I ricorsi gerarchici vanno in pensione


Per dirimere le controversie di lavoro gli operatori scolastici potranno scegliere tra il giudice e l'arbitro. Prima, però, dovranno provare a mettersi d'accordo con il dirigente effettuando una tentativo di conciliazione. Tentativo che potrà essere realizzato in tre modi diversi: davanti ai collegi di conciliazione presso le direzione provinciali del lavoro, davanti ad un arbitro designato a questo scopo oppure, autonomamente, presso gli uffici di segreteria delle direzioni regionali del Ministero dell'istruzione. La novità deriva dall'entrata a regime della privatizzazione del rapporto di lavoro dei lavoratori della scuola, che ha determinato, tra l'altro, anche l'uscita di scena della vecchia disciplina dei ricorsi gerarchici. Ecco di che cosa si tratta.

La conciliazione davanti al collegio

La prima forma di conciliazione è quella prevista dall'
articolo 66 del decreto legislativo 165/2001. Essa consiste nella discussione della controversia davanti ad un collegio di conciliazione, istituito presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il collegio di conciliazione è composto dal direttore dell'ufficio o da un suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un rappresentante dell'amministrazione. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, deve essere consegnata alla direzione presso la quale è istituito il collegio di conciliazione competente o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita, a cura dello stesso lavoratore, all'amministrazione di appartenenza.

La conciliazione davanti all'arbitro
La seconda possibilità è quella offerta dall'
articolo 4, dell'accordo quadro del 2001. Il dispositivo prevede che, dopo la designazione dell'arbitro, le parti procedano ad effettuare un tentativo di conciliazione. Tentativo che rimane valido anche se le parti, successivamente, decidono di procedere in giudizio, senza continuare ad esperire la procedura stragiudiziale. Se la procedura non si conclude positivamente, si passa all'attivazione della procedura arbitrale, che consiste in una sorta di processo privato, la cui sentenza, denominata lodo, assume carattere vincolante: non si tratta di un vero provvedimento giurisdizionale, ma ha forza di legge perché le parti sono vincolate da un contratto che impone loro di rispettare la decisione dell'arbitro.Il lodo può essere impugnato, entro 30 giorni dalla notifica, davanti al giudice del lavoro, che decide in un unico grado di giudizio (art. 412-quater del c.p.c.).

La conciliazione senza l'arbitro
Infine, la forma più semplice di conciliazione: quella prevista dall'
articolo 1 dell'accordo del 18 ottobre scorso. Il dispositivo, infatti, prevede che la controversia venga discussa tra l'interessato (eventualmente assistito da un rappresentante sindacale) e il rappresentante dell'amministrazione, senza la presenza di alcun soggetto dirimente .
Se il tentativo non riesce il lavoratore può scegliere se rivolgersi al giudice del lavoro oppure attivare le procedure per la designazione dell'arbitro.
Sulla questione è anche stata emanata una
circolare ministeriale, con la quale l'amministrazione ha sollecitato gli uffici periferici a costituire le segreterie necessarie allo svolgimento delle procedure.

12 dicembre 2001