specificità della scuola e la specificità del ruolo delle RSU della scuola
L'istituzione delle RSU anche
nella scuola rappresenta senza dubbio un rafforzamento della vita democratica
all'interno della scuola, oltre che una forma di più forte democratizzazione del
Sindacato e del "fare sindacato". Il Comitato di Firenze "Per la Scuola della
Repubblica" che, unitamente agli altri Comitati dell'Associazione "Per la scuola
della Repubblica", si è sempre impegnato sin dalla sua nascita per la
democratizzazione della vita scolastica(la scuola pubblica deve essere la scuola
di tutti e per tutti) non può pertanto che esprimere soddisfazione per la
costituzione delle RSU nella scuola pubblica, la presenza della RSU nelle scuole
assume peraltro maggiore importanza dopo l'istituzione all'interno della scuola
della figura ibrida del dirigente scolastico con poteri non ben definiti che,
nella quotidianità della vita scolastica, possono limitare gli spazi di
agibilità democratica.
Nella scuola le RSU assumono pertanto un ruolo ed un compito specifico che
deriva dalla specificità dell'organizzazione della scuola che, non solo non è
riconducibile allo schema dell'azienda privata, ma nemmeno a quello di un
qualsiasi ufficio della stessa P.A.
La scuola è difatti un istituzione complessa dove si svolge un'attività di
formazione culturale che richiede la partecipazione attiva e libera di tutte le
sue componenti; il governo della scuola non può pertanto essere affidato alla
gestione manageriale del dirigente scolastico, ma richiede la partecipazione
attiva e propositiva di tutte le sue componenti, sia attraverso gli organi di
democrazia scolastica sia nella quotidianità del far scuola; in una tale realtà
il personale docente nella definizione e organizzazione della propria attività
didattica non può essere considerato subordinato al potere direttivo del
dirigente scolastico; al contrario è lo stesso personale docente che, sia
collegialmente sia con le scelte individuali, definisce ed organizza il suo
"fare scuola".
2. Libertà di insegnamento e posizione giuridica del personale docente
Al fine di evitare ogni possibile forma di condizionamento dell'attività didattica del personale docente l'art.33 della Cost. sancisce il principio costituzionale della libertà di insegnamento; il personale docente quindi, per effetto del rapporto di lavoro con l'Amministrazione, è vincolato all'osservanza di determinati doveri, (rispetto dell'orario di lavoro, svolgimento dei programmi, partecipazione all'attività degli organi collegiali, ecc.), ma non ad uniformarsi a direttive altrui sul proprio fare scuola; il personale della scuola, ed in particolare il personale docente, per lo svolgimento di gran parte della propria attività lavorativa non è quindi "subordinato" alle decisioni e/o disposizioni del dirigente scolastico, e tanto meno, di altri organi statali e/o regionali o degli enti locali, ecc.; gran parte della propria attività è rimessa alle decisioni degli organi collegiali di cui egli fa parte o direttamente (consiglio di classe e collegio dei docenti) o per rappresentanza (consiglio di circolo o di Istituto); il personale docente è quindi un dipendente dello Stato (al pari dei magistrati, dei docenti universitari, ecc.), ma non un lavoratore subordinato.
3. Compito prioritario delle RSU: garantire gli spazi di democrazia scolastica
E' evidente quindi che nella
scuola, dove la maggior parte delle decisioni organizzative e tutte quelle di
ordine didattico spettano agli organi di democrazia scolastica (e quindi a tutto
il personale), il ruolo delle RSU non e` tanto quello di contrattare
l'organizzazione del lavoro (che in gran parte è deciso dal personale stesso
attraverso i suoi organi di democrazia scolastica), ma sarà anzitutto quello di
garanzia della vita democratica nella scuola e quindi di controllo della
corretta esecuzione da parte del dirigente scolastico delle decisioni degli
organi di democrazia scolastica; la sfera della contrattazione a livello di
Istituto non sarà quindi concorrenziale al ruolo degli organi di democrazia
scolastica, ma al contrario sarà funzionale al rafforzamento del ruolo
decisionale degli organi di democrazia scolastica; essa si svolgerà difatti nei
limiti dei poteri autonomi che spettano al dirigente scolastico, senza alcuna
possibile interferenza con le competenze degli organi collegiali.
