Indizione di assemblee sindacali in orario di
lavoro
Sentenza del Tribunale di Lucca sulle prerogative delle RSU
Il
Tribunale di Lucca ha emesso il 13 luglio 2001 una interessante
sentenza
circa il diritto di un singolo componente della RSU di una scuola ad indire
assemblea sindacale in orario di servizio del personale coinvolto. Il dott.
Paolo Bernardini, in funzione di giudice del lavoro, ha stabilito che il
rispetto dei contratti, sia quelli collettivi nazionali che quelli quadro, non
può integrare il reato di comportamento antisindacale ex art.28, L.300/70, per
il dirigente che li applichi.
Diversamente hanno sentenziato i giudici di altri tribunali (Civitavecchia e
Pinerolo).
In attesa delle immancabili sentenze di appello, bisogna ricordare che i
dirigenti devono in ogni caso applicare le norme contrattuali validamente
sottoscritte, in particolare, al di là delle contrapposte sentenze:
1. l'art.2, comma 2, del CCNQ 7/8/98 che rinvia all'art.10 del medesimo contratto, secondo cui il diritto ad indire assemblee spetta esclusivamente ai soggetti sindacali in possesso del requisito di rappresentatività;
2.
l'art.13
del CCNL del 15/3/2001 - secondo biennio economico del comparto scuola - che ha
stabilito che
«1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad
assemblee sindacali, in idonei locali concordati con la parte datoriale pubblica
per n. 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi
possono essere indette con specifico ordine del giorno:
o a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;
o b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell' accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
o c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.
3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali e la disciplina prevista dall'art.13 del CCNL 4. 8. 1995, per quanto non modificato ed integrato dal presente articolo».
3. la RSU a maggioranza può indire assemblee esclusivamente nel luogo di lavoro, poiché non sono state costituite forme di coordinamento tra le RSU non essendo stato mai stipulato un accordo di comparto, integrativo dell'Accordo quadro del 7/8/98.
4. le pubbliche amministrazioni (e i dirigenti che le rappresentano) ai sensi dell'art.40, comma 4, del decreto legislativo 165/2001 sono tenute ad adempiere «agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti».