
I
ricorsi gerarchici vanno in pensione
Per dirimere le
controversie di lavoro gli operatori scolastici potranno scegliere tra il
giudice e l'arbitro. Prima, però, dovranno provare a mettersi d'accordo con il
dirigente effettuando una tentativo di conciliazione. Tentativo che potrà essere
realizzato in tre modi diversi: davanti ai collegi di conciliazione presso le
direzione provinciali del lavoro, davanti ad un arbitro designato a questo scopo
oppure, autonomamente, presso gli uffici di segreteria delle direzioni regionali
del Ministero dell'istruzione. La novità deriva dall'entrata a regime della
privatizzazione del rapporto di lavoro dei lavoratori della scuola, che ha
determinato, tra l'altro, anche l'uscita di scena della vecchia disciplina dei
ricorsi gerarchici. Ecco di che cosa si tratta.
La conciliazione
davanti al collegio
La prima forma di conciliazione è quella prevista dall'articolo
66 del decreto legislativo 165/2001.
Essa consiste nella discussione della controversia davanti ad un collegio di
conciliazione, istituito presso la direzione provinciale del lavoro competente
per territorio. Il collegio di conciliazione è composto dal direttore
dell'ufficio o da un suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante del
lavoratore e da un rappresentante dell'amministrazione. La richiesta del
tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, deve essere consegnata
alla direzione presso la quale è istituito il collegio di conciliazione
competente o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia
della richiesta deve essere consegnata o spedita, a cura dello stesso
lavoratore, all'amministrazione di appartenenza.
La conciliazione
davanti all'arbitro
La seconda possibilità è quella offerta dall'articolo
4, dell'accordo quadro del 2001.
Il dispositivo prevede che, dopo la designazione dell'arbitro, le parti
procedano ad effettuare un tentativo di conciliazione. Tentativo che rimane
valido anche se le parti, successivamente, decidono di procedere in giudizio,
senza continuare ad esperire la procedura stragiudiziale. Se la procedura non si
conclude positivamente, si passa all'attivazione della procedura arbitrale, che
consiste in una sorta di processo privato, la cui sentenza, denominata lodo,
assume carattere vincolante: non si tratta di un vero provvedimento
giurisdizionale, ma ha forza di legge perché le parti sono vincolate da un
contratto che impone loro di rispettare la decisione dell'arbitro.Il lodo può
essere impugnato, entro 30 giorni dalla notifica, davanti al giudice del lavoro,
che decide in un unico grado di giudizio (art. 412-quater del c.p.c.).
La conciliazione
senza l'arbitro
Infine, la forma più semplice di conciliazione: quella
prevista dall'articolo
1 dell'accordo del 18 ottobre
scorso. Il dispositivo, infatti, prevede che la controversia venga discussa tra
l'interessato (eventualmente assistito da un rappresentante sindacale) e il
rappresentante dell'amministrazione, senza la presenza di alcun soggetto
dirimente .
Se il tentativo non riesce il lavoratore può scegliere
se rivolgersi al giudice del lavoro oppure attivare le procedure per la
designazione dell'arbitro.
Sulla questione è anche stata emanata una
circolare
ministeriale,
con la quale l'amministrazione ha sollecitato gli uffici periferici a costituire
le segreterie necessarie allo svolgimento delle procedure.
12 dicembre 2001