Per questa ragione molto giustamente il Sindacato Scuola CGIL ha subito
contrastato con successo un'interpretazione "aziendalistica" delle RSU,
sostenuta in ambienti ministeriali, secondo cui l'appartenenza al Consiglio di
Istituto sarebbe incompatibile con la elezione nelle RSU; non essendoci alcuna
interferenza tra l'attività degli organi di democrazia scolastica e RSU (ma anzi
essendoci un rapporto di funzionalità), nessuna incompatibilità può
configurarsi.
4. Le competenze degli organi di democrazia scolastica nel nuovo ordinamento
scolastico
Alcuni dirigenti scolastici hanno
però già tentato di estendere l'ambito della contrattazione integrativa con le
RSU, ridimensionando di conseguenza la sfera di competenza degli organi di
democrazia scolastica; nel contempo però, estendendo l'area della contrattazione
integrativa, in realtà non solo si limitano arbitrariamente (e quindi
illegittimamente) le competenze degli organi di democrazia scolastica, ma si
rafforza il ruolo manageriale dei dirigenti scolastici; la contrattazione
difatti presuppone la titolarità del dirigente scolastico nelle materie soggette
a contrattazione di Istituto. E' necessario quindi definire con certezza ed
in modo chiaro:
a) quali sono le materie che rientrano nella competenza degli organi di
democrazia scolastica e quindi quelle del dirigente scolastico
b) quali sono gli eventuali spazi di contrattazione integrativa di Istituto
nelle materie di competenza degli organi di democrazia scolastica.
Come è noto, a fine legislatura, era stata tentata un'approvazione in extremis
di un disegno di legge di riforma degli organi collegiali che era funzionale al
ruolo manageriale del dirigente scolastico; tale disegno di legge difatti
limitava il ruolo decisionale degli organi di democrazia scolastica e di
conseguenza rafforzava quello manageriale del dirigente scolastico; tale disegno
di legge non è stato però approvato; di conseguenza le competenze degli OO. CC.
sono ancora definite, salvo alcune successive integrazioni e modificazioni, dai
"decreti delegati" del 1974, successivamente recepite nel T.U. n. 297/94; nè
peraltro tali competenze sono state limitate per effetto della istituzione del
ruolo dei dirigenti scolastico; anzi la normativa che disciplina le competenze
dei dirigenti scolastici non solo afferma la salvaguardia della libertà di
insegnamento, ma precisa che tutte le competenze dei dirigenti scolastici sono
svolte "nel rispetto delle competenze degli organi collegiali"; quindi tali
competenze sono esplicitamente e inequivocabilmente confermate. L'art. 21
della L. n. 59/97, al comma 16 nella parte in cui stabilisce i criteri per la
definizione dei compiti e del ruolo del dirigente scolastico stabilisce che sarà
previsto:
"a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali
scolastici, di autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione
delle risorse umane....".
Il D.Lgs n. 59 del 6 marzo 1998 che definisce i compiti ed il ruolo dei
dirigenti scolastici all'art. 1 ribadisce che "spettano al dirigente scolastico
autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valutazione delle risorse
umane ", "nel rispetto delle competenze degli organi collegiali".
Ed infine il DPR 8 marzo 1999 n. 275 (regolamento sull'autonomia scolastica)
all'art. 16 (Coordinamento delle competenze); stabilisce:
"1. Gli organi collegiali garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e
comparizione"
"2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6
marzo 1998 n. 59 nel rispetto delle competenze degli organi collegiali"
"3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e
dell'attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento".
"4. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo
di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le relative responsabilità".
