COME
IMPOSTARE UN INTERVENTO SUGLI AMBIENTI DI LAVORO
DA PARTE DEL R.L.S
Come noto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha una serie di prerogative che la legge 626 gli conferisce ed in virtù delle quali esercita le sue funzioni in stretta correlazione con le altre due figure che la legge individua: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)ed il Medico Competente (MP) (vedi articoli 2, 4, 8, 11,14, 15, 16,17, 21, 53, 55, 64, 70, 78, 87,92 Legge 626). Ricordiamo che le ultime due figure sono di nomina aziendale ed assolvono i loro compiti su mandato del datore di lavoro.
Essenziale comunque è il rapporto con i lavoratori in quanto solo dalle esigenze specifiche di questi ultimi e dalla analisi dei casi specifici si può rendere attuale e concreta la applicazione delle norme della legge che, come è ovvio, stabiliscono principi generali di precetto (oltre naturalmente, in alcuni casi, offrire riferimenti di dettaglio rispetto a tipologie di rischio definite) che poi vanno calati sulle realtà di fatto.
Ricordiamo inoltre che il RLS, pur avendo tutte le tutele di legge assimilabili a quelle sindacali (intrasferibilità, diritto ad espletare il mandato, nessun pregiudizio per lo svolgimento del compito, ecc.), non ha poteri propri dei sindacalisti, come indire assemblee, proclamare scioperi, ecc. Ciò al fine di distinguere le diverse, anche se complementari, posizioni del sindacalista e del RLS, facendo prevalere, per quest’ultimo il ruolo più “tecnico”, ma con poteri molto più ampi sui problemi dell’ambiente di lavoro.
Riteniamo utile comunque dare alcune indicazioni di massima su come potrebbe essere realizzato un intervento da parte di un RLS, sapendo però di non esaurire l’argomento, ma rimanendo disponibili a fornire ogni ulteriore contributo a chiunque vorrà chiedercelo, anche tramite la nostra e-mail. (fisac.campania@mail.cgil.it)
La prima cosa che va fatta, può apparire banale, è la individuazione della problematica circoscrivendone l’ampiezza. Il lavoro che si svolge nei nostri settori è prevalentemente lavoro di ufficio. I rischi ai quali sono sottoposti i colleghi sono meno evidenti di altri, ma non meno insidiosi (non pensiamo solo al lavoro ai VDT). Spesso alcune patologie si manifestano a distanza di anni e non sempre il collega riconduce i disturbi che avverte alle condizioni di lavoro. La indagine da effettuare quindi deve essere minuziosa e precisa e deve partire da una verifica attenta. Non sempre, inoltre, le denunce dei lavoratori sono fondate o legate a rischi ambientali; sovente un disagio evidenziato non corrisponde ad una tipologia di rischio probabile che il lavoro ritiene di correre.
La verifica può essere fatta con questionari (meglio se particolareggiati) o con incontri con gruppi di lavoratori o con entrambe le cose. Va ricordato che i sopralluoghi vanno fatti, secondo la totalità degli accordi vigenti nei nostri settori, in presenza di un rappresentante dell’azienda (parliamo dei sopralluoghi di tipo conoscitivo), gli incontri quindi possono rientrare, sempre con preavviso, nel normale esercizio del mandato. Successivamente va sviluppata una verifica tecnica sui problemi evidenziati, investendo il SPP in prima istanza e chiedendo indagini, anche strumentali, più accurate ove se ne ravvisi la necessità. In sostanza, di fronte al probabile dubbio che esista un rischio, anche potenziale, per i lavoratori va immediatamente attivata la procedura aziendale di approfondimento tecnico.
Il SPP deve tenere costantemente informato il RLS su quanto è stato riscontrato e sui provvedimenti che, nel caso, si intende adottare. Ciò impone un confronto di merito che il RLS deve essere in grado di sostenere con un’adeguata conoscenza delle norme.
Un elemento di riferimento certo è la scheda di valutazione del rischio. Essa rappresenta in un certo senso la “carta d’identità” della singola unità produttiva, redatta a cura del datore di lavoro e sulla quale il RLS è stato consultato (in tale circostanza il RLS avrà eventualmente formulato proprie osservazioni o contestazioni sulla scheda che potranno essere utilizzate in una vertenza) e che diventa termine di paragone rispetto a disagi denunciati o a difformità nell’ambiente intervenuti successivamente. Ricordiamo che la scheda di valutazione va rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo.
Ove dalle indagini fosse confermato che il rischio esiste vi è l’obbligo da parte del datore di lavoro o suo delegato di porre in essere tutte le iniziative per rimuovere il rischio o per renderlo il meno nocivo possibile. Il RLS dovrà essere informato di quanto si decide di fare, quali sono gli strumenti di protezione, anche individuali, vengono adottati, i tempi previsti per gli interventi.
Nel caso di controversia il RLS potrà adire le Autorità Competenti (ASL o Magistratura) chiedendo un loro intervento sempre in forma scritta e esponendo i fatti in modo circostanziato, citando con precisione gli articoli di legge che si presume siano stati violati e le specifiche situazioni di atto che si sono riscontrate, segnalando le carenze riscontrate nell’intervento aziendale, chiedendo un sopralluogo (nel caso delle ASL) o facendo un esposto (nel caso della Magistratura). In unità produttive con più di 500 addetti i rischi di incendio e fenomeni collegati (uscite, vie di fuga, ecc.) la competenza è dei Vigili del Fuoco.
Tutto l’iter della vicenda deve vedere coinvolti i lavoratori. Come detto il RLS non può indire assemblee. Potrà però condurre tutta la vertenza in stretto collegamento con le RSA e quindi anche il confronto assembleare, sul piano formale, sarà superato. Può comunque informare i lavoratori con comunicati, brevi comunicazioni personali, visite periodiche sul luogo di lavoro, ecc.
Va ricordato infine che i lavoratori esposti a rischio dovranno essere sottoposti, da parte del medico competente, a sorveglianza sanitaria. Tutta la documentazione potrà essere visionata dal RLS che rimane vincolato dal segreto in virtù della legge sulla privacy.
Questa breve nota vuole servire a definire un approccio metodico al problema, sottolineando come la formazione per gli RLS sia fondamentale per il compiti che esso è chiamato a svolgere. Non solo la formazione che il datore di lavoro è obbligato a fare, ma anche quella di supporto che può organizzare il Sindacato o lo studio individuale.
Saremo lieti di fornire ulteriori informazioni anche più specifiche se ci verrà richiesto.
Abbiamo inserito nel sito, per il momento, gli indirizzi delle ASL disponibili. Appena in possesso di altri indirizzi aggiorneremo la rubrica.
Invitiamo tutti gli RLS che hanno esperienze in materia a segnalarcele per consentirci di renderle pubbliche attraverso il nostro sito e farle diventare patrimonio di tutti.
Dipartimento Ambiente e
Sicurezza
Fisac-Cgil Campania