Rsu
inamovibili senza nulla osta
di Adalberto Reggiani
I componenti della rappresentanza sindacale unitaria di scuola
non possono essere trasferiti d'ufficio senza il nulla osta dell'organizzazione
sindacale di appartenenza. E' quanto ha disposto il Tribunale di Taranto, che ha
respinto un reclamo presentato dall'Amministrazione.
L'art.22 dello Statuto dei lavoratori si applica anche alle Rsu di scuola. E
dunque non è possibile procedere al trasferimento d'ufficio nei confronti di
docenti e Ata che ne fanno parte. Meno che meno se si tratta di "trasferimento
per incompatibilità ambientale". Così ha deciso il
Tribunale di Taranto, sez.lavoro, in composizione collegiale, che ha
rigettato un reclamo presentato dall'Amministrazione avverso un provvedimento
d'urgenza ex art.700 c.p.c., con il quale il giudice del lavoro, in composizione
monocratica, aveva disposto il reintegro nella propria sede di lavoro di un
lavoratrice Rsu.
La rappresentante sindacale, infatti, aveva presentato ricorso perché era stata
colpita da un provvedimento di mobilità autoritativa per incompatibilità
ambientale. Ricorso che era stato prontamente accolto dal Giudice del lavoro,
proprio per effetto della privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti
pubblici operata dal dlgs 29/93.
Di qui la piena applicabilità nel settore pubblico delle forme di tutela
previste a favore del settore privato. Una tesi che è stata condivisa anche dal
collegio, che ha pienamente confermato il provvedimento precedente. Un
provvedimento che non mancherà di suscitare reazioni tra gli addetti ai lavori,
in vista delle prossime operazioni di mobilità.
Il
testo integrale dell'ordinanza è consultabile sul sito
www.italiapuntodoc.it.
04/02/2002