Si deve peraltro rilevare che, mentre l'art. 21 della L. n. 59/97 (che definisce
i criteri ai quali doveva attenersi il Governo nella disciplina con il decreto
legislativo) subordina al rispetto delle competenze degli organi collegiali
tutta l'attività dei dirigenti scolastici, nel decreto legislativo con cui si
attuano i criteri definiti dalla legge di delega, i compiti subordinati al
rispetto delle competenze degli organi collegiali sarebbero limitati ai poteri
relativi al personale.
Tale diversa formulazione del decreto, ove non si voglia ritenere che il decreto
sia illegittimo per violazione della legge di delega, deve però ritenersi una
delle tante contraddizioni della normativa in questione e come tale superabile
con l'unica interpretazione che possa sottrarre il decreto legislativo al vizio
di illegittimità e cioè con riferimento alla legge di delega; tale legge, come
si è precisato, subordina tutta l'attività del dirigente scolastico al
rispetto delle competenze degli organi collegiali.
Non c'è dubbio pertanto che l'istituzione del ruolo dei dirigenti scolastici non
incide in alcun modo sulle competenze degli organi collegiali; di conseguenza,
nonostante la formulazione ambigua, in nessun modo l'attività del dirigente
scolastico può configgere con quella degli organi collegiali; è pertanto fuor di
dubbio che i poteri attribuiti al dirigente scolastico devono essere
"rispettosi" delle competenze degli organi collegiali; i poteri del dirigente
scolastico sono quindi residuali rispetto alle competenze degli organi
collegiali.
5. Le competenze degli organi collegiali che il dirigente scolastico deve
"rispettare"
a) consigli di intersezione,
interclasse e di classe
v. (art. 5 T.U. n. 297/94 - n.6: "Le competenze relative alla
realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari
spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola
presenza dei docenti.", -n.7: "negli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli
alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti." -n.8.
"I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti,
rispettivamente dal direttore didattico e dal preside, oppure da un docente,
membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con
l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti
proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di
sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra
docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia
di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli artt.
126,145,167,177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal
presente T.U., dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza").
b) collegio dei docenti
v. (art. 7 T.U. n. 297/94 e successive integrazioni - n. 2: "Il collegio
dei docenti: a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del
circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione
educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola
stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze
ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tele
potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la
composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la
formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività
scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo
o d'istituto; c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente
per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per
verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obbiettivi
programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento
dell'attività scolastica; e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i
consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità
finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei
sussidi didattici; f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze
iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e sg.; g)
promuove iniziative di aggiornamento dei docenti di circolo o dell'istituto; h)
elegge il numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino
a 500 alunni di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole
con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare con il direttore
didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o
preside in caso di assenza o impedimento.
Nelle scuole di cui all'art. 6, le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate
all'istruzione ed educazione di minori portatori di handicap anche nei casi in
cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia inferiore a 200 il
collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore
didattico o preside; i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o
di istituto; l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per
la valutazione del servizio del personale docente; m) programma ed attua le
iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap; n) nelle scuole
dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in
Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli
articoli 115 e 116; o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni
possibile recupero i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli
alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli
specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico,
socio-psico-pedagogici e di orientamento; p) esprime al direttore didattico o al
preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione
cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza
ai sensi degli artt. 468 e 506; q) esprime parere, per gli aspetti didattici in
ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione
delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del T.U. approvato con
decreto del Presidente della repubblica 9 ottobre 1990 L.309; r) si pronuncia su
ogni altro argomento attribuito dal presente T.U., dalle leggi e dai
regolamenti, alla sua competenza. 3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il
collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli
di intersezione, di intercalasse o di classe. 4. il collegio dei docenti si
insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il
direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un
terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per
ogni trimestre o quadrimestre. 6. le funzioni di segretario del collegio sono
attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a
norma del precedente comma 2, lettera h).
Inoltre elabora il Piano dell'offerta formativa (art. 3 DPR n. 275/99)
c) Consiglio di circolo o di istituto
Art. 10 T.U. n. 297/94 e successive integrazioni - n. 1): "Il consiglio di
circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le
forme di autofinanziamento."- n. 2) "Esso delibera il bilancio preventivo e il
conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto
concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o
dell'istituto." -n. 3) "il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le
competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di
interclassi, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per
quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività
della scuola nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra
l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso
delle attrezzature culturali, didattiche sportive, per la vigilanza degli alunni
durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla
medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi
dell'art.42; b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature
tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici compresi quelli audio-televisivi e
le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le
esercitazioni; d) criteri generali per la programmazione educativa; e) criteri
per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche,
interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di
recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate
e ai viaggi di istruzione; f) promozione di contatti con altre scuole o istituti
al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere
eventuali iniziative di collaborazione; g) partecipazione del circolo o
dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare
interesse educativo; h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative
assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto." - n. 4)
"Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali
relativi alla formazione della classi, all'assegnazione ad esse dei singoli
docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e della altre attività
scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei
consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere
sull'andamento generale, didattico e amministrativo, del circolo o
dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi
amministrativi." -n. 5) "esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed
aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti." -n. 6) " Esercita le
competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai
sensi dell'articolo 94." - n. 7) "Delibera, sentito per gli aspetti didattici il
collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla
prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'art. 106 del T.U., approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n.309." -n. 8) "Si
pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U., dalle leggi e
regolamenti, alla sua competenza."
Inoltre:
a) definisce gli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte
generali di gestione ed amministrazione, dei quali il collegio dei docenti deve
tenere conto nell'elaborazione del POF.
b) Adotta il POF.
d) Comitato per la valutazione del servizio dei docenti
Art. 11 T.U. n.297/94 e successive integrazioni
a) valuta il servizio dei docenti su loro richiesta
b) esprime il parere per la conferma in ruolo dopo l'anno di formazione
c) esprime il parere per la riabilitazione per il personale che abbia subito un
provvedimento disciplinare
Dalle sopraindicate disposizioni
che sono ancora in vigore, risulta evidente che tutte le competenze
attinenti l'organizzazione, la gestione ed il funzionamento didattico delle
scuole sono di competenza degli organi collegiali; contrariamente alle
interpretazioni aziendalistiche che porrebbero il dirigente scolastico al
vertice della scuola, sulla base della normativa vigente, pur tra tante
contraddizioni, il governo della scuola spetta ancora agli organi di democrazia
scolastica con compiti esecutivi del dirigente scolastico; il ruolo gestionale
si riferisce non al governo della scuola, ma all'esecuzione delle decisioni
degli organi di democrazia scolastica.
In concreto però molto dipenderà dalla capacità degli organi collegiali di
proporsi e di agire come soggetti di "governo", formulando proposte
organizzative e definendo piani di lavoro efficaci; l'effettiva ampiezza dei
poteri del dirigente scolastico dipenderà cioè molto dalle capacità di governo
degli organi di democrazia scolastica; se tali organismi saranno gestiti e
partecipati in modo burocratico ed approssimativo, il ruolo del dirigente
scolastico sarà più ampio ed incisivo; se gli organi collegiali si limitano a
formulazioni generiche ed approssimative, spetterà ovviamente al dirigente
scolastico definire in concreto tutte le necessarie scelte organizzative; in
tale caso la competenza gestionale del dirigente scolastico potrà diventare una
attività di governo della scuola.
In un tale rapporto, inevitabilmente flessibile, tra competenze (ed attività
concrete) degli organi collegiali e competenze dei dirigenti scolastici, le RSU
possono però svolgere un ruolo molto importante di stimolo e sostegno
dell'attività degli organi collegiali oltre che di controllo e garanzia per
impedire che nella quotidianità dell'attività scolastica il dirigente scolastico
possa emarginare o vanificare il ruolo degli organi collegiali e l'attività da
essi svolta.
6. La contrattazione integrativa a livello di istituto
La contrattazione integrativa a
livello di istituto si svolge con riferimento ai poteri attribuiti al dirigente
scolastico; in tutte le materie di competenza degli organi collegiali le RSU,
come si è prima rilevato, possono e devono svolgere nei confronti del dirigente
scolastico una funzione di controllo o anche di contrattazione integrativa,
nell'ambito però dei poteri residuali del dirigente scolastico.
In tale senso devono ovviamente interpretarsi le attribuzioni del potere
contrattuale a livello di istituto in talune materie che appartengono però alla
competenza primaria degli organi collegiali.
Nel recente contratto del 15 febbraio 2001 difatti all'art. 3 sono demandate
alla contrattazione integrativa a livello di istituto, tra le altre, le seguenti
materie:
a) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta
formativa (P.O.F.);
b) utilizzazione dei servizi sociali;
c) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché dei
contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n.
146/1990;
d) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA
alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del
servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla
definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani
Si tratta di materie che rientrano
anche nelle competenze degli organi collegiali; "le modalità di utilizzazione
del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa" attengono al
"funzionamento didattico del circolo e dell'istituto" e quindi sono anzitutto di
competenza del collegio dei docenti (art. 10 T.U. n. 297/94); i "criteri
riguardanti le assegnazioni del personale docente ... alle sezioni staccate ed
ai plessi" spettano al consiglio di circolo o di istituto, come anche
"l'utilizzazione dei servizi sociali" e l'attuazione della normativa in materia
di sicurezza nei luoghi di lavoro"; si tratta difatti di attività che rientrano
nella generale competenza organizzativa dei consigli di circolo o di istituto;
in tali materie la contrattazione non può ovviamente sostituire la forma
dell'autogoverno; il riferimento contrattuale deve pertanto intendersi nel senso
che per tali materie negli ambiti (più o meno ampi) definiti dagli organi
collegiali e demandati alla discrezionalità del dirigente scolastico, le RSU
possono intervenire con la contrattazione per limitare il ruolo discrezionale
del dirigente scolastico, fermo restando ovviamente le decisioni degli organi
collegiali.
Le stesse considerazioni ovviamente valgono per quanto concerne il diritto delle
RSU "all'informazione preventiva" di cui all'art. 6 del CCNL 26.05.1999 per
quanto concerne:
a) le proposte di formazione delle classi (spetta ai consigli scolastici
definire i criteri ed al collegio dei docenti formulare le proposte); il
dirigente scolastico ha la competenza residuale dell'attuazione dei criteri e
delle proposte; deve però sottoporre all'informazione preventiva le proprie
proposte concernenti detta attuazione;
b) attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto o con altre risorse;
tali attività sono di competenza del collegio dei docenti; al dirigente
scolastico spetta l'attuazione di quanto deliberato dal collegio dei docenti;
tali atti di attuazione devono essere preventivamente portati all'informazione
preventiva.
7. Atti adottati dal dirigente scolastico nelle materie di competenza degli
organi collegiali
E' ovvio che gli atti
eventualmente adottati dal dirigente scolastico in materia di competenza degli
organi collegiali, ancorchè coperti dalla contrattazione integrativa con le RSU
se non rispettano tali competenze, sono illegittimi sia per violazione delle
norme che attribuiscono tale competenza agli organi di democrazia scolastica sia
per incompetenza; se tali atti comportano delle spese, tali spese sono
illegittime, ed è configurabile anche il danno all'Erario, perseguibile con il
giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei Conti.
I medesimi atti sono impugnabili a seconda degli effetti che producono o davanti
al giudice del lavoro (se incidono nel rapporto di lavoro) oppure davanti al
TAR, se riguardano interessi di genitori e/o studenti.
P.S.: La normativa in questione è molto confusa e contraddittoria; le
considerazioni suesposte sono ipotesi di lavoro per una riflessione più
approfondita che, considerata l'importanza delle questioni (la democrazia
scolastica) sarà necessaria e richiederà il più ampio contributo di idee e
proposte.
aprile 2001
Corrado Mauceri
Comitato Scuola della Repubblica di Firenze
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